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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17506/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto respingersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 22 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena, con termine indicato alla data del 4 ottobre 2022, avverso l'ordinanza emessa il 14 settembre 2020 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della liberazione anticipata per i tre semestri intercorsi dal 17 gennaio 2019 al 17 luglio 2020.

La parziale riforma ha comportato la concessione della liberazione anticipata in ordine al semestre dal 17 gennaio al 17 luglio 2019, con rigetto nel resto.

Le violazioni di natura disciplinare afferenti, in modo diretto o mediato, ai due residui semestri oggetto di considerazione sono state reputate dai giudici specializzati di spessore tale da escludere la partecipazione effettiva del detenuto al percorso risocializzante nei periodi di riferimento.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione con riferimento al diniego della liberazione anticipata per il semestre dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, con travisamento della corrispondente informazione probatoria.

La difesa evidenzia che non è dato comprendere sulla base di quali circostanze o di quali argomenti logici il Tribunale abbia potuto sostenere che il detenuto fosse entrato in possesso del telefono cellulare prima del 21 luglio 2020, essendo stata, l'ordinanza, del tutto silente sul punto.

D'altro canto, aggiunge il ricorrente, la comune esperienza non conforta la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, in quanto la ricezione di un telefono cellulare non è un atto che necessiti di una programmazione preventiva e di comportamenti tali da svilupparsi in più giorni, sicché, in assenza di elementi di segno contrario, la ricezione di quell'oggetto non necessariamente doveva essere stata il risultato di un comportamento non istantaneo.

In tale prospettiva, si sottolinea che nel semestre oggetto di esame la condotta inframuraria di [OSCURATO:PERSONA] era stata totalmente positiva e tale dato avrebbe dovuto essere determinante nella valutazione dei giudici di sorveglianza.

3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale valutato, con motivazione adeguata, la portata della violazione disciplinare, commessa secondo modalità tali che non poteva non pregiudicare la valutazione del comportamento serbato dal detenuto nel semestre conclusosi appena quattro giorni prima del comportamento disciplinarmente rilevante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si profila, in parte, orientato a coltivare una contestazione di merito e, in parte, generico. 2.

Giova puntualizzare che il Tribunale di sorveglianza, a fondamento della decisione, premessa la sostanziale non contestazione delle due condotte disciplinarmente rilevanti ascritte al detenuto, ha considerato che la prima delle violazioni disciplinari, commessa il 1° dicembre 2019, consistita nell'essere [OSCURATO:PERSONA] risultato positivo agli oppiacei, con la conseguente irrogazione nei suoi confronti della rilevante sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività in comune per giorni dieci, non era idonea a influenzare negativamente il giudizio sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione per il semestre antecedente, quello dal 17 gennaio al 17 luglio 2019, per il quale la liberazione anticipata andava concessa, ma ha considerato che non poteva non ferma la valenza negativa del fatto per il semestre susseguente, quello dal 17 luglio 2019 al 17 gennaio 2020, nel corso del quale la condotta gravemente contraria all'ordinamento penitenziario si era verificata.

Quanto alla seconda violazione, consistita nel possesso del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2020, appena quattro giorni dopo la fine del semestre intercorso dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, violazione pure sanzionata con l'esclusione dall'attività in comune per giorni dieci, la condotta rilevata è stata reputata dai giudici di sorveglianza di portata tale da doversi necessariamente ripercuotere negativamente sulla valutazione del semestre appena concluso, sia per la gravità della stessa, dimostrativa dell'assenza di adesione anche nel tempo immediatamente pregresso all'opera di rieducazione, sia per il rilievo che la condotta deviante in questione era da ritenersi certamente iniziata nel semestre antecedente, durante il quale il detenuto aveva ideato l'azione e aveva successivamente messo in atto i comportamenti necessariamente prodromici a procurarsi il cellulare, a detenerlo e poi a nasconderlo.

3. Assodato ciò, si considera che, in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01).

In pari tempo, deve specificarsi che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01).

Inoltre, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01).

E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01).

Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante.

4. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tali principi anche con riferimento alla valutazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al semestre intercorso dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, unico in relazione al quale l'impugnazione ha articolato la doglianza in esame: i giudici specializzati hanno annesso, con ragionamento congruo e non illogico, un peso determinante alla mancata partecipazione del condannato alla stessa impostazione dell'attività risocializzante nel semestre negativamente caratterizzato dal comportamento posto alla base della grave infrazione disciplinare scoperta immediatamente dopo la sua conclusione, ma caratterizzata da implicazioni comportamentali collocate, sulla scorta di un ragionamento congruo e non illogico, all'interno del semestre stesso e, in ogni caso, afferente a infrazione di gravità tale da riverberare i suoi effetti pregiudizievoli nel periodo immediatamente antecedente in punto di valutazione della relativa condotta, non consentanea al percorso rieducativo.

Così decidendo, i giudici di sorveglianza hanno correttamente applicato le norme rilevanti, rendendo una motivazione esente dai vizi prospettati dal ricorrente, il quale, da un lato, ha sollecitato la formulazione di - non consentite in questa sede - valutazioni di merito di segno diverso da quelle adeguatamente espresse dal Tribunale, lì dove ha prospettato l'esclusione della diretta collocazione nel suddetto semestre dell'attività propedeutica all'acquisizione del possesso del telefono cellulare, e, dall'altro, non ha svolto specifiche considerazioni idonee a contrastare l'emersa rilevanza dell'infrazione disciplinare, limitandosi a contestare, in modo peraltro generico, che la violazione avesse avuto influenza negativa sulla considerazione della partecipazione del detenuto all'opera risocializzante nel semestre oggetto di verifica.

5. La doglianza risulta, pertanto, inammissibile nel suo complesso.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto respingersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 22 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena, con termine indicato alla data del 4 ottobre 2022, avverso l'ordinanza emessa il 14 settembre 2020 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della liberazione anticipata per i tre semestri intercorsi dal 17 gennaio 2019 al 17 luglio 2020. La parziale riforma ha comportato la concessione della liberazione anticipata in ordine al semestre dal 17 gennaio al 17 luglio 2019, con rigetto nel resto. Le violazioni di natura disciplinare afferenti, in modo diretto o mediato, ai due residui semestri oggetto di considerazione sono state reputate dai giudici specializzati di spessore tale da escludere la partecipazione effettiva del detenuto al percorso risocializzante nei periodi di riferimento. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione con riferimento al diniego della liberazione anticipata per il semestre dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, con travisamento della corrispondente informazione probatoria. La difesa evidenzia che non è dato comprendere sulla base di quali circostanze o di quali argomenti logici il Tribunale abbia potuto sostenere che il detenuto fosse entrato in possesso del telefono cellulare prima del 21 luglio 2020, essendo stata, l'ordinanza, del tutto silente sul punto. D'altro canto, aggiunge il ricorrente, la comune esperienza non conforta la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, in quanto la ricezione di un telefono cellulare non è un atto che necessiti di una programmazione preventiva e di comportamenti tali da svilupparsi in più giorni, sicché, in assenza di elementi di segno contrario, la ricezione di quell'oggetto non necessariamente doveva essere stata il risultato di un comportamento non istantaneo. In tale prospettiva, si sottolinea che nel semestre oggetto di esame la condotta inframuraria di [OSCURATO:PERSONA] era stata totalmente positiva e tale dato avrebbe dovuto essere determinante nella valutazione dei giudici di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale valutato, con motivazione adeguata, la portata della violazione disciplinare, commessa secondo modalità tali che non poteva non pregiudicare la valutazione del comportamento serbato dal detenuto nel semestre conclusosi appena quattro giorni prima del comportamento disciplinarmente rilevante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila, in parte, orientato a coltivare una contestazione di merito e, in parte, generico. 2. Giova puntualizzare che il Tribunale di sorveglianza, a fondamento della decisione, premessa la sostanziale non contestazione delle due condotte disciplinarmente rilevanti ascritte al detenuto, ha considerato che la prima delle violazioni disciplinari, commessa il 1° dicembre 2019, consistita nell'essere [OSCURATO:PERSONA] risultato positivo agli oppiacei, con la conseguente irrogazione nei suoi confronti della rilevante sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività in comune per giorni dieci, non era idonea a influenzare negativamente il giudizio sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione per il semestre antecedente, quello dal 17 gennaio al 17 luglio 2019, per il quale la liberazione anticipata andava concessa, ma ha considerato che non poteva non ferma la valenza negativa del fatto per il semestre susseguente, quello dal 17 luglio 2019 al 17 gennaio 2020, nel corso del quale la condotta gravemente contraria all'ordinamento penitenziario si era verificata. Quanto alla seconda violazione, consistita nel possesso del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2020, appena quattro giorni dopo la fine del semestre intercorso dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, violazione pure sanzionata con l'esclusione dall'attività in comune per giorni dieci, la condotta rilevata è stata reputata dai giudici di sorveglianza di portata tale da doversi necessariamente ripercuotere negativamente sulla valutazione del semestre appena concluso, sia per la gravità della stessa, dimostrativa dell'assenza di adesione anche nel tempo immediatamente pregresso all'opera di rieducazione, sia per il rilievo che la condotta deviante in questione era da ritenersi certamente iniziata nel semestre antecedente, durante il quale il detenuto aveva ideato l'azione e aveva successivamente messo in atto i comportamenti necessariamente prodromici a procurarsi il cellulare, a detenerlo e poi a nasconderlo. 3. Assodato ciò, si considera che, in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, deve specificarsi che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). Inoltre, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 4. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tali principi anche con riferimento alla valutazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al semestre intercorso dal 17 gennaio al 17 luglio 2020, unico in relazione al quale l'impugnazione ha articolato la doglianza in esame: i giudici specializzati hanno annesso, con ragionamento congruo e non illogico, un peso determinante alla mancata partecipazione del condannato alla stessa impostazione dell'attività risocializzante nel semestre negativamente caratterizzato dal comportamento posto alla base della grave infrazione disciplinare scoperta immediatamente dopo la sua conclusione, ma caratterizzata da implicazioni comportamentali collocate, sulla scorta di un ragionamento congruo e non illogico, all'interno del semestre stesso e, in ogni caso, afferente a infrazione di gravità tale da riverberare i suoi effetti pregiudizievoli nel periodo immediatamente antecedente in punto di valutazione della relativa condotta, non consentanea al percorso rieducativo. Così decidendo, i giudici di sorveglianza hanno correttamente applicato le norme rilevanti, rendendo una motivazione esente dai vizi prospettati dal ricorrente, il quale, da un lato, ha sollecitato la formulazione di - non consentite in questa sede - valutazioni di merito di segno diverso da quelle adeguatamente espresse dal Tribunale, lì dove ha prospettato l'esclusione della diretta collocazione nel suddetto semestre dell'attività propedeutica all'acquisizione del possesso del telefono cellulare, e, dall'altro, non ha svolto specifiche considerazioni idonee a contrastare l'emersa rilevanza dell'infrazione disciplinare, limitandosi a contestare, in modo peraltro generico, che la violazione avesse avuto influenza negativa sulla considerazione della partecipazione del detenuto all'opera risocializzante nel semestre oggetto di verifica. 5. La doglianza risulta, pertanto, inammissibile nel suo complesso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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