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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21206/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce dell'Il maggio 2022 che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace della medesima città del 22 ottobre 2021, ha rideterminato in C 500 la somma da corrispondere a titolo risarcitorio alla costituita parte civile, confermando nel resto la condanna per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] guaribili in giorni

7. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è manifestamente infondato, trattandosi di vizio di motivazione avuto riguardo alla sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace in relazione alla quale è possibile ricorrere unicamente per violazione di legge. (art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.) -Considerato che il secondo motivo, il quale invoca il riconoscimento dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che il motivo proposto dinanzi al giudice di appello aveva come oggetto il diverso istituto di cui all'art.131 bis cod.pen. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce dell'Il maggio 2022 che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace della medesima città del 22 ottobre 2021, ha rideterminato in C 500 la somma da corrispondere a titolo risarcitorio alla costituita parte civile, confermando nel resto la condanna per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] guaribili in giorni 7. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è manifestamente infondato, trattandosi di vizio di motivazione avuto riguardo alla sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace in relazione alla quale è possibile ricorrere unicamente per violazione di legge. (art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.) -Considerato che il secondo motivo, il quale invoca il riconoscimento dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che il motivo proposto dinanzi al giudice di appello aveva come oggetto il diverso istituto di cui all'art.131 bis cod.pen. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consi
Sentenza Cassazione n. 21206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris