CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 38860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia ci condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Avezzano, il 24/06/2019). Ritenuto che il motivo sollevato (motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato) non é consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente