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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45007/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (per essere stata la precedente decisioni di merito assunta in violazione del contraddittorio), rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere le dichiarazione di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 giugno 2016 e la restituzione nel termine per l'impugnazione.

2. Premetteva che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento, all'atto del suo arresto il 17 febbraio 2013, aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Presso lo studio di tale difensore il 21 febbraio 2013, alla presenza di un interprete, aveva eletto domicilio.

Al momento della scarcerazione in data 17 febbraio 2013 aveva però nominato altro difensore di fiducia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva nel frattempo rinunciato all'incarico.

All'esito del giudizio abbreviato di primo grado, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistito da un interprete, avevano presenziato alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna.

Il medesimo difensore aveva poi proposto appello e ricevuto la notificazione del relativo decreto di citazione per conto dell'imputato, in una data in cui erano già entrate in vigore le disposizioni sulla domiciliazione di cui al comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen.

La sentenza di appello era stata notificata, per estratto, al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato non comparso nel relativo giudizio.

In assenza di ricorso, tale sentenza, comportante la riforma di quella di primo grado limitatamente all'entità della pena, era stata dichiarata irrevocabile in data 20 gennaio 2017.

Ciò posto, il Giudice dell'esecuzione rilevava che nella specie, in ragione delle notificazioni all'imputato presso il difensore, non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché era onere dell'interessato, una volta ritualmente eletto o dichiarato domicilio, attivarsi per conoscere gli sviluppi del procedimento ed eventualmente modificare la sua domiciliazione.

Né nel corso del primo grado (svoltosi alla presenza dell'imputato), né in quello di secondo grado, era stata mai richiesta la traduzione delle sentenze.

Peraltro, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta rimane escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

E il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non si era attivato per richiedere detta traduzione.

Sicché, la mancanza a tal riguardo non poteva inficiare la regolarità del titolo esecutivo.3.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze rappresentate in due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 175, comma 2, 143, 161 e 548 comma 3, cod. proc. pen., deducendo che erroneamente si è ritenuta la regolarità formale delle notificazioni e che la presenza del difensore di fiducia nel corso del giudizio potesse rappresentare la prova dell'effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell'imputato straniero nel frattempo espulso.

Con riguardo a tale ultimo profilo lamenta altresì mancanza di motivazione.

Illustra che il provvedimento impugnato, pur prendendo implicitamente atto dell'irregolarità dell'elezione di domicilio presso il secondo difensore di fiducia in quanto raccolta all'atto della scarcerazione del 28 giugno 2013 senza l'assistenza di un interprete, ha ritenuto applicabile nel giudizio di appello il disposto di cui all'art. 158 comma 8-bis cod. proc. pen, ai fini delle notificazioni all'imputato.

Invece, avrebbe dovuto considerare la permanenza della validità della sola precedente elezione di domicilio ritualmente intervenuta, con l'assistenza di un interprete, presso il primo difensore di fiducia.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non poteva rilevare la previsione di cui all'art. 158, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Le notificazioni, dunque, avrebbero dovuto svolgersi presso l'anzidetto domicilio.

Per altro verso, l'espulsione di Kusrashvili comminata il 31 dicembre 2013 realizzava una causa di forza maggiore comportando l'interruzione delle sue comunicazioni con il difensore di fiducia, il cui mandato, pertanto, non poteva in seguito garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte del contumace.

Sicché, sussistevano tutti i presupposti per accogliere la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza.

3.2. Il secondo motivo deduce la violazione, sanzionata dalla nullità, dell'art.143 cod. proc. pen. e dell'art. 3 par. 1 direttiva 2010/64 UE, laddove il giudice dell'esecuzione ha configurato l'insussistenza dell'obbligo di traduzione della sentenza all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore.

Rileva che, per giustificare tale assunto, sono stati citati oneri a carico del difensore che finiscono per svuotare di contenuto le garanzie in materia, a fronte di un atto, l'elezione di domicilio, che non comportava la rinunzia a tali garanzie e trasferendosi impropriamente gli obblighi di traduzione al difensore, i cui adempimenti informativi verso l'imputato possono risultare non sempre garantibili, come nella specie per effetto delle condizioni create dall'espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2.

I rilievi mossi con il primo motivo assumono anzitutto quale presupposto l'invalidità dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato da Kusrashvili all'atto della scarcerazione.

Tale invalidità dovrebbe derivare dalla mancanza in tale circostanza dell'assistenza di un interprete in grado di garantire all'imputato alloglotta la traduzione.

A riguardo la difesa cita la giurisprudenza di legittimità che pone in evidenza la necessità che, tramite l'assistenza dell'interprete imposta dalle previsioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., l'interessato sia posto nelle condizioni di comprendere l'importanza dell'elezione di domicilio e gli avvisi che la accompagnano ex art. 161 cod. proc. pen., aventi ad oggetto le modalità di assicurazione della conoscenza degli atti relativi alla partecipazione al processo.

Sennonché, nella specie, come risulta dalla stessa ricostruzione delle vicende processuali contenuta nel ricorso, all'interessato era stato già assicurata detta conoscenza quando, secondo quanto previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. in occasione del primo atto in sua presenza, aveva eletto domicilio presso altro difensore di fiducia, l'[OSCURATO:PERSONA] (allora nominato) fruendo dell'assistenza dell'interprete, in modo da potere comprendere gli avvisi e i relativi effetti.

Dunque, quanto viene a realizzarsi nel prosieguo, in ragione della descritta sequenza processuale, è solo l'avverarsi di una scelta cui correttamente era stato reso edotto l'interessato: quella di procedere alla dichiarazione del nuovo domicilio eletto nel caso in cui successivamente lo si fosse voluto, con i relativi effetti che erano stati già chiaramente illustrati con l'assistenza dell'interprete.

Ciò che rivelava nella specie, secondo le finalità funzionali al diritto da assicurare all'imputato alloglotta, non era invero la traduzione di un atto contenente certi avvisi, ma era una mera dichiarazione relativa ad altro domicilio eletto, il cui contenuto veniva perfettamente recepito, contenendo, al contempo, la nomina del nuovo difensore - presso cui l'interessato eleggeva il nuovo domicilio - rimasta confermata nella sua effettività da tutti gli atti successivi, così come appropriatamente illustrato nel provvedimento impugnato (pagine 1 e 2).

Così correttamente ricostruita la sequenza degli atti, non vi è alcuno spazio per ritenere il realizzarsi delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono inficiare la validità dell'elezione di domicilio effettuata da parte dell'imputato alloglotta in mancata della traduzione del relativo verbale.

Dunque, la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello è stata correttamente effettuata per l'imputato (presente nel giudizio di primo grado fino alla lettura della sentenza, ma non in quello di secondo grado) con la consegna all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui era stata trasferita l'elezione di domicilio. /2 Ne deriva la regolarità formale sotto tale profilo del titolo esecutivo relativo alla condanna, una volta decorsi i termini per proporre il ricorso per cassazione.

Regolarità, questa, che esclude le condizioni di cui all'art. 670 cod. proc. pen.

Nel corpo del primo motivo si introducono altri rilievi che attengono invece ai diversi presupposti richiesti, quanto alla condizione dell'effettiva conoscenza del processo, dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dal dl. n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2014.

Le censure in proposito non smentiscono quanto illustrato in senso contrario nel provvedimento, ove si rappresenta la formulazione dell'accusa in sede di misura cautelare, la conoscenza della stessa da parte dell'imputato nel giudizio di primo grado al quale egli presenziava fino alla lettura del dispositivo, nonché la chiara continuità fino ad allora del rapporto con il difensore di fiducia che, munito di procura speciale, richiedeva e otteneva la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, assisteva l'imputato nel giudizio di primo grado e continuava anche dopo a farlo, proponendo appello avverso la condanna di primo grado.

Tutti elementi in forza dei quali risulta tracciata, oltre la conoscenza del procedimento, la volontaria opzione a un certo punto di disinteressarsi al processo e conseguentemente pure della coltivazione nel prosieguo della facoltà dell'impugnazione avverso la sentenza della appello proposto, a fronte di chiari elementi nel senso di un accesso informativo garantito dal mandato di fiducia (il percorso che si descrive appare perfettamente in linea con la ricostruzione dell'istituto operata da Sez.

U. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

La difesa aggiunge, tuttavia, che si sarebbe realizzata una forzata interruzione del rapporto con il difensore di fiducia, Citando un'allegazione in sede di istanza indicante la sola notificazione il 31 dicembre 2013 dell'ordine di allontanamento, senza che pertanto si rappresenti l'esecuzione poi di tale ordine.

Ma, a parte ciò, la deduzione in sé può solo evidenziare il trasferimento dell'interessato in altro luogo in cui avrebbe potuto rapportarsi con il difensore di fiducia, titolare di un mandato con procura speciale che lo stesso continuava a espletare ancora in sede di appello, tramite l'assistenza nel relativo giudizio.

Con riguardo a tale tema va, del resto, ricordato che l'avvenuta espulsione dell'imputato straniero dalla Stato non solo non può dare luogo a un legittimo impedimento, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774), ma anche non può valere a configurare, a fini della restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen., una causa di forza maggiore che possa avere impedito al predetto di proporre personalmente impugnazione, in quanto la relativa facoltà può essere esercitata anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922).

Da quanto sopra deriva l'infondatezza dei rilievi mossi con il primo motivo.

3. Il secondo motivo censura le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato che richiamano, a sostegno della decisione, le pronunzie di legittimità secondo le quali, in ragione della particolare posizione assunta dal difensore di fiducia presso il quale l'imputato alloglotta ha eletto domicilio, va in tal caso esclusa una concreta lesione del diritto dovuta alla mancata traduzione dell'atto nella lingua madre dell'imputato (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione citando tale indirizzo non ha rilevato che il difensore giacché domiciliatario avrebbe dovuto occuparsi della traduzione, ma ha considerato che questi, nella fattispecie munito di un mandato di fiducia allora assolto e di procura speciale, poteva chiedere la rimozione della mancanza di cui trattasi, così da potersi configurare poi, in caso di inattività, la prospettazione della reale lesione del diritto dovuta all'omissione dell'obbligo della traduzione.

Orbene, pur escludendo simili oneri, ciò che deve esigersi è pur sempre la rappresentazione di un effettivo pregiudizio rispetto al possibile accesso dell'alloglotta al testo tradotto nella propria lingua.

Una lesione indispensabile per configurare l'interesse a far valere la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. secondo il genere di garanzia che rileva costituita dall'assicurazione della conoscenza dell'atto quale presupposto dell'esercizio del diritto dall'accusa.

E ciò nella specie in funzione della possibile proposizione del ricorso per cassazione che invero era allora esperibile personalmente dall'interessato, avendosi così un'autonoma facoltà non assorbita dalla corrispondente in capo al difensore.

L'interesse di cui sopra deve rilevarsi considerando i limiti di deducibilità dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che - diversamente da quanto parrebbe sostenere la difesa - debbono operare in tale materia, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (fra le altre, Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, imp.

D, Rv. 281631; Sez. 1, n. 8792 del 06/12/2016, dep. 2017), Park, Rv. 269230; Sez. 6, n. 10444de1 19/01/2017, Aissat, Rv. 269382).

Un'indispensabile rappresentazione della lesione - quella sopra delineata - da riferire in concreto al momento precedente alla formazione del giudicato - dunque quando erano ancora pendenti i termini di impugnazione - e anche considerando la possibile veicolazione dell'atto tramite il difensore dell'imputato.

Tale lesione, .però, nella specie non solo non risulta configurata in termini di adeguata specificità, ma anzi appare esclusa alla stregua della lettura dell'intero percorso seguito dalle doglianze mosse tramite il ricorso.

Da esse si de4jme, anzitutto, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto veicolare l'atto all'assistito nel termine per proporre ricorso, non avendo quest'ultimo più dato notizie di sé.

L'imputato neppure si trovava in Italia.

Né si rileva che volesse occuparsi dello sviluppo del processo a lui noto, attivandosi in autonomia al fine di.conoscere la sentenza di appello per esercitare la sua facoltà di proporre ricorso personale.

Ciò che si coglie è solamente il disinteresse alla decisione sull'appello esperito.

Il che comporta l'irrilevanza della mancata traduzione della relativa sentenza.

A fronte di quanto chiarito risulta, comunque, inconferente il richiamo nel motivo della sentenza Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016.

Dutu, Rv. 268371 (cui si è uniformata Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, n. 23347, Ebrima, Rv. 270274), riguardante, invero, la ben diversa condizione rappresentata dal caso della nomina del difensore di ufficio e dell'elezione del domicilio presso tale difensore.

Pertanto, le censure mosse con tale motivo risultano tutte infondate.

4. Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (per essere stata la precedente decisioni di merito assunta in violazione del contraddittorio), rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere le dichiarazione di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 giugno 2016 e la restituzione nel termine per l'impugnazione. 2. Premetteva che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento, all'atto del suo arresto il 17 febbraio 2013, aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Presso lo studio di tale difensore il 21 febbraio 2013, alla presenza di un interprete, aveva eletto domicilio. Al momento della scarcerazione in data 17 febbraio 2013 aveva però nominato altro difensore di fiducia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva nel frattempo rinunciato all'incarico. All'esito del giudizio abbreviato di primo grado, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistito da un interprete, avevano presenziato alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna. Il medesimo difensore aveva poi proposto appello e ricevuto la notificazione del relativo decreto di citazione per conto dell'imputato, in una data in cui erano già entrate in vigore le disposizioni sulla domiciliazione di cui al comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen. La sentenza di appello era stata notificata, per estratto, al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato non comparso nel relativo giudizio. In assenza di ricorso, tale sentenza, comportante la riforma di quella di primo grado limitatamente all'entità della pena, era stata dichiarata irrevocabile in data 20 gennaio 2017. Ciò posto, il Giudice dell'esecuzione rilevava che nella specie, in ragione delle notificazioni all'imputato presso il difensore, non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché era onere dell'interessato, una volta ritualmente eletto o dichiarato domicilio, attivarsi per conoscere gli sviluppi del procedimento ed eventualmente modificare la sua domiciliazione. Né nel corso del primo grado (svoltosi alla presenza dell'imputato), né in quello di secondo grado, era stata mai richiesta la traduzione delle sentenze. Peraltro, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta rimane escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia. E il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non si era attivato per richiedere detta traduzione. Sicché, la mancanza a tal riguardo non poteva inficiare la regolarità del titolo esecutivo.3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze rappresentate in due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 175, comma 2, 143, 161 e 548 comma 3, cod. proc. pen., deducendo che erroneamente si è ritenuta la regolarità formale delle notificazioni e che la presenza del difensore di fiducia nel corso del giudizio potesse rappresentare la prova dell'effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell'imputato straniero nel frattempo espulso. Con riguardo a tale ultimo profilo lamenta altresì mancanza di motivazione. Illustra che il provvedimento impugnato, pur prendendo implicitamente atto dell'irregolarità dell'elezione di domicilio presso il secondo difensore di fiducia in quanto raccolta all'atto della scarcerazione del 28 giugno 2013 senza l'assistenza di un interprete, ha ritenuto applicabile nel giudizio di appello il disposto di cui all'art. 158 comma 8-bis cod. proc. pen, ai fini delle notificazioni all'imputato. Invece, avrebbe dovuto considerare la permanenza della validità della sola precedente elezione di domicilio ritualmente intervenuta, con l'assistenza di un interprete, presso il primo difensore di fiducia. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non poteva rilevare la previsione di cui all'art. 158, comma 8-bis, cod. proc. pen. Le notificazioni, dunque, avrebbero dovuto svolgersi presso l'anzidetto domicilio. Per altro verso, l'espulsione di Kusrashvili comminata il 31 dicembre 2013 realizzava una causa di forza maggiore comportando l'interruzione delle sue comunicazioni con il difensore di fiducia, il cui mandato, pertanto, non poteva in seguito garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte del contumace. Sicché, sussistevano tutti i presupposti per accogliere la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza. 3.2. Il secondo motivo deduce la violazione, sanzionata dalla nullità, dell'art.143 cod. proc. pen. e dell'art. 3 par. 1 direttiva 2010/64 UE, laddove il giudice dell'esecuzione ha configurato l'insussistenza dell'obbligo di traduzione della sentenza all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore. Rileva che, per giustificare tale assunto, sono stati citati oneri a carico del difensore che finiscono per svuotare di contenuto le garanzie in materia, a fronte di un atto, l'elezione di domicilio, che non comportava la rinunzia a tali garanzie e trasferendosi impropriamente gli obblighi di traduzione al difensore, i cui adempimenti informativi verso l'imputato possono risultare non sempre garantibili, come nella specie per effetto delle condizioni create dall'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. I rilievi mossi con il primo motivo assumono anzitutto quale presupposto l'invalidità dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato da Kusrashvili all'atto della scarcerazione. Tale invalidità dovrebbe derivare dalla mancanza in tale circostanza dell'assistenza di un interprete in grado di garantire all'imputato alloglotta la traduzione. A riguardo la difesa cita la giurisprudenza di legittimità che pone in evidenza la necessità che, tramite l'assistenza dell'interprete imposta dalle previsioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., l'interessato sia posto nelle condizioni di comprendere l'importanza dell'elezione di domicilio e gli avvisi che la accompagnano ex art. 161 cod. proc. pen., aventi ad oggetto le modalità di assicurazione della conoscenza degli atti relativi alla partecipazione al processo. Sennonché, nella specie, come risulta dalla stessa ricostruzione delle vicende processuali contenuta nel ricorso, all'interessato era stato già assicurata detta conoscenza quando, secondo quanto previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. in occasione del primo atto in sua presenza, aveva eletto domicilio presso altro difensore di fiducia, l'[OSCURATO:PERSONA] (allora nominato) fruendo dell'assistenza dell'interprete, in modo da potere comprendere gli avvisi e i relativi effetti. Dunque, quanto viene a realizzarsi nel prosieguo, in ragione della descritta sequenza processuale, è solo l'avverarsi di una scelta cui correttamente era stato reso edotto l'interessato: quella di procedere alla dichiarazione del nuovo domicilio eletto nel caso in cui successivamente lo si fosse voluto, con i relativi effetti che erano stati già chiaramente illustrati con l'assistenza dell'interprete. Ciò che rivelava nella specie, secondo le finalità funzionali al diritto da assicurare all'imputato alloglotta, non era invero la traduzione di un atto contenente certi avvisi, ma era una mera dichiarazione relativa ad altro domicilio eletto, il cui contenuto veniva perfettamente recepito, contenendo, al contempo, la nomina del nuovo difensore - presso cui l'interessato eleggeva il nuovo domicilio - rimasta confermata nella sua effettività da tutti gli atti successivi, così come appropriatamente illustrato nel provvedimento impugnato (pagine 1 e 2). Così correttamente ricostruita la sequenza degli atti, non vi è alcuno spazio per ritenere il realizzarsi delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono inficiare la validità dell'elezione di domicilio effettuata da parte dell'imputato alloglotta in mancata della traduzione del relativo verbale. Dunque, la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello è stata correttamente effettuata per l'imputato (presente nel giudizio di primo grado fino alla lettura della sentenza, ma non in quello di secondo grado) con la consegna all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui era stata trasferita l'elezione di domicilio. /2 Ne deriva la regolarità formale sotto tale profilo del titolo esecutivo relativo alla condanna, una volta decorsi i termini per proporre il ricorso per cassazione. Regolarità, questa, che esclude le condizioni di cui all'art. 670 cod. proc. pen. Nel corpo del primo motivo si introducono altri rilievi che attengono invece ai diversi presupposti richiesti, quanto alla condizione dell'effettiva conoscenza del processo, dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dal dl. n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2014. Le censure in proposito non smentiscono quanto illustrato in senso contrario nel provvedimento, ove si rappresenta la formulazione dell'accusa in sede di misura cautelare, la conoscenza della stessa da parte dell'imputato nel giudizio di primo grado al quale egli presenziava fino alla lettura del dispositivo, nonché la chiara continuità fino ad allora del rapporto con il difensore di fiducia che, munito di procura speciale, richiedeva e otteneva la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, assisteva l'imputato nel giudizio di primo grado e continuava anche dopo a farlo, proponendo appello avverso la condanna di primo grado. Tutti elementi in forza dei quali risulta tracciata, oltre la conoscenza del procedimento, la volontaria opzione a un certo punto di disinteressarsi al processo e conseguentemente pure della coltivazione nel prosieguo della facoltà dell'impugnazione avverso la sentenza della appello proposto, a fronte di chiari elementi nel senso di un accesso informativo garantito dal mandato di fiducia (il percorso che si descrive appare perfettamente in linea con la ricostruzione dell'istituto operata da Sez. U. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). La difesa aggiunge, tuttavia, che si sarebbe realizzata una forzata interruzione del rapporto con il difensore di fiducia, Citando un'allegazione in sede di istanza indicante la sola notificazione il 31 dicembre 2013 dell'ordine di allontanamento, senza che pertanto si rappresenti l'esecuzione poi di tale ordine. Ma, a parte ciò, la deduzione in sé può solo evidenziare il trasferimento dell'interessato in altro luogo in cui avrebbe potuto rapportarsi con il difensore di fiducia, titolare di un mandato con procura speciale che lo stesso continuava a espletare ancora in sede di appello, tramite l'assistenza nel relativo giudizio. Con riguardo a tale tema va, del resto, ricordato che l'avvenuta espulsione dell'imputato straniero dalla Stato non solo non può dare luogo a un legittimo impedimento, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774), ma anche non può valere a configurare, a fini della restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen., una causa di forza maggiore che possa avere impedito al predetto di proporre personalmente impugnazione, in quanto la relativa facoltà può essere esercitata anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922). Da quanto sopra deriva l'infondatezza dei rilievi mossi con il primo motivo. 3. Il secondo motivo censura le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato che richiamano, a sostegno della decisione, le pronunzie di legittimità secondo le quali, in ragione della particolare posizione assunta dal difensore di fiducia presso il quale l'imputato alloglotta ha eletto domicilio, va in tal caso esclusa una concreta lesione del diritto dovuta alla mancata traduzione dell'atto nella lingua madre dell'imputato (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione citando tale indirizzo non ha rilevato che il difensore giacché domiciliatario avrebbe dovuto occuparsi della traduzione, ma ha considerato che questi, nella fattispecie munito di un mandato di fiducia allora assolto e di procura speciale, poteva chiedere la rimozione della mancanza di cui trattasi, così da potersi configurare poi, in caso di inattività, la prospettazione della reale lesione del diritto dovuta all'omissione dell'obbligo della traduzione. Orbene, pur escludendo simili oneri, ciò che deve esigersi è pur sempre la rappresentazione di un effettivo pregiudizio rispetto al possibile accesso dell'alloglotta al testo tradotto nella propria lingua. Una lesione indispensabile per configurare l'interesse a far valere la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. secondo il genere di garanzia che rileva costituita dall'assicurazione della conoscenza dell'atto quale presupposto dell'esercizio del diritto dall'accusa. E ciò nella specie in funzione della possibile proposizione del ricorso per cassazione che invero era allora esperibile personalmente dall'interessato, avendosi così un'autonoma facoltà non assorbita dalla corrispondente in capo al difensore. L'interesse di cui sopra deve rilevarsi considerando i limiti di deducibilità dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che - diversamente da quanto parrebbe sostenere la difesa - debbono operare in tale materia, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (fra le altre, Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, imp. D, Rv. 281631; Sez. 1, n. 8792 del 06/12/2016, dep. 2017), Park, Rv. 269230; Sez. 6, n. 10444de1 19/01/2017, Aissat, Rv. 269382). Un'indispensabile rappresentazione della lesione - quella sopra delineata - da riferire in concreto al momento precedente alla formazione del giudicato - dunque quando erano ancora pendenti i termini di impugnazione - e anche considerando la possibile veicolazione dell'atto tramite il difensore dell'imputato. Tale lesione, .però, nella specie non solo non risulta configurata in termini di adeguata specificità, ma anzi appare esclusa alla stregua della lettura dell'intero percorso seguito dalle doglianze mosse tramite il ricorso. Da esse si de4jme, anzitutto, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto veicolare l'atto all'assistito nel termine per proporre ricorso, non avendo quest'ultimo più dato notizie di sé. L'imputato neppure si trovava in Italia. Né si rileva che volesse occuparsi dello sviluppo del processo a lui noto, attivandosi in autonomia al fine di.conoscere la sentenza di appello per esercitare la sua facoltà di proporre ricorso personale. Ciò che si coglie è solamente il disinteresse alla decisione sull'appello esperito. Il che comporta l'irrilevanza della mancata traduzione della relativa sentenza. A fronte di quanto chiarito risulta, comunque, inconferente il richiamo nel motivo della sentenza Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016. Dutu, Rv. 268371 (cui si è uniformata Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, n. 23347, Ebrima, Rv. 270274), riguardante, invero, la ben diversa condizione rappresentata dal caso della nomina del difensore di ufficio e dell'elezione del domicilio presso tale difensore. Pertanto, le censure mosse con tale motivo risultano tutte infondate. 4. Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q