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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 10824/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11397/2021 R.G. proposto da : C C [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 4576/2020 depositata i l 09/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) era attinta dalla car tella di pagamento n. 012 2018 00019193 01 000 “avente ad oggetto: a) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. 2018/000168, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito dell'atto di recupero n. 251 Vl2016M04563 notificato il 12.12.2016; b) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. 2018/000168, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito dell'atto di recupero n. 251Vl2017M07672 notificato il 20.11.2017; c) [OSCURATO:PERSONA] anno 2014, dichiarazione modello UNIC0/2015 presentata per il periodo di imposta 2014, ruolo n. 2018/250113, esecutivo [il] 01.03.2018)” (cfr. sentenza in epigrafe).

2. La CTP di Avellino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 54/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, osservando: “a) la notifica della cartella era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia […]; b) la motivazione era congrua e conforme al modello ministeriale per tale tipologia di atto; c) la pretesa violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, legge 212/2000 e dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 non comporta alcuna nullità dell'atto né impedisce all'interessato di fruire della riduzione delle sanzioni ad 1/3 - senza quindi subire alcun pregiudizio - qualora versi entro 30 gg. dalla notifica della cartella esattoriale quanto dovuto; d) nessuna prescrizione si è verificata […]; e) l'indebita compensazione IVA per l'anno 2011 è stata oggetto d[el]la sentenza n. 534/2018 del 16.05.2018 depositata il 24.05.2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino con la quale è stato annullato l'atto impugnato per quanto attiene al recupero del credito IVA e alle irrogate sanzioni, sicché la cartella di pagamento va confermata relativamente ai soli interessi iscritti a ruolo” (cfr. sentenza in epigrafe).

3. Proponevano appello in via principale l’Agenzia delle entrate- Riscossione ed in via incidentale la contribuente per le parti di rispettiva soccombenza.

3.1. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli.

3.2. Per quanto di residuo interesse nella presente sede, essa osservava in motivazione: Quanto poi alla mancata comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la pacifica giurisprudenza di legittimità afferma che, in caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto nell'ipotesi di omessi o tardivi versamenti, che implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 […].

Tale evenienza nella specie non ricorre affatto, in quanto la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione della dichiarazione, senza alcuna rettifica delle predette imposte e senza che emergessero errori, ovvero irregolarità nella dichiarazione […].

Va ribadito che, peraltro, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte[,] l’omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l'invalidità della cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perché in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative […].

Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall'atto di gravame.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione (con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato).

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Ex artt. 3601n. 3) c.p.c.: Violazione e/a falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - Inversione dell'onere della prova”.

1.1. “In prima grado la Società ha tra l'altro eccepito la nullità della cartella impugnato per la mancata […] preventiva notifica della comunicazione di irregolarità'.

In particolare, la Società [ha] eccepito la mancata notifica dell'avviso di irregolarità', evidenziando la rilevanza e decisività del vizio, posto che l'Ufficio, benché facesse riferimento nel corpo della cartella al controllo automatizzato ex art. 36 DPR. 600/73, a fronte della espressa contestazione sul punta da parte della contribuente, non ave[va] provato in giudizio che effettivamente la cartella ripetesse in modo pedissequo quanto riportato dalla stessa Società in sede di dichiarazione.

Il motivo è stato riproposto in secondo grado con le forme della impugnazione incidentale.

La CTR [ha] rigettato il mezzo, violando palesemente le norme in epigrafe per totale travisamento del tenore del motivo di gravame.

In effetti, il Giudice di secondo grado ha confermato che nella specie non è stata notificata la comunicazione di irregolarità.

Ma ha nel contempo escluso la rilevanza dell'omissione sull'assunto che tale comunicazione non è obbligatoria tutte le volte in cui la cartello sia stata emessa a fronte di un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR. 600/73, poiché in tal caso non vi sarebbe alcuna incertezza sul ‘quantum’ richiesto, poiché dichiarato dallo stesso contribuente.

Ora, nessuno pone in dubbio il principio invocato dalla CTR.

Ciò che invece si contesta al Giudice di appello è di avere travisato il mezzo nella parte in cui la contribuente ha espressamente contestato in giudizio di aver dichiarato le somme richieste con il controllo automatizzato, invocando sul punto lo specifico onere istruttorio in capo all'Ufficio; onere che però non è stato assolto.

Altrimenti detto, la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall'Ufficio con la cartella e nel contempo ha censurato il comportamento dell'Ufficio medesimo che, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, ha omesso di dimostrare in giudizio che le somme liquidate in cartella fossero effettivamente quelle dichiarate dalla contribuente […].

Né si obietti che la mancata notifica dell'avviso di irregolarità non costituisce vizio di nullità della cartella, ma semmai una mera irregolarità.

Il rilievo infatti non coglie nel segno, pasto che la violazione esibisce invece evidenti profili di decisività, laddove si consideri che il riconoscimento della omissione e della sua rilevanza avrebbe consentito di ridurre le sanzioni liquidate nella cartella medesima al solo 10%, come previsto dalla legge”.

1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Esso è inammissibile perché – a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR in funzione dell’affermazione secondo cui “la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione della dichiarazione” – non indica dove, testualmente, nell’atto introduttivo del giudizio, la contribuente avrebbe espressamente e chiaramente disconosciuto o la corrispondenza delle somme portate in cartella rispetto a quelle dalla medesima dichiarate o “in limine” la stessa presentazione della dichiarazione (“la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall'Ufficio con la cartella”).

Invero, dalla lettura della pertinente parte dell’atto introduttivo del giudizio, riprodotto per autosufficienza a p. 9 del ricorso per cassazione, non di evince in alcun modo siffatto specifico disconoscimento, con puntuale riferimento alla cartella impugnata ed alla dichiarazione presentata.

Piuttosto l’intero discorso (ripreso pressoché alla lettera nell’atto di appello: cfr. p. 14 del ricorso per cassazione) è articolato in termini affatto generali e perciò solo teorici.

Valga il vero: Èchiaro infatti che affinché la CTP possa pervenire ad un simile giudizio occorre [che] l'Amministrazione fornisca la prova (i) che il soggetta ha in effetti presentato la dichiarazione fiscale in relazione all'anno oggetto di recupero e (ii) che non possono riscontrarsi errori su aspetti rilevanti della stessa.

In altri termini, affinché si passa assumere come non necessaria la notifica del c.d. avviso bonario, occorre che il Giudice sia posto nelle condizioni di confrontare la dichiarazione con il risultato del controllo automatico.

Si vuol dire cioè che per poter considerare carretto l'operato dell'Ufficio è assolutamente necessario appurare che le somme riportate nella cartella (i) sono state effettivamente dichiarate dalla stessa contribuente e che (ii) non sussiste alcuna divergenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla dichiarazione.

Insomma, non è passibile dichiarare in via astratta e generale la legittimità dell'operato dell'Ufficio laddove la cartella è fondata [sull’]art. 36-bis del Dpr 600/73 e/o [sull]'art. 54-bis del Dpr 633/72, ma ciò consegue alla rilevata non divergenza tra il dichiarato ed il risultato della liquidazione automatica ex art. 36-bis.

Il motivo è comunque manifestamente infondato.

Questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805-02) ha già condivisibilmente avuto modo di affermare che il principio secondo cui nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ‘ritratti’ la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l'ostensione in giudizio della dichiarazione stessa.

Sicché – definendo e precisando detto insegnamento alla luce della fattispecie oggetto di giudizio – può ricavarsi il seguente ulteriore principio, a termini del quale, a misura che una cartella di pagamento, in conformità al modello ministeriale, espliciti che l’emissione consegue al controllo automatizzato di una dichiarazione, individuata per anno d’imposta, con emersione di totalmente o parzialmente omessi versamenti degli importi, pure individuati in funzione della quantificazione della pretesa, in applicazione del generale criterio di riparto degli oneri allegatori e probatori, non compete all’Ufficio di render conto e fornire la prova dell’effettiva presentazione della dichiarazione e dell’effettiva corrispondenza degli importi esposti nella cartella con quelli ivi contenuti, sufficiente essendo il relativo richiamo in cartella, mentre invece compete al contribuente, che conserva copia delle dichiarazioni presentate e può peraltro agevolmente accedervi attraverso spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell’Amministrazione, precisamente eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento, o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi “tamquam non esset”, ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalla dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati.

Alla stregua di quanto innanzi, il motivo che ne occupa, come anticipavasi, nel denunciare un’inesistente inversione dell’onere della prova in cui la CTR sarebbe incorsa, si palesa del tutto decentrato e perciò comunque (a prescindere dalla rilevata inammissibilità) votato al rigetto.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Ex 3601 n. 4) c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, n.4 c.p.c. -Motivazione apparente”.

2.1. “Sia in primo che in secondo grado (nella forma della impugnazione incidentale) la Società ha tra l'altro eccepito la nullità della cartella impugnata sia per difetto di motivazione, sia in punto di calcolo degli stratosferici interessi.

Epperò, nonostante la regolare e tempestiva formulazione, la CTR ha liquidato entrambi i mezzi di impugnazione incidentale con il seguente percorso argomentativo [v. pag. 5]: ‘Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall'atto di gravame’”.

“La sentenza dello CTR, così confezionata, è all'evidenza incorsa nel vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente […]”.

2.2. Il motivo è infondato.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, rende conto dell’avere la CTP affermato che “la motivazione [della cartella] era congrua e conforme al modello ministeriale per tale tipologia di atto”; indi, nella parte della sentenza impugnata dedicata alla motivazione in diritto, a confutazione delle riproposte doglianze del difetto di motivazione, con precipuo riguardo al calcolo degli interessi, afferma: - essere “ sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto” - non essere dette “diffuse motivazioni” “in alcun modo contrastate dall'atto di gravame”.

La motivazione della sentenza “in parte qua”, a differenza di quanto denunciato nel motivo, è reale ed effettiva, sia da un punto di vista grafico che contenutistico.

Infatti, -per un verso, la motivazione della sentenza di primo grado in punto di esistenza della motivazione della cartella, anche, e soprattutto, sotto il profilo del calcolo degli interessi, si dimostra particolarmente ampia ed approfondita (cfr. pp. 11-13 del ricorso per cassazione, ove la sentenza di primo grado è riportata per autosufficienza); - per altro verso, le devoluzioni sul punto in appello della contribuente (cfr. pp. 14 e 15 del ricorso per cassazione) sono sostanzialmente reiterative di quelle proposte in primo grado (cfr. pp. 9-11 del medesimo ricorso).

Avendo dunque la CTR correttamente evidenziato siffatta reiteratività (d’altronde non contestata), in guisa da dimostrare di aver preso cognizione delle doglianze e della motivazione della sentenza di primo grado e di averle messe criticamente a raffronto, ben essa era legittimata a riportarsi all’esaustiva motivazione di detta sentenza, per l’effetto motivatamente condivisa.

Ciò, esclusa un’inesistenza grafica o contenutistica della motivazione della sentenza impugnata, esclude altresì una mera apparenza della stessa.

3. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11397/2021 R.G. proposto da : C C [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 4576/2020 depositata i l 09/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) era attinta dalla car tella di pagamento n. 012 2018 00019193 01 000 “avente ad oggetto: a) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. 2018/000168, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito dell'atto di recupero n. 251 Vl2016M04563 notificato il 12.12.2016; b) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. 2018/000168, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito dell'atto di recupero n. 251Vl2017M07672 notificato il 20.11.2017; c) [OSCURATO:PERSONA] anno 2014, dichiarazione modello UNIC0/2015 presentata per il periodo di imposta 2014, ruolo n. 2018/250113, esecutivo [il] 01.03.2018)” (cfr. sentenza in epigrafe). 2. La CTP di Avellino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 54/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, osservando: “a) la notifica della cartella era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia […]; b) la motivazione era congrua e conforme al modello ministeriale per tale tipologia di atto; c) la pretesa violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, legge 212/2000 e dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 non comporta alcuna nullità dell'atto né impedisce all'interessato di fruire della riduzione delle sanzioni ad 1/3 - senza quindi subire alcun pregiudizio - qualora versi entro 30 gg. dalla notifica della cartella esattoriale quanto dovuto; d) nessuna prescrizione si è verificata […]; e) l'indebita compensazione IVA per l'anno 2011 è stata oggetto d[el]la sentenza n. 534/2018 del 16.05.2018 depositata il 24.05.2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino con la quale è stato annullato l'atto impugnato per quanto attiene al recupero del credito IVA e alle irrogate sanzioni, sicché la cartella di pagamento va confermata relativamente ai soli interessi iscritti a ruolo” (cfr. sentenza in epigrafe). 3. Proponevano appello in via principale l’Agenzia delle entrate- Riscossione ed in via incidentale la contribuente per le parti di rispettiva soccombenza. 3.1. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli. 3.2. Per quanto di residuo interesse nella presente sede, essa osservava in motivazione: Quanto poi alla mancata comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la pacifica giurisprudenza di legittimità afferma che, in caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto nell'ipotesi di omessi o tardivi versamenti, che implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 […]. Tale evenienza nella specie non ricorre affatto, in quanto la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione della dichiarazione, senza alcuna rettifica delle predette imposte e senza che emergessero errori, ovvero irregolarità nella dichiarazione […]. Va ribadito che, peraltro, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte[,] l’omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l'invalidità della cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perché in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative […]. Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall'atto di gravame. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione (con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato). Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Ex artt. 3601n. 3) c.p.c.: Violazione e/a falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - Inversione dell'onere della prova”. 1.1. “In prima grado la Società ha tra l'altro eccepito la nullità della cartella impugnato per la mancata […] preventiva notifica della comunicazione di irregolarità'. In particolare, la Società [ha] eccepito la mancata notifica dell'avviso di irregolarità', evidenziando la rilevanza e decisività del vizio, posto che l'Ufficio, benché facesse riferimento nel corpo della cartella al controllo automatizzato ex art. 36 DPR. 600/73, a fronte della espressa contestazione sul punta da parte della contribuente, non ave[va] provato in giudizio che effettivamente la cartella ripetesse in modo pedissequo quanto riportato dalla stessa Società in sede di dichiarazione. Il motivo è stato riproposto in secondo grado con le forme della impugnazione incidentale. La CTR [ha] rigettato il mezzo, violando palesemente le norme in epigrafe per totale travisamento del tenore del motivo di gravame. In effetti, il Giudice di secondo grado ha confermato che nella specie non è stata notificata la comunicazione di irregolarità. Ma ha nel contempo escluso la rilevanza dell'omissione sull'assunto che tale comunicazione non è obbligatoria tutte le volte in cui la cartello sia stata emessa a fronte di un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR. 600/73, poiché in tal caso non vi sarebbe alcuna incertezza sul ‘quantum’ richiesto, poiché dichiarato dallo stesso contribuente. Ora, nessuno pone in dubbio il principio invocato dalla CTR. Ciò che invece si contesta al Giudice di appello è di avere travisato il mezzo nella parte in cui la contribuente ha espressamente contestato in giudizio di aver dichiarato le somme richieste con il controllo automatizzato, invocando sul punto lo specifico onere istruttorio in capo all'Ufficio; onere che però non è stato assolto. Altrimenti detto, la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall'Ufficio con la cartella e nel contempo ha censurato il comportamento dell'Ufficio medesimo che, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, ha omesso di dimostrare in giudizio che le somme liquidate in cartella fossero effettivamente quelle dichiarate dalla contribuente […]. Né si obietti che la mancata notifica dell'avviso di irregolarità non costituisce vizio di nullità della cartella, ma semmai una mera irregolarità. Il rilievo infatti non coglie nel segno, pasto che la violazione esibisce invece evidenti profili di decisività, laddove si consideri che il riconoscimento della omissione e della sua rilevanza avrebbe consentito di ridurre le sanzioni liquidate nella cartella medesima al solo 10%, come previsto dalla legge”. 1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Esso è inammissibile perché – a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR in funzione dell’affermazione secondo cui “la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione della dichiarazione” – non indica dove, testualmente, nell’atto introduttivo del giudizio, la contribuente avrebbe espressamente e chiaramente disconosciuto o la corrispondenza delle somme portate in cartella rispetto a quelle dalla medesima dichiarate o “in limine” la stessa presentazione della dichiarazione (“la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall'Ufficio con la cartella”). Invero, dalla lettura della pertinente parte dell’atto introduttivo del giudizio, riprodotto per autosufficienza a p. 9 del ricorso per cassazione, non di evince in alcun modo siffatto specifico disconoscimento, con puntuale riferimento alla cartella impugnata ed alla dichiarazione presentata. Piuttosto l’intero discorso (ripreso pressoché alla lettera nell’atto di appello: cfr. p. 14 del ricorso per cassazione) è articolato in termini affatto generali e perciò solo teorici. Valga il vero: Èchiaro infatti che affinché la CTP possa pervenire ad un simile giudizio occorre [che] l'Amministrazione fornisca la prova (i) che il soggetta ha in effetti presentato la dichiarazione fiscale in relazione all'anno oggetto di recupero e (ii) che non possono riscontrarsi errori su aspetti rilevanti della stessa. In altri termini, affinché si passa assumere come non necessaria la notifica del c.d. avviso bonario, occorre che il Giudice sia posto nelle condizioni di confrontare la dichiarazione con il risultato del controllo automatico. Si vuol dire cioè che per poter considerare carretto l'operato dell'Ufficio è assolutamente necessario appurare che le somme riportate nella cartella (i) sono state effettivamente dichiarate dalla stessa contribuente e che (ii) non sussiste alcuna divergenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla dichiarazione. Insomma, non è passibile dichiarare in via astratta e generale la legittimità dell'operato dell'Ufficio laddove la cartella è fondata [sull’]art. 36-bis del Dpr 600/73 e/o [sull]'art. 54-bis del Dpr 633/72, ma ciò consegue alla rilevata non divergenza tra il dichiarato ed il risultato della liquidazione automatica ex art. 36-bis. Il motivo è comunque manifestamente infondato. Questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805-02) ha già condivisibilmente avuto modo di affermare che il principio secondo cui nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ‘ritratti’ la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l'ostensione in giudizio della dichiarazione stessa. Sicché – definendo e precisando detto insegnamento alla luce della fattispecie oggetto di giudizio – può ricavarsi il seguente ulteriore principio, a termini del quale, a misura che una cartella di pagamento, in conformità al modello ministeriale, espliciti che l’emissione consegue al controllo automatizzato di una dichiarazione, individuata per anno d’imposta, con emersione di totalmente o parzialmente omessi versamenti degli importi, pure individuati in funzione della quantificazione della pretesa, in applicazione del generale criterio di riparto degli oneri allegatori e probatori, non compete all’Ufficio di render conto e fornire la prova dell’effettiva presentazione della dichiarazione e dell’effettiva corrispondenza degli importi esposti nella cartella con quelli ivi contenuti, sufficiente essendo il relativo richiamo in cartella, mentre invece compete al contribuente, che conserva copia delle dichiarazioni presentate e può peraltro agevolmente accedervi attraverso spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell’Amministrazione, precisamente eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento, o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi “tamquam non esset”, ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalla dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati. Alla stregua di quanto innanzi, il motivo che ne occupa, come anticipavasi, nel denunciare un’inesistente inversione dell’onere della prova in cui la CTR sarebbe incorsa, si palesa del tutto decentrato e perciò comunque (a prescindere dalla rilevata inammissibilità) votato al rigetto. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Ex 3601 n. 4) c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, n.4 c.p.c. -Motivazione apparente”. 2.1. “Sia in primo che in secondo grado (nella forma della impugnazione incidentale) la Società ha tra l'altro eccepito la nullità della cartella impugnata sia per difetto di motivazione, sia in punto di calcolo degli stratosferici interessi. Epperò, nonostante la regolare e tempestiva formulazione, la CTR ha liquidato entrambi i mezzi di impugnazione incidentale con il seguente percorso argomentativo [v. pag. 5]: ‘Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall'atto di gravame’”. “La sentenza dello CTR, così confezionata, è all'evidenza incorsa nel vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente […]”. 2.2. Il motivo è infondato. La CTR, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, rende conto dell’avere la CTP affermato che “la motivazione [della cartella] era congrua e conforme al modello ministeriale per tale tipologia di atto”; indi, nella parte della sentenza impugnata dedicata alla motivazione in diritto, a confutazione delle riproposte doglianze del difetto di motivazione, con precipuo riguardo al calcolo degli interessi, afferma: - essere “ sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto” - non essere dette “diffuse motivazioni” “in alcun modo contrastate dall'atto di gravame”. La motivazione della sentenza “in parte qua”, a differenza di quanto denunciato nel motivo, è reale ed effettiva, sia da un punto di vista grafico che contenutistico. Infatti, -per un verso, la motivazione della sentenza di primo grado in punto di esistenza della motivazione della cartella, anche, e soprattutto, sotto il profilo del calcolo degli interessi, si dimostra particolarmente ampia ed approfondita (cfr. pp. 11-13 del ricorso per cassazione, ove la sentenza di primo grado è riportata per autosufficienza); - per altro verso, le devoluzioni sul punto in appello della contribuente (cfr. pp. 14 e 15 del ricorso per cassazione) sono sostanzialmente reiterative di quelle proposte in primo grado (cfr. pp. 9-11 del medesimo ricorso). Avendo dunque la CTR correttamente evidenziato siffatta reiteratività (d’altronde non contestata), in guisa da dimostrare di aver preso cognizione delle doglianze e della motivazione della sentenza di primo grado e di averle messe criticamente a raffronto, ben essa era legittimata a riportarsi all’esaustiva motivazione di detta sentenza, per l’effetto motivatamente condivisa. Ciò, esclusa un’inesistenza grafica o contenutistica della motivazione della sentenza impugnata, esclude altresì una mera apparenza della stessa. 3. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 10824/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris