CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30767/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto laconfigurabilità del reato di truffa e l'affermazione di responsabilità dell'imputato,oltre ad essere manifestamente infondati, difettano della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata: a pag. 4 della sentenza si dà contodell'esistenza di plurimi elementi (diversi e ulteriori rispetto a quelli contestati nelmotivo di ricorso) dimostrativi della frode (e della imputabilità della stessa alNibali) con i quali la difesa non si confronta;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza(si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerati i principi affermati da questa Corte (e di cui la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione), secondo cui: a) non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione; b) non essendo le attenuanti generiche un dirittodell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancato riconoscimento puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01);Rilevato che il quarto motivo, con cui si deduce l'omesso rilievo dellaprescrizione maturata in appello in quanto la recidiva reiterata sarebbe statacontestata dal PM ma non applicata dal Tribunale, e il quinto motivo, con cui sidenuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte di appellotenuto conto ai fini della prescrizione della recidiva non applicata dal primogiudice in difetto di appello della pubblica accusa, sono entrambi manifestamenteinfondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali,dai quali emerge che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrenteha, non solo ritenuto ma anche applicato la contestata recidiva di cui all'art. 99,quarto comma, cod. pen. - per effetto della quale il reato (tenuto conto dellesospensioni) non era estinto alla data della pronuncia della sentenza di appello -;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente