CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2019
Cassazione n. 32582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7546/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazzaCAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione , in persona del curatore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 3158/2019depositata il 16/07/2019 . Ad.06/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Estensore :C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato, con sentenza n. 3158 del 16/07/2019, l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione intrapresa nei confronti dello stesso Elli in forza di sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del detto Elli. La sentenza della Corte territoriale è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con tre motividi ricorso. Resiste con controricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Per l’adunanza del 6/10/2022 entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 615, 653 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la parte della sentenza in cui la Corte di Appello di Milano non avrebbe dato rilevanza ad alcuni documenti richiama ti. In particolare, il ricorrente contesta l’errata valutazione di alcune dichiarazioni provenienti da terzi, a firma dei legalidi controparte, che sarebbero state ricevute dall’appellante in epoca successiva all’intervenuta esecutività del decreto ingiuntivo. Ad.06/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Estensore :C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo di ricorso pone censura di violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe disatteso di vagliare un motivo di appello circa l’interpretazione da parte del Giudice di prime cure della giurisprudenza di questa Corte (e segnatamente di Cass. n. 06337 del 19/03/2014). Il terzo, e ultimo, motivo denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. p roc. c iv . Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe esaminato alcuni documenti , specificamente richiamati. Il ricorso è inammissibile per tardività in quanto esso è stato notificato 14/02/2020 a fronte di una sentenza, resa in materia di opposizioni esecutive, pubblicata il 16/07/2019 , cosic ch é il termine (semestrale) di valida proposizione dell’impugnazione, in carenza di notificazione della sentenza ‒ circostanza incontroversa ‒ veniva a scadere il 16/01/2020, non applicandosi, come da costante giurisprudenza, la sospensione dei termini nel periodo feriale. Il termine cd lungo di impugnazione, da applicare nel caso di specie, in carenza di notificazione della sentenza, è, invero,quello di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, ossia dal 16/07/2019. Detto termine non era suscettibile di sospensione nel periodo feriale, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione, per la quale la sospensione della decorrenza dei termini nel periodo feriale non trova applicazione secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, si vedano: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01 e Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 - 01) , alla quale il Collegio presta piena adesione e intende ribadire. Ad.06/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Estensore :C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrent e e , tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13se dovuto. Così