CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31324/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51H60 B212Q), BEATRICI Emanuele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 89A02 C523Y) e BEATRICI Daniele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A09 C523B), elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2054/2020, pubblicata il 6 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; 2_t letta la memoria depositata dai controricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 27 luglio 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Milano (Sezione distaccata di Cassano d'Adda), la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse emessa sentenza di trasferimento, in favore degli attori, della proprietà di un immobile sito in Cambiago, con condanna della convenuta alla restituzione della maggior somma corrisposta dai pronnissari acquirenti rispetto al prezzo pattuito e della differenza tra il prezzo versato e l'effettivo valore dell'immobile in relazione ai vizi e difetti da cui esso era affetto. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva alla domanda, chiedendone la reiezione, e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento delle spese per l'aggiornamento delle schede catastali dell'immobile di Brugherio e delle certificazioni energetiche dei due immobili trasferiti al promittente alienante a decurtazione del residuo prezzo dovuto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 4464/2018 del 19 aprile 2018, dichiarava l'inammissibilità della domanda di nullità, annullabilità e/o inefficacia dell'aleatorietà del prezzo di vendita, di cui alla scrittura privata modificativa del preliminare di vendita del 24 settembre 2009, rigettava la domanda di condanna alla restituzione di somme e di riduzione del prezzo e disponeva il trasferimento, in favore degli attori, della proprietà dell'immobile oggetto del preliminare di vendita, condizionando la produzione dell'effetto traslativo alla liberazione del bene dall'ipoteca indicata nel preliminare, a cura e spese della società convenuta. Quindi, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava gli attori al pagamento, in favore della convenuta, della somma di euro 1.622,40, oltre interessi.2.- Con citazione notificata il 5 giugno 2018 proponeva appello avverso la predetta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che la decisione impugnata aveva esentato gli attori dall'obbligo di corrispondere l'Iva sul prezzo convenuto per la compravendita dell'immobile e chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza, con la declaratoria dell'obbligo degli appellati di versare l'Iva sul prezzo di euro 288.461,00. Con l'unico motivo di impugnazione articolato, la [OSCURATO:SOCIETA]. rilevava che nel contratto preliminare del 24 settembre 2009 era stato pattuito un prezzo complessivo di euro 288.461,00, oltre imposte di legge, da corrispondersi, quanto a euro 55.000,00, al momento della sottoscrizione del preliminare e, quanto alla restante parte di euro 233.461,00, oltre Iva sull'intero prezzo, all'atto del rogito notarile. Rappresentava, ancora, che la scrittura privata modificativa del preliminare, parimenti risalente al 24 settembre 2009, prevedeva che il saldo di euro 233.461,00 avvenisse mediante cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. di due immobili, l'uno sito in Brugherio e l'altro in Desenzano del Garda, per i quali i promissari acquirenti avevano conferito mandato a vendere a terzi o alla stessa promittente alienante, precisandosi che tale accordo non aveva natura novativa rispetto al preliminare, le cui clausole non modificate restavano, dunque, valide ed efficaci, tra cui quella relativa al pagamento dell'Iva. Si costituivano in sede di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello per la novità della domanda di accertamento dell'obbligo di corrispondere l'Iva e ne contestavano comunque la fondatezza. Sul gravame interposto la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello e confermava la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la domanda di pagamento dell'Iva non era mai stata avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nel primo grado di giudizio, neppure in via subordinata; b) che, infatti, nel giudizio di prime cure la convenuta si era limitata a chiedere il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, aveva richiesto il pagamento della somma di euro 1.622,40, a titolo di spese per l'aggiornamento delle schede catastali e delle certificazioni energetiche; e) che la domanda avanzata in appello doveva considerarsi nuova, in quanto risultava innovato il petitum immediato (essendo stato richiesto non, come in primo grado, il rigetto della domanda avversaria, ma l'accertamento di un preteso diritto di Brera), nonché il petitum mediato (ossia la richiesta di attribuzione di un bene determinato, come l'Iva sul prezzo, prima non richiesta); d) che, secondo l'assunto degli appellati, era diversa anche la causa petendi, poiché la domanda era stata avanzata sulla base di due fatture mai prodotte o menzionate prima. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- I controricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Occorre anzitutto pronunciarsi sulla preliminare richiesta di accertamento dell'inesistenza della notifica della sentenza impugnata, benché non vi sia uno specifico interesse della ricorrente, posto che - rispetto all'ipotetica data di perfezionamento di detta asserita notifica in data 20 ottobre 2020 - la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è avvenuta comunque tempestivamente, nel termine breve di 60 giorni, e segnatamente il 16 dicembre 2020. 1.1.- Si tratta di notifica inesistente. In proposito, la ricorrente osserva che la notifica a mezzo PEC della copia della sentenza, con attestazione di conformità, non conteneva, tra gli allegati, alcuna relata di notifica sottoscritta digitalmente, né conteneva l'indicazione, nell'oggetto, dell'effettuazione della notifica ai sensi della legge n. 53/1994 e l'indicazione delle modalità di accesso ai file sottoscritti digitalmente. Nonostante la carenza di tali ultime indicazioni integri una mera irregolarità, non idonea a determinarne la nullità, ove la consegna del messaggio abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017), nondimeno, ai fini dell'esistenza della notifica, è imprescindibile la presenza della notifica sottoscritta digitalmente, oltre naturalmente alla copia conforme della sentenza notificata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21597 del 19/09/2017), notifica sottoscritta digitalmente che nel caso di specie pacificamente difetta. 2.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità del gravame in ragione della natura di domanda nuova della richiesta di pagamento dell'Iva. Sul punto, si deduce che la modifica della domanda in appello sarebbe ammissibile, alla stregua dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, potendo incidere sul petitum nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. Si rileva quindi che, secondo le stesse direttrici che legittimano la modificazione della domanda in primo grado, avendo riguardo all'intera vicenda sostanziale intercorsa tra le parti, sarebbe possibile modificare in appello le domande proposte in primo grado, allorché le domande modificate non si aggiungano a quelle iniziali ma si pongano, rispetto a queste, in rapporto di alternatività. Ad avviso della ricorrente, applicando tali principi al caso di specie, la domanda di pagamento dell'Iva avanzata in sede di gravame avrebbe sostituito la domanda svolta in primo grado "di rigetto ex art. 2932 c.c.", avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. già eccepito, davanti al Tribunale di Milano, che erano a carico degli attori tutte le spese notarili e le imposte conseguenti alla stipulazione del contratto definitivo dell'immobile promesso in vendita. Cosicché, sotto il profilo funzionale, la domanda spiegata in appello sarebbe tesa ad ottenere il medesimo risultato che si intendeva ottenere già nel corso del giudizio di prime cure, ossia che fosse accertato che gravava sui promissari acquirenti l'onere di corrispondere l'Iva sull'intero prezzo pattuito per la compravendita. Si obietta, infine, che sarebbe stato il decisum della sentenza di primo grado ad imporre la modifica, nel giudizio di impugnazione, della prospettazione della domanda, modifica che avrebbe comunque riguardato il solo petitum immediato, ma non il petitum mediato, e neanche avrebbe mutato gli elementi di fatto e di diritto, costituendo un minus dell'originaria domanda di rigetto. 2.1.- Il motivo è infondato. 2.1.1.- Sul piano delle evidenze processuali si rileva che in primo grado gli odierni controricorrenti hanno richiesto, nella qualità di promissari acquirenti, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il definitivo di vendita immobiliare, con la condanna alla restituzione della maggior somma corrisposta a titolo di prezzo ovvero al pagamento della differenza tra prezzo corrisposto e valore effettivo del bene all'esito dei vizi e difetti denunciati. L'odierna rìcorrente si è costituita, nella qualità di promittente alienante, chiedendo il rigetto delle domande principali e avanzando, in via riconvenzionale, domanda di condanna al pagamento delle spese per l'aggiornamento delle schede catastali dell'immobile di Brugherio e delle certificazioni energetiche dei due immobili oggetto di datio in solutum. Nessuna domanda di pagamento del prezzo residuo è stata articolata - né avrebbe potuto esserlo, in ragione dell'evoluzione della vicenda in fatto - rispetto alla quale potesse ritenersi l'implicita estensione della pretesa agli accessori del corrispettivo. 2.1.2.- Per l'effetto, la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'Iva è una domanda nuova, proposta solo in sede di gravame, poiché - a fronte del thema decidendum cristallizzato nel giudizio di primo grado - risulta mutato il petitum immediato e mediato nonché la causa petendi. Si rammenta, al riguardo, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva spiegato nel giudizio di primo grado la sola domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme volte a regolarizzare lo stato degli immobili trasferiti dai promissari acquirenti in favore del promittente venditore, in sostituzione del pagamento del corrispettivo residuo dovuto, in forza della stipulata scrittura privata integrativa del preliminare. Senonché, a norma dell'art. 345 c.p.c., si configura un mutamento della domanda non consentito, riguardo al petitum, quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice emendati° libelli, solo allorché la modifica della domanda in appello, rispetto alla domanda iniziale, venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22017 del 31/10/2016; Sez. 1, Sentenza n. 26905 del 10/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007). Nella fattispecie non vi è alcun adeguamento, ma una richiesta di condanna innovativa, ossia mai proposta prima, volta ad ottenere un eterogeneo bene della vita: da un lato, la condanna al pagamento dell'Iva non è stata articolata nel giudizio di prime cure; dall'altro, essa ha ad oggetto l'acquisizione, nella sfera patrimoniale della ricorrente, di una posta economica del tutto autonoma a fronte dell'oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Milano. Quanto alla causa petendi, è stato introdotto, per la prima volta in appello, un nuovo tema di indagine, senza che peraltro siano insorti fatti nuovi che lo abbiano propiziato e senza che sul punto si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018; Sez. L, Sentenza n. 8842 del 11/04/2013; Sez. L, Sentenza n. 23614 del 22/11/2010). La novità dell'introdotto tema di indagine e di decisione discende dal fatto che la richiesta di pagamento dell'Iva si è basata su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio (nel caso in esame nella comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, della società convenuta), così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 07/07/1978). Ora, il divieto dello jus novorum non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle causae petendi fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 535 del 11/01/2018; Sez. L, Sentenza n. 23614 del 22/11/2010). Neanche ricorre un nesso eziologico tra il tenore della decisione di prime cure e l'introduzione della domanda nuova in sede di gravame. E ciò in quanto la promittente alienante ben avrebbe potuto avanzare tale domanda di pagamento dell'Iva già in primo grado, subordinando la sua proposizione all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il definitivo, domanda, quest'ultima, avanzata sin dall'origine dai promissari acquirenti. Né la mera esposizione nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, al solo scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, del fatto avventizio che sul prezzo dovuto dai promissari acquirenti fosse stata prevista l'Iva, oltre al pagamento delle spese notarili, senza però che sul punto ne sia corrisposta la formulazione di alcuna specifica domanda, in termini di strumentalità rispetto all'allegazione del corrispondente fatto, muta il quadro delineato, giacché resta fermo che soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, tale fatto è stato dedotto con una differente portata finalistica, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. Giova, all'uopo, precisare che si ricade nell'ambito di una domanda nuova - inammissibile in appello -, per modificazione della causa petendi, allorché gli innovativi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, abbiano comportato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15101 del 10/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 2201 del 16/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 16298 del 12/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. U, Sentenza n. 15408 del 15/10/2003). Si osserva altresì che la richiesta di rigetto delle domande avversarie non costituisce in sé una domanda, alla quale la ricorrente avrebbe potuto sostituire, questa volta sì, una vera e propria domanda di pagamento dell'Iva. Surrogare alla mera difesa, articolatasi nella resistenza alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, una pretesa di pagamento degli oneri che conseguono al suo accoglimento integra, per tabulas, una nuova domanda. E, in ogni caso, le condizioni per la modifica della domanda in primo grado, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., non equivalgono alle condizioni prescritte per l'ampliamento del thema decidendum in appello, condizioni queste ultime ben più restrittive, essendo precluso, in sede di gravame, spiegare pretese diverse, per la loro intrinseca essenza, da quelle fatte valere in primo grado e sulle quali non si è svolto in quella sede il contraddittorio. E tanto perché la modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., risulta inammissibile mentre, qualora sia formulata per la prima volta in appello, costituisce un novum inammissibile, vietato dall'art. 345, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27566 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18956 del 31/07/2017). Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di pagamento dell'Iva sul prezzo della vendita pattuito nell'originario preliminare ha introdotto una domanda nuova, non consentita in appello. 3.- In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore i