CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettivamente domiciliato inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio Grez AssociatiS.r.l.;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], C.F.: 80004740, in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, via Lago di Lesina n. 35, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 746/2019 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Liguria, sez. 4, in data 14/6/2019;Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, conla sentenza n. 746/4/2019, depositata in data 14/6/2019, confermava ladecisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalcontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 18 del 10 ottobre 2013,emesso dal Comune di Framura per la TA.R.S.U. relativa alle annualità2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per euro 2.568,64 a titolo di tributo,oltre addizionali, maggiorazioni e sanzioni irrogate per omessa denunciarelativa all’occupazione e/o alla detenzione dell’unità immobiliare di suaproprietà.1.1. I giudici di appello rilevavano che da [OSCURATO:PERSONA] eraproprietario e possessore dell’unità immobiliare sita in Framura, LocalitàRavecca n. 17 e che l’inutilizzabilità del fabbricato, in mancanza diadeguato e tempestivo riscontro documentale ai sensi dell’art. 62, comma2, D.lgs. n. 507/1993, non valeva ad escludere la sussistenza delpresupposto impositivo.2. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a cinque motivi.3. Resiste il Comune di Framura con controricorso.4. Entrambe le parti hanno prodotto memorie in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni diinammissibilità sollevate dall’Ente comunale (cfr. il controricorso notificatoin data 20 febbraio 2020, alla pagina 5), essendo il ricorso rispettoso delNumero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026principio di specificità, in quanto sono state, in esso, adeguatamenterappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, leargomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, fondano i motivi addottia sostegno del gravame, con l’indicazione di quelle, reputate noncondivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di criticadettagliata e circostanziata, con l’enucleazione, congrua, coerente edappropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione(cfr., in ordine al principio di specificità ed alle condizioni che devonoricorrere ai fini della sua osservanza, Cass. n. 22539/24 e, in sensosostanzialmente conforme, Cass. n. 16618/25). Esso permette, altresì, diricostruire agevolmente la controversia e di cogliere, con immediatezza eprecisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata.2. Con il primo motivo, in rubrica “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 62 comma 2 D. Lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360 n. 3cod. proc. civ. negli anni 2008 – 2009 – 2010 l’immobile erainutilizzabile”, il ricorrente censura la sentenza della Commissionetributaria regionale che ha applicato l’art. 62, comma 2, D. Lgs. n.507/1993, senza considerare che ai fini dell’agevolazione prevista dallanorma non è necessaria una formale denunzia di variazione, essendosufficiente una qualsiasi comunicazione rivolta al Comune, da cui risulti lostato di inutilizzabilità dell’immobile. Evidenzia, quindi, di aver presentatoin data 10/2/2017 una denunzia di inizio lavori di ristrutturazione, da cuirisultavano chiaramente le condizioni dell’unità immobiliare.2.1. La censura è fondata e va accolta.2.2. Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti, essendo la tassa dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività, chepuò essere superata solo dalla prova contraria del detentore dei beni (cfr.Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026Cass. n. 18054/16, Cass. n. 14037/19 e Cass. n. 6551/20). Sia lederoghe alla tassazione, che le riduzioni delle superfici e tariffarie, nonoperano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere di volta in voltarappresentati nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n.5036/10, Cass. n. 16235/15, Cass. n. 21250/17, Cass. n. 4602/18 eCass. n. 23059/19). Esse sono inoltre subordinate all’adeguatadelimitazione degli spazi volta per volta interessati ed alla presentazionedi documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione odell’esenzione, incombendo il relativo onere in capo al contribuente,giacché, se è vero che la dimostrazione dei fatti costitutividell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto a fruiredelle suddette esclusioni o esenzioni deve essere comprovato dalcontribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale di pagamentodel tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelterritorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n.17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 2623/23 e Cass. n. 8595/25).In ogni caso, al fine di godere di tali esclusioni o esenzioni, ilcontribuente, ancora prima della presentazione di idonea documentazionee, comunque, della dimostrazione della sussistenza dei presuppostiall’uopo occorrenti, è obbligato a denunciare i beni tassabili e le variazionisuccessive, incidenti su di essi, destinate ad influire sull’applicazione deltributo. Tale obbligo, lungi dal costituire un mero formalismo burocratico,risponde a non trascurabili esigenze pubblicistiche, essendo preordinatoad un’ordinata e coerente acquisizione preventiva dei dati per ladeterminazione della tassa applicabile da parte dell’amministrazione, infunzione non solo della determinazione del dovuto da parte del singolocontribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo perle aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni o esenzionipreviste dalla legge, ma anche dell’interesse comune al reperimento delleNumero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizionedell’onere -previ i controlli reputati necessari - sulle categorie sociali chene sono avvantaggiate.2.3. È dunque onere del contribuente indicare nella denunciaoriginaria o nella denuncia di variazione le obiettive condizioni diinutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base adelementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione(Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2004, n. 17703; Cass., Sez. 5^, 1 giugno2006, n. 13086; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2009, n. 17599; Cass., Sez.5^, 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n.19469; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 18984; Cass., Sez. Trib., 15marzo 2024, n. 7002).2.4. Nel caso di specie difettava la formale denuncia delcontribuente, il quale aveva tuttavia presentato al Comune, in data10/2/2007 e dunque anteriormente agli anni di riferimento dell’avvisoimpugnato, dichiarazione di inizio lavori di manutenzione straordinariadell’immobile. A fronte di tale comunicazione di avvio dei lavori, si ponedunque la questione relativa alla necessità di presentare la denuncia di cuiall’art. 62 cit., al fine di usufruire dell’agevolazione tributaria rispettoall’immobile, oggetto di interventi di manutenzione dei quali l’enteimpositore doveva ritenersi pienamente a conoscenza.2.5. Questa Corte ha già affermato - con riguardo ad altri tributi –l’ICI e l’IMU- e rispetto alle dichiarazioni di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e di cui all’art. 13, comma 12 ter, del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, che i soggetti passivi devono presentare ai finidell’IMU, con riguardo a variazioni (soggettive o oggettive) legittimanti lacessazione, la riduzione o l’esenzione secondo le rispettive discipline - cheil rigore del principio enunciato e ribadito in ordine all’imprescindibilità diNumero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026tali dichiarazioni è stato attenuato e ridimensionato in relazione afattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare del trattamentoagevolato era preventivamente venuto a conoscenza dell’ente impositore(sia pure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dallariscossione dell’imposta) (in particolare: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023,n. 12226). E così, in particolare, secondo l’orientamento di questa Corte,in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile,l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b,del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenzadi richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamentenoto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fedeche deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anchela regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova difatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno2015, n. 12015; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass.,Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – conriguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass.,Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n.10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^-5,16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6270; Cass.,Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9656); analogo principio è stato recentementeribadito anche per l’esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventisismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026Modena, Ferrara, Mantova, [OSCURATO:PERSONA] e Rovigo il 20 e il 29 maggio2012, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Cass.,Sez. 5^, 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562).In linea con l’orientamento ora richiamato, questa Corte ha anchedeciso che:- in tema di ICI, qualora l'immobile sia adibito a negozio o bottegadirettamente dal soggetto passivo dell'imposta, ed il Comune, conapposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire dialiquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504) ove il contribuente presenti una dichiarazionegodimento dell'agevolazione, essa spetta comunque al contribuente,ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché,tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deveimprontare i rapporti tra ente impositore e contribuente - sancito dall'art.10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto delcontribuente”), di cui costituisce espressione la previsione dell'art. 6,comma 4, della stessa legge - a quest'ultimo non può essere chiesta laprova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5^, 17maggio 2017, n. 12304);- in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione edella buona fede, sancito dall'art. 10, comma, della legge 7 luglio 2000. n.212, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presuppostosolo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce diriconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti perusufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione inpossesso dell'ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304;Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019,Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485;Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno2021, n. 18446; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12226);- in particolare, sulla scorta di tale principio, questa Corte haconfermato il riconoscimento dell'aliquota agevolata prevista dalregolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione,nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al Comune,prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione,in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili eranolocati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quantoregolarmente registrati (Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316); taleorientamento è stato ribadito anche in relazione alla previsione dalregolamento comunale che subordinava la riduzione dell’ICI su unimmobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori (Cass., Sez.5^, 30 giugno 2021, n. 18446) o al figlio (Cass., Sez. 5^, 28 marzo2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n.12485) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazioneconcernente siffatta circostanza.Siffatti principi ben possono essere richiamati rispetto alla necessitàdella formale dichiarazione ai fini della esenzione dal pagamento dellaTari, nei casi in cui lo stato di inutilizzabilità dell’immobile - presuppostoper beneficiare del trattamento agevolato – era preventivamente venuto aconoscenza del Comune, ancorché per ragioni diverse rispetto a quellecorrelate alla presentazione di una denuncia secondo lo specifico modelloprevisto dalla legge. L’inagibilità/inutilizzabilità del fabbricato risultantedalla dichiarazione di inizio dei lavori di ristrutturazione, può costituire,alla luce della richiamata giurisprudenza e dei principi in più occasioniaffermati, circostanza decisiva per l’esito del giudizio, in quanto, purdifettando a monte la denuncia del contribuente, la preventiva conoscenzaNumero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026delle condizioni di inutilizzabilità da parte dell’ente impositore deveritenersi sussistente in forza della dichiarazione di inizio lavori.Va, dunque, richiamato, anche rispetto alla TARI, l’orientamento“sostanzialista” già applicato in tema di ICI ed IMU (Cass., Sez. 5^, 17maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass.,Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226;Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260), fondato sulla conoscenzaqualificata della condizione di inutilizzabilità dl bene, orientamentoperaltro in altra occasione richiamato sia pure in “obiter”, da questa Corte(Cass., n. 15892/2025) per la TARSU.3. Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 63 comma 1 D. Lgs. n. 507/1993, in relazione all’art.360 n. 3 cod. proc. civ. negli anni 2011 – 2012 l’immobile era locato aterzi con contratto registrato.”, il ricorrente censura la sentenza per nonavere esaminato il motivo attinente alla pretesa esenzione relativamenteagli anni 2011 – 2012, durante i quali l’unità immobiliare locata a terzicon contratto registrato in data 11/10/2011.4. Con il terzo motivo, in rubrica “Nullità della sentenza e delprocedimento in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. omessapronunzia sul secondo motivo di appello ex art. 112 cpc”, il ricorrentededuce, subordinatamente al mancato accoglimento del motivoprecedente, che la sentenza non si è pronunziata sull’eccezione, formulatadal contribuente sin dal ricorso introduttivo e riproposta in appello, di nondebenza del tributo per gli anni 2011-2012 per effetto della locazione aterzi dell’immobile.Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/20265. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamentesono fondati.Va premesso, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che lacensura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronunciafacendo erroneamente riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in luogo del n. 4 della stessa disposizione, non è inammissibile, purchévenga posta con univoca chiarezza la questione dell’omessa pronuncia,individuandone l’oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenzaimpugnata (Cass., sez. 6, n. 4289/2018 – RV 647135-01).Nel caso di specie risulta evidente, alla luce delle espressioniutilizzate dal ricorrente, il riferimento alla omessa decisione su una parteben precisa della domanda, avente ad oggetto il pagamento della tassaper le annualità 2011 e 2012, rispetto alle quali era stata dedotta lastipula e la registrazione del contratto di locazione dell’immobile.Ciò posto, il vizio prospettato è configurabile solo nella ipotesi dimancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assuntoche richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto e che, dunque,non ricorre quando la domanda sia stata in qualche modo esaminata ericorrano gli estremi di una reiezione implicita della stessa ovveronell’ipotesi in cui la questione sia stata assorbita. Ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta quindi la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026Nel caso all’attenzione, il contribuente ha contestato l’avviso diaccertamento, con riguardo agli anni 2011 e 2012, in quanto l’immobileera detenuto da terzi in forza di contratto di locazione registrato in data11.10.2011, e su tale specifica questione, autonoma e distinta da quella,riferita alle annualità precedenti, fondata sulla oggettiva inutilizzabilitàdell’immobile, non risulta che la Commissione tributaria regionale si siapronunziata. La sentenza fa, invero, esclusivo riferimento alle doglianzeriferite all’inutilizzabilità dell’immobile e ai lavori di ristrutturazione,richiama l’art. 62, secondo comma, d. lgs. n. 507/1993 e pone inevidenza l’omessa produzione documentale almeno per il periodo riferitoalla ristrutturazione dell’unità immobiliare. La pronunzia non spendealcuna argomentazione rispetto agli anni di imposta nel corso dei qualil’immobile, secondo la prospettazione del ricorrente, non era nella suadisponibilità in quanto detenuto da terzi locatari, in forza di appositascrittura debitamente registrata.6. Con il quarto motivo, in rubrica “nullità della sentenza o delprocedimento in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. Omessapronuncia sul secondo motivo di appello ex art. 112 c.p.c.”, il ricorrentelamenta che la Commissione tributaria regionale ha omesso dipronunziarsi sul secondo motivo d’appello, con il quale aveva richiesto lariforma della sentenza di primo grado in forza della denunzia tardiva dicessazione dell’occupazione dell’immobile dal 2008.6.1. L’esame della censura, fondata sulla denunzia tardiva dicessazione dell’occupazione dell’immobile, sia per sua inutilizzabilità (annidi imposta 2008, 2009 e 2010) che per la dedotta locazione a terzi (anni2011/2012, resta assorbito nelle valutazioni che precedono concernenti lanecessaria verifica circa l’asserita inutilizzabilità dell’immobile e la suasuccessiva locazione.Numero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/20267. Con il quinto motivo, in rubrica “nullità della sentenza o delprocedimento in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. Omessapronuncia sul secondo motivo di appello ex art. 112 c.p.c.”, il ricorrentecensura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionale deltutto omesso di pronunziarsi sul terzo motivo d’appello, riferito alla nullitàdell’accertamento per l’anno 2008 per decadenza dal potere impositivo eper violazione dell’art. 71 del D. lgs. n. 507/1993.7.1. Il motivo è infondato.Va richiamato rispetto alla disamina di tale censura l’orientamentosecondo cui alla Corte è consentito di decidere nel merito dell’eccezionedella quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fattiintrodotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145;Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139;Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass.,23 aprile 2001, n. 5962; Cass. 6 marzo 2025, n. 5962).Ciò premesso, trattandosi di accertamento per omessapresentazione della formale denunzia, il quinquennio rilevante, ai fini delladecadenza, andava a scadere, per l’avviso di accertamento relativoall’anno 2008, al 31 dicembre 2013 (v. Cass., n. 21956/2022), a frontedella notificazione avvenuta, pacificamente, entro l’anno 2013. Nediscende che la decadenza non era maturata.8. Il ricorso va, in conclusione, accolto in relazione al primo, alsecondo e al terzo motivo, mentre il quarto motivo va dichiarato assorbitoed quinto motivo va respinto. La sentenza va cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria, in diversa composizione, anche per regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 3600/2020Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 14486/2026Data pubblicazione 15/05/2026accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbitoil quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia