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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19513/2026

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si dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menna-ricorrente-controComune di Gildone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.276/2020 depositata il 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/20261.Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], de MatthaeisAndrea e de [OSCURATO:PERSONA] impugnavano innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Campobasso n.3 avvisi di accertamento con i qualiil Comune di Gildone richiedeva il pagamento dell’IMU dovuta perl’annualità 2012.La CTP di Campobasso con la sentenza n. 1194/2018 depositata in data28.12.2018 accoglieva il ricorso.2.

L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza diaccoglimento e conseguente declaratoria di legittimità degli avvisi diaccertamento impugnati, con condanna alle spese di lite.3.

Avverso la pronuncia n. 276/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 15 settembre 2020, depositata il giorno 22settembre 2020, non notificata, i ricorrenti proponevano ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4.

Il Comune di Gildone si è costituito in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano “omessaconsiderazione ed esame circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Manifestacontraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c.”.1.1 Con il prefato motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano che igiudici regionali non avevano considerato che l’ente impositore avevaindividuato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai finidell’imposta municipale per l’anno 2013 con delibera comunale affissaall’albo pretorio allorquando i termini per il pagamento dell’imposta eranogià scaduti ed insistendo sulla contradditorietà della motivazione che nonaveva rilevato la carenza di motivazione degli atti impugnati.Numero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Mette conto evidenziare che il mezzo di impugnazione declinato ai sensidel vizio di cui all’art. 360 comma 1 n.5 nel testo "novellato" dall'art. 54,comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012, riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivoper il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico-naturalistico e da prospettarsi nelrispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8054 del2014.

Esso, dunque, non ricomprende questioni o argomentazioni (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n.21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nellaspecie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimoprofilo (cfr., ex aliis, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 595 del2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).2.1 Non è chi non veda che nel ricorso (che per due terzi ripercorrel’esposizione sommaria dei fatti e lo svolgimento del processo) partericorrente in nessuna parte dell’impugnazione indica quale sia il fattocontroverso e decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame ed incosa sia consistita tale decisività.2.2 Ancorché siffatto rilievo sia già sufficiente per dichiararel’inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso sia comunqueinfondato, a fronte di una sentenza della CTR che si struttura inun’articolata ed esaustiva motivazione.Volendo seguire le doglianze mosse dai ricorrenti, i giudici regionali hannochiarito che nella fattispecie “non si tratta, dunque dell’applicazioneretroattiva della sanzione, bensì della applicazione della sanzione inconseguenza dell’omesso versamento dell’IMU, parametrata, nel suoNumero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/2026quantum, in base ai valori presuntivamente indicati dal comune con ladelibera di giunta n. 80/2013”.L’altra critica che viene sollevata dai ricorrenti attiene alla decisionecontestata di sovvertire la pronunzia di primo grado che aveva annullatogli avvisi per difetto di motivazione.Tale decisum è il frutto della valutazione complessiva della vicenda, in cui igiudici di secondo grado hanno evidenziato da una parte che negli avvisirisultava specificata la delibera di giunta in base alla quale era stataquantificata la pretesa erariale, pertanto risulta priva di pregio la censurain ordine alla mancata esplicazione delle reali ragioni della pretesacreditoria dell’ente territoriale.Ed infatti, i giudici della CTR hanno avuto modo di soffermarsi su taleaspetto, sottolineando che “l’indicazione della delibera comunale in basealla quale sono stati determinati, ancorché in via presuntiva, i valori dellearee edificabili assolve in modo più che sufficiente a illustrare le ragionidel quantum della pretesa, non essendo a tal fine necessario allegare laproposta di delibera e gli atti preparatori”.Infine, con riferimento alla valutazione delle aree, i giudici regionali nelprendere in considerazione nel dettaglio i dati tecnici forniti nellaconsulenza tecnica di parte hanno evidenziato che nella voce relativa aicosti, oneri di progettazione e direzione lavori, era stato incluso - tra levoci di spesa - un importo di oltre 300.000,00 euro, a titolo di variante incorso d’opera, voce indicata come “del tutto incerta ed imprevedibile”.Con l’unico mezzo di impugnazione e con specifico riferimento a questoaspetto, i ricorrenti chiedono di sindacare il predetto accertamento difatto, che è all’evidenza attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017), soprattutto laddove come nelNumero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/2026caso in esame riposano su una motivazione immune da vizi e coerente nelsuo percorso argomentativo.Le spese seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidanoin € 1451,00, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto del29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menna-ricorrente-controComune di Gildone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.276/2020 depositata il 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/20261.Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], de MatthaeisAndrea e de [OSCURATO:PERSONA] impugnavano innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Campobasso n.3 avvisi di accertamento con i qualiil Comune di Gildone richiedeva il pagamento dell’IMU dovuta perl’annualità 2012.La CTP di Campobasso con la sentenza n. 1194/2018 depositata in data28.12.2018 accoglieva il ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza diaccoglimento e conseguente declaratoria di legittimità degli avvisi diaccertamento impugnati, con condanna alle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 276/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 15 settembre 2020, depositata il giorno 22settembre 2020, non notificata, i ricorrenti proponevano ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4. Il Comune di Gildone si è costituito in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano “omessaconsiderazione ed esame circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Manifestacontraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c.”.1.1 Con il prefato motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano che igiudici regionali non avevano considerato che l’ente impositore avevaindividuato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai finidell’imposta municipale per l’anno 2013 con delibera comunale affissaall’albo pretorio allorquando i termini per il pagamento dell’imposta eranogià scaduti ed insistendo sulla contradditorietà della motivazione che nonaveva rilevato la carenza di motivazione degli atti impugnati.Numero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Mette conto evidenziare che il mezzo di impugnazione declinato ai sensidel vizio di cui all’art. 360 comma 1 n.5 nel testo "novellato" dall'art. 54,comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012, riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivoper il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico-naturalistico e da prospettarsi nelrispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8054 del2014. Esso, dunque, non ricomprende questioni o argomentazioni (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n.21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nellaspecie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimoprofilo (cfr., ex aliis, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 595 del2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).2.1 Non è chi non veda che nel ricorso (che per due terzi ripercorrel’esposizione sommaria dei fatti e lo svolgimento del processo) partericorrente in nessuna parte dell’impugnazione indica quale sia il fattocontroverso e decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame ed incosa sia consistita tale decisività.2.2 Ancorché siffatto rilievo sia già sufficiente per dichiararel’inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso sia comunqueinfondato, a fronte di una sentenza della CTR che si struttura inun’articolata ed esaustiva motivazione.Volendo seguire le doglianze mosse dai ricorrenti, i giudici regionali hannochiarito che nella fattispecie “non si tratta, dunque dell’applicazioneretroattiva della sanzione, bensì della applicazione della sanzione inconseguenza dell’omesso versamento dell’IMU, parametrata, nel suoNumero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/2026quantum, in base ai valori presuntivamente indicati dal comune con ladelibera di giunta n. 80/2013”.L’altra critica che viene sollevata dai ricorrenti attiene alla decisionecontestata di sovvertire la pronunzia di primo grado che aveva annullatogli avvisi per difetto di motivazione.Tale decisum è il frutto della valutazione complessiva della vicenda, in cui igiudici di secondo grado hanno evidenziato da una parte che negli avvisirisultava specificata la delibera di giunta in base alla quale era stataquantificata la pretesa erariale, pertanto risulta priva di pregio la censurain ordine alla mancata esplicazione delle reali ragioni della pretesacreditoria dell’ente territoriale.Ed infatti, i giudici della CTR hanno avuto modo di soffermarsi su taleaspetto, sottolineando che “l’indicazione della delibera comunale in basealla quale sono stati determinati, ancorché in via presuntiva, i valori dellearee edificabili assolve in modo più che sufficiente a illustrare le ragionidel quantum della pretesa, non essendo a tal fine necessario allegare laproposta di delibera e gli atti preparatori”.Infine, con riferimento alla valutazione delle aree, i giudici regionali nelprendere in considerazione nel dettaglio i dati tecnici forniti nellaconsulenza tecnica di parte hanno evidenziato che nella voce relativa aicosti, oneri di progettazione e direzione lavori, era stato incluso - tra levoci di spesa - un importo di oltre 300.000,00 euro, a titolo di variante incorso d’opera, voce indicata come “del tutto incerta ed imprevedibile”.Con l’unico mezzo di impugnazione e con specifico riferimento a questoaspetto, i ricorrenti chiedono di sindacare il predetto accertamento difatto, che è all’evidenza attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017), soprattutto laddove come nelNumero registro generale 8592/2021Numero sezionale 4731/2026Numero di raccolta generale 19513/2026Data pubblicazione 12/06/2026caso in esame riposano su una motivazione immune da vizi e coerente nelsuo percorso argomentativo.Le spese seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidanoin € 1451,00, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto del29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]