CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Potenza, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cessione di sostanza stupefacente e, in una circostanza, di 50 g di cocaina per il valore di euro 3500 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando cinque motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto l'autonoma valutazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sebbene risultasse una motivazione apparente nelle pagine 171 e 172 in cui era stata usata la tecnica del "copia e incolla" delle pagine 113 e 114 della richiesta cautelare. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 3 e 4, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90. In particolare, il provvedimento impugnato aveva fondato la tesi della permuta della moto con la sostanza stupefacente, desunta dalla chat di WhatsApp del 18 giugno 2021 senza motivare sui seguenti punti: a) il mancato uso di un linguaggio criptico; b) il documento della difesa contenente la dichiarazione del 21 giugno 2021 del ritenuto prestanome, [OSCURATO:PERSONA], da cui risultava l'acquisto e il pagamento di euro 3500; c) l'inverosimiglianza del mancato rilascio di apposita quietanza; d) la corrispondenza tra cocaina sequestrata a Tauriello il 29 giugno 2021 e quella presumibilmente consegnatagli dal ricorrente sebbene l'acquirente avesse più fornitori; e) la notorietà del prezzo della cocaina sul mercato al dettaglio a fronte del fatto che Tauriello comprasse all'ingrosso; f) l'inverosimiglianza della contrarietà all'acquisto della moto da parte della compagna del ricorrente, a fronte della stipula invece di una polizza assicurativa semestrale; g) l'incoerenza del riferimento ai 50 litri di vino oggetto della trattativa sebbene il ricorrente fosse dipendente di un'azienda vinicola. 2.3. Con il terzo motivo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 3 e 4, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 con riferimento alla telefonata del 7 luglio 2021 circa "la consegna della scatola dello sterzo" erroneamente ritenuta linguaggio allusivo ad una consegna di stupefacente sebbene il consegnatario risulti il ricorrente e non Tauriello, così contraddicendo i ruoli assunti e comunque intendendo "antifurto al bloccasterzo" che aveva dimenticato di consegnare. 2.4. Con il quarto motivo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. c) e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato visto che i richiamati plurimi precedenti penali anche specifici di cui al provvedimento impugnato sono tutti risalenti ad oltre 10 anni fa e, comunque, alla data dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare il ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente. 2.5. Con il quinto motivo rileva violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. a), 292, comma 2, lett. c) e 597 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio desunto genericamente dal fatto che fossero in corso indagini per identificare gli acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari abbia operato un'autonoma valutazione rispetto al Pubblico ministero in quanto, se è vero che le pagine 171 e 172 ricalcano il contenuto delle pagine 113 e 114 della richiesta cautelare, in quanto sono riportati i risultati investigativi utili all'accertamento dei gravi indizi (le chat tra Tauriello e il ricorrente, l'esito della perquisizione domiciliare da Tauriello e gli incontri tra i due), nelle pagine 383 e seguenti della misura cautelare si opera un ragionamento di sintesi sul complesso quadro indiziario, con autonome valutazioni su di esso, distinguendo la posizione del Chiruzzi (e degli altri ai quali non è contestato il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90) per le singole cessioni, da quella degli appartenenti all'associazione. Il requisito dell'autonoma valutazione non dipende, infatti, dal dato formale della riscrittura di fatti posti a base della richiesta, ma ne presuppone la verifica critica in ordine agli argomenti come avvenuto nella specie. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.La gravità indiziaria delle cessioni di stupefacente da Chiruzzi a [OSCURATO:PERSONA] è fondata su presunzioni che non hanno trovato adeguata conferma nell'attività investigativa svolta. L'ordinanza impugnata, nel condividere l'ipotesi accusatoria, ha ricostruito la cessione di cocaina in base alle intercettazioni della chat di WhatsApp di due sole conversazioni, rispettivamente del 18 giugno 2021 e del 7 luglio 2021 da cui aveva arguito l'utilizzo di un linguaggio criptico, per cui lì dove si parlava di "50 litri e 300" di "vino buono" si trattava di 50 g di cocaina e lì dove si parlava di "scatola dello sterzo" si trattava di altro stupefacente. La conferma a detto assunto era data, secondo il provvedimento impugnato, dall'esito della perquisizione, avvenuta il 29 giugno 2021, a distanza di 11 giorni dalla prima conversazione menzionata, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui erano state trovate 13 dosi di cocaina. Per comprovare il versamento del prezzo dello stupefacente da parte di Tauriello, pari a C 3.500, il Collegio aveva valorizzato la contestuale vendita di questi della propria moto a tale [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preteso alcuna ricevuta da ciò desumendo che si trattasse di una vendita simulata, ad un prestanome del ricorrente, per pagare il prezzo della cessione di droga, visto che Chiruzzi non solo aveva il possesso dei documenti del veicolo intestato ad altri, ma dopo pochi giorni lo aveva rivenduto ad un terzo, [OSCURATO:PERSONA], ad ulteriore riprova della fittizietà dell'atto. A detto episodio ne era seguito un altro in cui i due interlocutori, Chiruzzi e [OSCURATO:PERSONA], avevano parlato della "scatola dello sterzo" della moto venduta che, ancora una volta, doveva celare un linguaggio criptico poiché, secondo il provvedimento, il mezzo non avrebbe potuto essere ceduto senza un apparato indispensabile come lo sterzo. Al di là del fatto che Chiruzzi fosse dipendente di un'azienda agricola, la motivazione, volta a spiegare la compravendita della moto come contratto simulato per il pagamento della droga al ricorrente, è gravemente carente in quanto: a) la moto esiste ed è stata venduta alla cifra indicata di C 3500; b) la sua consegna è avvenuta il 21 giugno 2021, cioè prima della perquisizione a casa di Tauriello; c) la mancata intestazione a favore di Chiruzzi è dipesa da una giustificazione, offerta da questi e del tutto plausibile, che egli fosse debitore di Equitalia e dunque temesse una rivalsa sul mezzo. In sostanza la difesa ha prodotto documenti e argomenti tali da comprovare da un lato l'effettività della vendita della moto, così facendo venire meno il passaggio argomentativo che ha visto nella consegna di questa il pagamento della cocaina; dall'altro escludendo la cripticità del linguaggio connesso alla consegna dello sterzo, ovvero bloccasterzo, della moto. Se a questo si aggiunge che Tauriello, insieme ai parenti, gestisce un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è di tutta evidenza che il ritrovamento nella sua casa di 13 dosi di cocaina, avvenuto a distanza di 11 giorni rispetto alla conversazione su WhatsApp con Chiruzzi, non costituisce un elemento di conferma della contestata cessione di droga da parte del ricorrente con il quale, peraltro, non risultano altre telefonate o conversazioni, se non le due indicate. Alla luce di detti elementi la motivazione dell' ordinanza impugnata è gravemente carente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché fondata su presunzioni, rimaste prive di riscontri, disarticolate dagli argomenti e dai documenti della difesa. 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza del 13 maggio 2022 vanno annullate senza rinvio con conseguente immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro. 5. I restanti motivi di ricorso, riguardanti le esigenze cautelari, non vengono esaminati in quanto assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del gip del Tribunale di Potenza del 13 maggio 2022 e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per l' immediata comunicazione al