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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0350_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-350/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A.

Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward e J.-P.

Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: signora [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 dicembre 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52; in prosieguo: la "decisione"). 2 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nella decisione che gli aiuti concessi al gruppo ENI-Lanerossi, sotto forma di apporto di capitali a favore delle aziende del gruppo operanti nel settore delle confezioni maschili, aiuti pari a 260,4 miliardi di LIT, erano illegittimi in quanto corrisposti in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE ed erano incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art. 92 del Trattato (art. 1).

Essa ha deciso che si sarebbe proceduto alla soppressione degli aiuti citati per via di recupero (art. 2).

Il governo italiano doveva informarla, entro due mesi dalla notifica della decisione, delle misure prese per conformarsi alla decisione stessa (art. 3). 3 Con sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1433), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione. 4 La Repubblica italiana, dopo essere stata invitata ripetutamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire la decisione e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine, il 25 marzo 1992 ha informato quest' ultima della sua intenzione di procedere al recupero degli aiuti tramite il versamento da parte della società Lanerossi, alla holding di Stato ENI, di un importo pari agli aiuti maggiorato degli interessi maturati. 5 Con nota 26 giugno 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al governo italiano che esso avrebbe dovuto esigere non soltanto il rimborso degli aiuti da parte della società Lanerossi all' ENI, ma anche il loro versamento allo Stato italiano.

In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la sua intenzione di adire la Corte di giustizia se la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti prima del 31 luglio 1992, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 1993. 6 Soltanto dopo la presentazione del ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo subentrata alla società Lanerossi, ha trasferito all' ENI la somma di 362,241 miliardi di LIT corrispondente, secondo la Repubblica italiana, all' importo degli aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il recupero, maggiorato degli interessi. 7 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la Repubblica italiana ha violato l' art. 93, n. 2, del Trattato poiché non ha proceduto al recupero degli aiuti entro i due mesi successivi alla notifica della decisione e ha omesso di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano.

Sulla ricevibilità del ricorso 8 La Repubblica italiana eccepisce l' irricevibilità del ricorso in quanto quest' ultimo sarebbe diretto ad ottenere l' accertamento dell' inadempimento di un obbligo, cioè la restituzione degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano, che non emergerebbe dalla decisione.

Inoltre, il ricorso non conterrebbe, violando l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' esposizione sommaria dei motivi per cui il mancato recupero degli aiuti presso l' ENI sarebbe contrario alla decisione. 9 Va rilevato in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere che la Repubblica italiana non si è attenuta alla decisione la cui asserita violazione costituisce oggetto del presente procedimento.

La questione se la decisione imponesse alla Repubblica italiana l' obbligo di recuperare gli aiuti presso l' ENI rientra nell' esame del merito del ricorso e non può inficiarne la ricevibilità. 10 Peraltro il ricorso contiene un' esposizione chiara degli antefatti e degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto prescrive l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il che ha consentito al governo italiano di presentare un dettagliato controricorso. 11 L' eccezione di irricevibilità va quindi respinta.

Sulla mancata esecuzione della decisione 12 Vanno esaminate l' una dopo l' altra le due censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Censura relativa all' omesso recupero degli aiuti nel termine stabilito 13 La decisione ha stabilito in termini chiari l' obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti entro due mesi dalla notifica della decisione, che ha avuto luogo il 10 agosto 1988. 14 Orbene, soltanto l' 11 ottobre 1993 la [OSCURATO:SOCIETA] ha effettuato il rimborso all' ENI. 15 Secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell' art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., da ultimo, sentenza 23 febbraio 1995, causa C-349/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata). 16 La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA], deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa.

In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punto 13, e la giurisprudenza ivi citata). 17 Orbene, la Repubblica italiana non ha fatto menzione né di un' impossibilità assoluta di esecuzione né di difficoltà impreviste o imprevedibili. 18 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il ricorso in quanto la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla decisione nel termine stabilito.

Censura relativa all' omesso rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano 19 Al fine di pronunciarsi su tale censura, ci si deve riferire all' obiettivo perseguito con l' obbligo di recupero degli aiuti illegittimi nonché alla portata attribuita a quest' obbligo nella decisione. 20 L' art. 93, n. 2, del Trattato prevede al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA], qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 21 L' obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] incompatibile col mercato comune è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4103, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata). 22 Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, nel presente caso la [OSCURATO:SOCIETA], all' ENI, ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali.

Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell' aiuto è ripristinata. 23 Va poi rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], nell' art. 2 della decisione, ha richiesto unicamente che il governo italiano sopprimesse gli aiuti e ne esigesse la restituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], entro un dato termine, assieme agli interessi moratori maturati dopo la scadenza del medesimo. 24 Se non può escludersi che l' assegnazione di fondi da parte dello Stato ad un ente pubblico quale l' ENI possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto da essa asserito, non ha però dichiarato nella decisione, in esito alla procedura prevista dal Trattato, che anche la messa a disposizione di fondi statali a beneficio dell' ENI costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune. 25 Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso va considerato non fondato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla Repubblica italiana di non aver sollecitato il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano. 26 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla decisione entro il termine stabilito, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 27 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La convenuta è rimasta essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0350_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-350/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: signora [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 dicembre 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52; in prosieguo: la "decisione"). 2 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nella decisione che gli aiuti concessi al gruppo ENI-Lanerossi, sotto forma di apporto di capitali a favore delle aziende del gruppo operanti nel settore delle confezioni maschili, aiuti pari a 260,4 miliardi di LIT, erano illegittimi in quanto corrisposti in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE ed erano incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art. 92 del Trattato (art. 1). Essa ha deciso che si sarebbe proceduto alla soppressione degli aiuti citati per via di recupero (art. 2). Il governo italiano doveva informarla, entro due mesi dalla notifica della decisione, delle misure prese per conformarsi alla decisione stessa (art. 3). 3 Con sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione. 4 La Repubblica italiana, dopo essere stata invitata ripetutamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire la decisione e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine, il 25 marzo 1992 ha informato quest' ultima della sua intenzione di procedere al recupero degli aiuti tramite il versamento da parte della società Lanerossi, alla holding di Stato ENI, di un importo pari agli aiuti maggiorato degli interessi maturati. 5 Con nota 26 giugno 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al governo italiano che esso avrebbe dovuto esigere non soltanto il rimborso degli aiuti da parte della società Lanerossi all' ENI, ma anche il loro versamento allo Stato italiano. In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la sua intenzione di adire la Corte di giustizia se la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti prima del 31 luglio 1992, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 1993. 6 Soltanto dopo la presentazione del ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo subentrata alla società Lanerossi, ha trasferito all' ENI la somma di 362,241 miliardi di LIT corrispondente, secondo la Repubblica italiana, all' importo degli aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il recupero, maggiorato degli interessi. 7 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la Repubblica italiana ha violato l' art. 93, n. 2, del Trattato poiché non ha proceduto al recupero degli aiuti entro i due mesi successivi alla notifica della decisione e ha omesso di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano. Sulla ricevibilità del ricorso 8 La Repubblica italiana eccepisce l' irricevibilità del ricorso in quanto quest' ultimo sarebbe diretto ad ottenere l' accertamento dell' inadempimento di un obbligo, cioè la restituzione degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano, che non emergerebbe dalla decisione. Inoltre, il ricorso non conterrebbe, violando l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' esposizione sommaria dei motivi per cui il mancato recupero degli aiuti presso l' ENI sarebbe contrario alla decisione. 9 Va rilevato in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere che la Repubblica italiana non si è attenuta alla decisione la cui asserita violazione costituisce oggetto del presente procedimento. La questione se la decisione imponesse alla Repubblica italiana l' obbligo di recuperare gli aiuti presso l' ENI rientra nell' esame del merito del ricorso e non può inficiarne la ricevibilità. 10 Peraltro il ricorso contiene un' esposizione chiara degli antefatti e degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto prescrive l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il che ha consentito al governo italiano di presentare un dettagliato controricorso. 11 L' eccezione di irricevibilità va quindi respinta. Sulla mancata esecuzione della decisione 12 Vanno esaminate l' una dopo l' altra le due censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Censura relativa all' omesso recupero degli aiuti nel termine stabilito 13 La decisione ha stabilito in termini chiari l' obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti entro due mesi dalla notifica della decisione, che ha avuto luogo il 10 agosto 1988. 14 Orbene, soltanto l' 11 ottobre 1993 la [OSCURATO:SOCIETA] ha effettuato il rimborso all' ENI. 15 Secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell' art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., da ultimo, sentenza 23 febbraio 1995, causa C-349/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata). 16 La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA], deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punto 13, e la giurisprudenza ivi citata). 17 Orbene, la Repubblica italiana non ha fatto menzione né di un' impossibilità assoluta di esecuzione né di difficoltà impreviste o imprevedibili. 18 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il ricorso in quanto la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla decisione nel termine stabilito. Censura relativa all' omesso rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano 19 Al fine di pronunciarsi su tale censura, ci si deve riferire all' obiettivo perseguito con l' obbligo di recupero degli aiuti illegittimi nonché alla portata attribuita a quest' obbligo nella decisione. 20 L' art. 93, n. 2, del Trattato prevede al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA], qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 21 L' obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] incompatibile col mercato comune è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4103, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata). 22 Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, nel presente caso la [OSCURATO:SOCIETA], all' ENI, ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell' aiuto è ripristinata. 23 Va poi rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], nell' art. 2 della decisione, ha richiesto unicamente che il governo italiano sopprimesse gli aiuti e ne esigesse la restituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], entro un dato termine, assieme agli interessi moratori maturati dopo la scadenza del medesimo. 24 Se non può escludersi che l' assegnazione di fondi da parte dello Stato ad un ente pubblico quale l' ENI possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto da essa asserito, non ha però dichiarato nella decisione, in esito alla procedura prevista dal Trattato, che anche la messa a disposizione di fondi statali a beneficio dell' ENI costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune. 25 Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso va considerato non fondato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla Repubblica italiana di non aver sollecitato il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano. 26 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla decisione entro il termine stabilito, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 27 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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