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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22660/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16968/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA].

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30.11.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2018 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 28.11.2018 in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la difesa in un giudizio di protezione internazionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, ritenendo indimostrato che il decreto fosse stato comunicato trenta giorni prima dall’instaurazione del giudizio di opposizione.

Oggetto:patrocinio a spese dello Stato Dall’estratto storico del procedimento nell’ambito del quale era stato liquidato il compenso, risultava che il decreto era stato mandato “ a visto PM” e, sebbene non risultasse alcuna attestazione di ricezione, doveva presumersi –secondo il giudice di merito - che la comunicazione, eseguita con modalità equipollenti a quelle previste per legge, si fosse perfezionata in una data prossima a quella di ricezione, dato che il decreto era stato impugnato.

Di conseguenza, l’opposizione, proposta solo nel dicembre 2019, era tardiva, essendo ampiamente decorso il termine di trenta gg. dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza.

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.m. non era pervenuta alcuna rituale comunicazione del decreto opposto, non potendo far fede le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, non in grado di attestare che il provvedimento era stato effettivamente comunicato e ricevuto nelle forme prescritte al codice di rito (o in forme equipollenti), tanto più che l’Ufficio di Procura si era dotato di un indirizzo PEC per ricevere comunicazioni e notifiche.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto – quale prova della mancata ricezione del provvedimento opposto - dell’attestazione redatta dal Direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguita.

Il ricorso è infondato.

L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011.

Ha evidenziato la Corte costituzionale che, in mancanza di un’esplicita previsione del citato art. 15 riguardo al termine per proporre opposizione, tale decreto deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater c.p.c..

Quindi, l’opposizione deve esser proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che è riferibile anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, anche all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass. 5660/2022; Cass.5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre).

Nel caso in esame, il decreto di liquidazione è stato adottato in data 28.11.2018, mentre – come dichiara in ricorso lo stesso PM – l’opposizione è stata proposta il 19 dicembre 2019, ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c..

In tale situazione, anche a voler escludere che, come sostiene il PM ricorrente, il decreto fosse stato validamente comunicato, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento opposto era tuttavia divenuto già definitivo per intervenuta scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Il ricorso va –per tale assorbente ragione – respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica che, per il ruolo svolto, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la soccombenza (Cass.

S.U. 5079/2005, 5165/2004), sia perché gli intimati non hanno svolto difese.

Non sussistono – infine - i presupposti pro cessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16968/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30.11.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2018 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 28.11.2018 in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la difesa in un giudizio di protezione internazionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, ritenendo indimostrato che il decreto fosse stato comunicato trenta giorni prima dall’instaurazione del giudizio di opposizione. Oggetto:patrocinio a spese dello Stato Dall’estratto storico del procedimento nell’ambito del quale era stato liquidato il compenso, risultava che il decreto era stato mandato “ a visto PM” e, sebbene non risultasse alcuna attestazione di ricezione, doveva presumersi –secondo il giudice di merito - che la comunicazione, eseguita con modalità equipollenti a quelle previste per legge, si fosse perfezionata in una data prossima a quella di ricezione, dato che il decreto era stato impugnato. Di conseguenza, l’opposizione, proposta solo nel dicembre 2019, era tardiva, essendo ampiamente decorso il termine di trenta gg. dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.m. non era pervenuta alcuna rituale comunicazione del decreto opposto, non potendo far fede le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, non in grado di attestare che il provvedimento era stato effettivamente comunicato e ricevuto nelle forme prescritte al codice di rito (o in forme equipollenti), tanto più che l’Ufficio di Procura si era dotato di un indirizzo PEC per ricevere comunicazioni e notifiche. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto – quale prova della mancata ricezione del provvedimento opposto - dell’attestazione redatta dal Direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguita. Il ricorso è infondato. L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011. Ha evidenziato la Corte costituzionale che, in mancanza di un’esplicita previsione del citato art. 15 riguardo al termine per proporre opposizione, tale decreto deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater c.p.c.. Quindi, l’opposizione deve esser proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che è riferibile anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, anche all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass. 5660/2022; Cass.5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione è stato adottato in data 28.11.2018, mentre – come dichiara in ricorso lo stesso PM – l’opposizione è stata proposta il 19 dicembre 2019, ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c.. In tale situazione, anche a voler escludere che, come sostiene il PM ricorrente, il decreto fosse stato validamente comunicato, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento opposto era tuttavia divenuto già definitivo per intervenuta scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. Il ricorso va –per tale assorbente ragione – respinto. Non luogo a provvedere sulle spese sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica che, per il ruolo svolto, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la soccombenza (Cass. S.U. 5079/2005, 5165/2004), sia perché gli intimati non hanno svolto difese. Non sussistono – infine - i presupposti pro cessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S
Decreto Cassazione n. 22660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris