CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30325/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza in data 18/05/2016 del Tribunale di Rieti, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. La sentenza viene impugnata dall'imputata che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione della donna al reato presupposto, alla configurabilità dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 648-bis cod.pen. e in relazione al trattamento sanzionatorio. Va rilevato, tuttavia, come i motivi siano la mera reiterazione delle medesime doglianze di merito esposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso, seppur risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati con riguardo ai temi trattati. Quanto alla riconducibilità alla Aielmi della condotta di riciclaggio, la corte di merito ha osservato che la targa e il targhettino identificativo apposti sul mezzo rubato provenivano da automezzi di proprietà della donna, con la conseguenza che a ella poteva essere ricondotta l'azione di camuffamento e, dunque, il riciclaggio. Con riguardo all'attenuante di cui all'art. 648-bis, ultimo comma, cod.pen., la Corte ha correttamente rilevato come il reato presupposto fosse un furto aggravato, avendo avuto a oggetto un bene esposto alla pubblica fede. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici nia soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità. Quanto alla data di commissione del reato -e alla conseguente individuazione della data di decorrenza della prescrizione, va rilevato come a tale proposito non sia stata devoluta nessuna questione con l'atto di appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva in relazione al tempus commissi delicti, che l'imputazione indica nel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a