CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 28540/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 22.06.2021, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 22.02.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente dei tipo eroina e condannato alla pena di in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando quattro motivi: con il primo motivo, tconll_qual deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena; con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 5-6-7 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, dei quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionaie da parte dei giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 dei 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, ia Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea ed il lungo arco temporale degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. 4. Con riferimento alla doglianza relativa al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro,Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 5. Infine, va osservato che la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la quantità non esigua di sostanza stupefacente ed i plurimi precedenti penali così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al caso concreto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati daii'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva dei reato e alla personalità dei reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussisl:ono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deiie spese processuali e ai versamento della somma di euro