Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 05618/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con Uti congrua motivazione dal giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con Uti congrua motivazione dal giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/01/2026
Sentenza Cassazione n. 05618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris