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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10903/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 11/06/2021,. confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 08/06/2017, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge quanto alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 641 c.p..

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero quanto ad entrambi i motivi va sottolineato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01).

E si è anche ritenuto con affermazione valida anche per la qualificazione giuridica del caso di specie che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268450 - 01).

Ne consegue affermare che i motivi sono infondati poiché non si è in presenza di alcuna dissimulazione di uno stato di insolvenza bensì della consumazione di artifici e raggiri finalizzati a fare ritenere in vendita beni mai posseduti e di cui comunque non si aveva la disponibilità con conseguente inganno e danno patrimoniale della vittima.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Estensor NAZI pARD.0 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 11/06/2021,. confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 08/06/2017, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge quanto alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 641 c.p.. Il ricorso è inammissibile. Ed invero quanto ad entrambi i motivi va sottolineato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01). E si è anche ritenuto con affermazione valida anche per la qualificazione giuridica del caso di specie che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268450 - 01). Ne consegue affermare che i motivi sono infondati poiché non si è in presenza di alcuna dissimulazione di uno stato di insolvenza bensì della consumazione di artifici e raggiri finalizzati a fare ritenere in vendita beni mai posseduti e di cui comunque non si aveva la disponibilità con conseguente inganno e danno patrimoniale della vittima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Estensor NAZI pARD.0 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10903/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris