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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 14211/2026

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corrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 ALOISIO;1169 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 123/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 17/02/2025 R.G.N. 313/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14211/20261.

La Corte d’appello di Messina ha accolto in parte l’appellodella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado – che aveva ritenuto ritorsivo illicenziamento e condannato la società alla reintegrazione dellavoratore e al pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dalgiorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra - , haannullato il licenziamento intimato il 26.7.2022 a [OSCURATO:PERSONA] omessa contestazione dell’addebito disciplinare econdannato la società alla reintegra e al pagamentodell’indennità risarcitoria.2.

La Corte territoriale ha ritenuto integrato l’addebito per lacondotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], nella veste di comandante, il 20luglio 2022 e consistita nell’invio alla Capitaneria di Porto diMilazzo ed al Cosmar di un nota con cui segnalava ilmalfunzionamento dei mezzi ausiliari che fornivano energiaelettrica sul motopontone.

I giudici di appello hanno valutato lasegnalazione come atto del tutto ingiustificato perché il mezzoera in stato di momentaneo fermo per lavori di manutenzione epoiché il dipendente aveva rappresentato in modo non veritierole condizioni del natante, adoperando toni allarmistici cheavevano determinato la visita di navigabilità da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] conclusasi senza alcuna prescrizione.

Secondo igiudici di appello tale condotta, isolatamente considerata, eraidonea ad integrare una giusta causa di recesso e ciò bastava afar venire meno la portata esclusiva del denunciato intentoritorsivo.2.1.

La sentenza d’appello ha però appurato che il licenziamentonon era stato preceduto dalla contestazione disciplinare,circostanza pacificamente riconosciuta dalla società, eNdu mehroa r egistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026applicato la tutela reintegratoria.

Numero di raccolta generale 14211/20263.

Avverso la sentenza la società soccombente ha propostDoa ta pubblicazione 14/05/2026ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il lavoratoreha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentalearticolando un motivo.

La società ha depositato controricorsoavverso il ricorso incidentale.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.

Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. edegli artt. 324, 329, comma 2, e 346 c.p.c., per avere la Corted’appello dichiarato l’illegittimità del licenziamento per mancatacontestazione disciplinare sebbene tale vizio non fosse statoriproposto dal lavoratore nella memoria di costituzione inappello.

A parere della società ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], costituendosinel giudizio di secondo grado, si era limitato a insistere per laconferma della decisione di primo grado sulla natura ritorsivadel licenziamento, senza in alcun modo richiamare e riproporrei motivi di illegittimità del licenziamento risultati assorbiti nelladecisione del tribunale; solo nelle note depositate in vistadell’udienza di discussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il lavoratore avevafatto cenno agli altri vizi, ma tardivamente e la società neppureera stata messa in condizione di replicare.Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] Cuciti2.

Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c.,degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., della legge n. 616 del 1962, peravere la sentenza d’appello riconosciuto come esistenteN umuenroa r egistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026giusta causa di licenziamento sulla base di due Neurmreoron dei ria ccolta generale 14211/2026presupposti costituiti dal fatto che il motopontone fosse in statDoa ta pubblicazione 14/05/2026di fermo e ciò fosse noto al lavoratore e che quest’ultimo nonavesse obbligo di segnalare il guasto alla Capitaneria.3.

Ragioni di priorità logica impongono di esaminare anzitutto ilmotivo di ricorso incidentale che è inammissibile.

Le censuremosse si dirigono unicamente contro l’accertamento fattualeeseguito dai giudici di appello, attraverso plurimi riferimenti aidati probatori e attraverso l’impropria deduzione di violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. (su cui cfr. Cass., S.U. n. 20867 del2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014).3.1.

Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che laCorte di merito ha correttamente addossato a parte datorialel’onere di dimostrare la sussistenza dell’addebito e l’imputabilitàdello stesso al dipendente ed ha ritenuto soddisfatto tale onere.D’altra parte, la stessa formulazione delle censure, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., rende evidente come ladenuncia di violazione di legge sia inammissibilmente veicolatasulla base di una ricostruzione in fatto diversa da quella fattapropria dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del2016).4.

Il motivo di ricorso principale denuncia un error inprocedendo.

In tali casi, il sindacato del giudice di legittimitàinveste direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accessodiretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo,indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità dellamotivazione adottata in proposito dal giudice di merito, attesoche la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale(cfr. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 8069 del 2016; CaNsusm.e rno .re gistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/202616164 del 2015; Cass., Sez.

U., n. 8077 del 2012).

Numero di raccolta generale 14211/20264.1.

Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, Daa ta pubblicazione 14/05/2026fronte della denuncia d'un error in procedendo, estendere lacognizione al tenore degli atti processuali, nel caso di specie,dalla piana lettura delle allegazioni e delle conclusioni contenutenella memoria di costituzione in appello, risulta che il lavoratoreaveva riproposto la questione dei vizi procedurali dellicenziamento.4.2.

Dallo svolgimento del processo riassunto nella sentenzaimpugnata risulta che il lavoratore, nel ricorso introduttivo dellalite, aveva denunciato, oltre al carattere vessatorio dellicenziamento, anche la omessa contestazione dell’addebito(sentenza, p. 2), circostanza ammessa dalla stessa società (v.p. 3 sentenza appello).

Il tribunale ha dichiarato nullo perchéritorsivo il licenziamento e non si è quindi pronunciato sulladedotta violazione dell’art. 7 St.

Lav.

La società ha propostoricorso in appello contestando la vessatorietà e argomentandosulla esistenza di una giusta causa e quindi sulla legittimità delrecesso.

Nella memoria di costituzione in appello il lavoratoreha ampiamente argomentato sulla insussistenza della giustacausa e sul carattere vessatorio ma, a p. 20, ha inserito unapposito paragrafo avente la rubrica: “Sul licenziamentoillegittimo per vizi formali e procedurali” argomentando, tral’altro, «Come appena detto il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] è statoposto in essere senza l’avvio del propedeutico procedimentodisciplinare.

Ulteriore prova della effettiva volontà ritorsiva deldatore di lavoro.

Sul punto controparte continua a sostenereincredibilmente che il Giamboi non era a conoscenza dell’iter daadottare nonostante ben chiaramente il Tribunale abbiapuntualmente evidenziato “Al riguardo la società resistenterileva che la mancata contestazione dell’addebito è dipesaunicamente dalla scarsa conoscenza del diritto da partNeu mdereo lre gistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026legale rappresentante”».

Numero di raccolta generale 14211/20264.3.

Deve quindi escludersi che la sentenza d’appello abbiDaa ta pubblicazione 14/05/2026violato i limiti del devolutum, e ciò conduce al rigetto del ricorsoprincipale.5.

In ragione della reciproca soccombenza, si compensano lespese del presente giudizio, con raddoppio del contributounificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per i rispettiviricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 ALOISIO;1169 - controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 123/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 17/02/2025 R.G.N. 313/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 14211/20261. La Corte d’appello di Messina ha accolto in parte l’appellodella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado – che aveva ritenuto ritorsivo illicenziamento e condannato la società alla reintegrazione dellavoratore e al pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dalgiorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra - , haannullato il licenziamento intimato il 26.7.2022 a [OSCURATO:PERSONA] omessa contestazione dell’addebito disciplinare econdannato la società alla reintegra e al pagamentodell’indennità risarcitoria.2. La Corte territoriale ha ritenuto integrato l’addebito per lacondotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], nella veste di comandante, il 20luglio 2022 e consistita nell’invio alla Capitaneria di Porto diMilazzo ed al Cosmar di un nota con cui segnalava ilmalfunzionamento dei mezzi ausiliari che fornivano energiaelettrica sul motopontone. I giudici di appello hanno valutato lasegnalazione come atto del tutto ingiustificato perché il mezzoera in stato di momentaneo fermo per lavori di manutenzione epoiché il dipendente aveva rappresentato in modo non veritierole condizioni del natante, adoperando toni allarmistici cheavevano determinato la visita di navigabilità da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] conclusasi senza alcuna prescrizione. Secondo igiudici di appello tale condotta, isolatamente considerata, eraidonea ad integrare una giusta causa di recesso e ciò bastava afar venire meno la portata esclusiva del denunciato intentoritorsivo.2.1. La sentenza d’appello ha però appurato che il licenziamentonon era stato preceduto dalla contestazione disciplinare,circostanza pacificamente riconosciuta dalla società, eNdu mehroa r egistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026applicato la tutela reintegratoria. Numero di raccolta generale 14211/20263. Avverso la sentenza la società soccombente ha propostDoa ta pubblicazione 14/05/2026ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il lavoratoreha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentalearticolando un motivo. La società ha depositato controricorsoavverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. edegli artt. 324, 329, comma 2, e 346 c.p.c., per avere la Corted’appello dichiarato l’illegittimità del licenziamento per mancatacontestazione disciplinare sebbene tale vizio non fosse statoriproposto dal lavoratore nella memoria di costituzione inappello. A parere della società ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], costituendosinel giudizio di secondo grado, si era limitato a insistere per laconferma della decisione di primo grado sulla natura ritorsivadel licenziamento, senza in alcun modo richiamare e riproporrei motivi di illegittimità del licenziamento risultati assorbiti nelladecisione del tribunale; solo nelle note depositate in vistadell’udienza di discussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il lavoratore avevafatto cenno agli altri vizi, ma tardivamente e la società neppureera stata messa in condizione di replicare.Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] Cuciti2. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c.,degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., della legge n. 616 del 1962, peravere la sentenza d’appello riconosciuto come esistenteN umuenroa r egistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026giusta causa di licenziamento sulla base di due Neurmreoron dei ria ccolta generale 14211/2026presupposti costituiti dal fatto che il motopontone fosse in statDoa ta pubblicazione 14/05/2026di fermo e ciò fosse noto al lavoratore e che quest’ultimo nonavesse obbligo di segnalare il guasto alla Capitaneria.3. Ragioni di priorità logica impongono di esaminare anzitutto ilmotivo di ricorso incidentale che è inammissibile. Le censuremosse si dirigono unicamente contro l’accertamento fattualeeseguito dai giudici di appello, attraverso plurimi riferimenti aidati probatori e attraverso l’impropria deduzione di violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. (su cui cfr. Cass., S.U. n. 20867 del2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014).3.1. Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che laCorte di merito ha correttamente addossato a parte datorialel’onere di dimostrare la sussistenza dell’addebito e l’imputabilitàdello stesso al dipendente ed ha ritenuto soddisfatto tale onere.D’altra parte, la stessa formulazione delle censure, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., rende evidente come ladenuncia di violazione di legge sia inammissibilmente veicolatasulla base di una ricostruzione in fatto diversa da quella fattapropria dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del2016).4. Il motivo di ricorso principale denuncia un error inprocedendo. In tali casi, il sindacato del giudice di legittimitàinveste direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accessodiretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo,indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità dellamotivazione adottata in proposito dal giudice di merito, attesoche la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale(cfr. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 8069 del 2016; CaNsusm.e rno .re gistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/202616164 del 2015; Cass., Sez. U., n. 8077 del 2012). Numero di raccolta generale 14211/20264.1. Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, Daa ta pubblicazione 14/05/2026fronte della denuncia d'un error in procedendo, estendere lacognizione al tenore degli atti processuali, nel caso di specie,dalla piana lettura delle allegazioni e delle conclusioni contenutenella memoria di costituzione in appello, risulta che il lavoratoreaveva riproposto la questione dei vizi procedurali dellicenziamento.4.2. Dallo svolgimento del processo riassunto nella sentenzaimpugnata risulta che il lavoratore, nel ricorso introduttivo dellalite, aveva denunciato, oltre al carattere vessatorio dellicenziamento, anche la omessa contestazione dell’addebito(sentenza, p. 2), circostanza ammessa dalla stessa società (v.p. 3 sentenza appello). Il tribunale ha dichiarato nullo perchéritorsivo il licenziamento e non si è quindi pronunciato sulladedotta violazione dell’art. 7 St. Lav. La società ha propostoricorso in appello contestando la vessatorietà e argomentandosulla esistenza di una giusta causa e quindi sulla legittimità delrecesso. Nella memoria di costituzione in appello il lavoratoreha ampiamente argomentato sulla insussistenza della giustacausa e sul carattere vessatorio ma, a p. 20, ha inserito unapposito paragrafo avente la rubrica: “Sul licenziamentoillegittimo per vizi formali e procedurali” argomentando, tral’altro, «Come appena detto il licenziamento del [OSCURATO:PERSONA] è statoposto in essere senza l’avvio del propedeutico procedimentodisciplinare. Ulteriore prova della effettiva volontà ritorsiva deldatore di lavoro. Sul punto controparte continua a sostenereincredibilmente che il Giamboi non era a conoscenza dell’iter daadottare nonostante ben chiaramente il Tribunale abbiapuntualmente evidenziato “Al riguardo la società resistenterileva che la mancata contestazione dell’addebito è dipesaunicamente dalla scarsa conoscenza del diritto da partNeu mdereo lre gistro generale 16516/2025Numero sezionale 1169/2026legale rappresentante”». Numero di raccolta generale 14211/20264.3. Deve quindi escludersi che la sentenza d’appello abbiDaa ta pubblicazione 14/05/2026violato i limiti del devolutum, e ciò conduce al rigetto del ricorsoprincipale.5. In ragione della reciproca soccombenza, si compensano lespese del presente giudizio, con raddoppio del contributounificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per i rispettiviricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo
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