CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 27368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20392-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC d e ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 411/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/12/2018 R.G.N. 66/2016; [OSCURATO:PERSONA] conferimento incarico dirigenziale – Risarcimento danni – Art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010 – Statuto siciliano e contrattazione collettiva regionale. R.G.N.20392/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, rigettava ledomande propost e da [OSCURATO:PERSONA]: a) di accertamento dell’illegittimità dell’atto di conferimento dell’incarico di dirigente preposto al servizio provinciale di motorizzazione civile di Caltanissetta, in luogo dell’incarico di direzione di analogo ufficio della Provincia di Enna ricoperto in precedenza ; b) di risarcimento dei danni patrimoniali da illegittimo conferimento di un incarico dequalificante. 2. 2. Il dirigente [OSCURATO:PERSONA] a fondamento delle proprie pretese aveva esposto che fino al 1.2.2014 aveva ricoperto l’incarico di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della Motorizzazione Civile di Enna e che con atto del 24.1.2014 n. 3322 gli veniva conferito l’incarico di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] della Motorizzazione Civile di Caltanissetta (U.O. 2 Veicoli a decorrere dal 1^ febbraio 2014), dequalificante e lesivo del proprio diritto a ricoprire un incarico almeno equivalente al precedente in applicazione delle previsioni dell’art. 42, comma 1, del ccrl del personale con qualifica dirigenziale della Regione Sicilia, oltre che del D.D.G. n. 1180 del 2010. 3. 3. Nel rigettare le domande proposte dal dirigente, la Corte di Appello evidenziava che l’entrata in vigore e l’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 aveva travolto la clausola collettiva di cui al citato art. 42 ccrl Dirigenza regionale, come pure l’art. 1, comma 5, del d.d.g. n. 1180 del 21.6.2010 che, sostanzialmente , aveva lo stesso contenuto normativo, norme sulle quali il ricorrente ex art. 414 c.p.c. aveva fondato le proprie domande. Escluso sulla scorta del citato art. 9, comma 32, il diritto soggettivo del dirigente al conferimento di un incarico equivalente a quello di pregressa titolarità, la sentenza di secondo grado ha negato qualsivoglia lesione e, conseguentemente, la sussistenza di danni risarcibili. Si legge nella sentenza di appello: “La mancata valorizzazione della professionalità del dirigente o una non ottimale utilizzazione delle sue competenze non possono derivare dalla pienamente consentita (appunto dall’art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010) assegnazione di un incarico di valore economico inferiore. Non sono stati inoltre allegati specifici e verificabili elementi da cui desumere che sarebbe stato impossibile, per l’Assessorato, tener conto della disponibilità manifestata dall’ing. Oliva (art. 1, comma 3, DDG n. 1180) e che, ciò nondimeno, tale disponibilità sia stata ingiustificatamente disattesa” ( cfr. pag. 6) . 4. 4. L’ epigrafato dirigente propone ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi. 5. 5. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e Mobilità della Regione Sicilia. Considerato che 1. 1. Con il primo motivo viene dedotta la falsa applicazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, dell’art. 2 della l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 421 e dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la falsa applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. 31.5.2010 n. 78, conv. con modif. conl. n. 122 del 2010, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 42 del c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Sicilia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 2. 2. La sentenza di appello ha ritenuto che è l’art. 117, comma 2, lett. l) della Carta costituzionale, per la quale “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie …l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” a legittimare l’applicazione diretta dell’art. 9, comma 32 cit. e quindi la disapplicazione dell’art. 42 del c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale. 3. 3. Nel mezzo si sostiene, invece, che, a differenza di quanto argomentato nella sentenza di appello, all’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 non può essere riconosciuto il rango di norma fondamentale di riforma economico-sociale idonea a sterilizzare l’applicazione dell’art. 42 del c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Sicilia. 4. 4. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 14, lettera q) dello Statuto della Regione Sicilia (r.d.l. n. 455 del 1946), degli artt. 1, 22 e 24 della l.r. n. 10 del 2000, nonché la falsa applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 42 del c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 5. 5. Nella censura si insiste che per effetto del richiamato art. 14, lett. q), del r.d.l. n. 455 del 1946, la l.r. n. 10 del 2000 costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia la materia d ell’ organizzazione degli Uffici dell’Amministrazione regionale e la materia di rapporti di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.6. 6. Si rimarca, quindi, che la sentenza della Corte territoriale viola le disposizioni di rango costituzionale dello Statuto siciliano che attribuiscono alla Regione la competenza a legiferare in materia di rapporti di lavoro e di impiego con i propri dipendenti e con quelli degli enti pubblici non economici sottopostialla sua vigilanza e/o controllo e si insiste ancora che l’art. 42 del ccrl cit. va applicato nella fattispecie qui all’attenzione in quanto non travolto dall’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. con l. n. 122 del 2010. 7. 7 . I primi due motivi , stante l’evidente connessione , possono essere esaminati congiuntamente. 8. 8 . Essi sono infondati. 9. 9 . Prima della disamina degli stessi pare opportuno svolgere alcune considerazioni. 10. In primo luogo, va premesso che tecnicamente non può discorrersi nel caso di specie di un’ipotesi di demansionamento, inapplicabile l’art. 2103 c.c. ai dirigenti, quanto piuttosto della possibilità per la P.A di conferire un incarico di dirigenza di minor valenza. Va, altresì , ricordato che nemmeno sussiste il diritto soggettivo del dirigente al conferimento di un determinato incarico. 11. Tanto rimarcato, occorreevidenziare che il ricorrente ex art.414 c.p.c. ha fondato le proprie argomentazioni e domande sulla violazione dell’art. 42, comma 1, del ccrl Dirigenti della Regione Sicilia, in virtù del quale: “le Amministrazioni che non intendono confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente ovvero (ai sensi del comma 2 della medesima disposizione) un incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito”, oltre che sulla dedotta violazione decreto del direttore generale n. 1180 del 21.6.2010. 12. La prima verifica che occorre compiere allora è se l’art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 31.5.2010, conv. con l. n. 30 luglio 2010 n. 122 che prevede che - “ a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza di un processo di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli” –abbia o meno travolto la clausola di cui all’art. 42 ccrl cit. 13. Ebbene, va innanzitutto premesso che è costante l’affermazione del giudice costituzionale secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della PP.AA., come delineata dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, comma 2, lett. l) alla potestà esclusiva dello Stato (cfr. Corte cost. n. 314 del 2003, n. 81 del 2019, n. 70 e 190 de 2022). 14. Utilizzando l’incedere argomentativo del Giudice delle leggi “Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva. Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003). La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all’autonomia della Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA] in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l’esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (cfr. sentenza Corte Cost. n. 81 del 2019). 15. Alla luce di tali premesse va,quindi, rimarcato breviter che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, costituiscono, a differenza di quanto argomentato nel mezzo, limiti per l’esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione Sicilia, anche nella parte in cui fissano i margini di intervento della contrattazione collettiva (Corte cost. n. 168 del 2018 e n. 265 del 2013 e ancora C.Cost. n. 61 del 2023). 16. Il motivo, poi, insiste che la sentenza di appello sarebbe comunque erronea per avere ritenuto che l’art. 9, comma 32, cit. del d.l. n. 78 del 2010 è norma fondamentale riferibile all’ordinamento civile, evidenziando, per converso, che solo il principio della riserva di contrattazione collettiva è qualificabile come norma fondamentale della riforma economico-sociale, ma non i contenuti normativi del più volte ricordato art. 9 comma 32 che in alcun modo contrastano con detto principio. 17. E’ la Corte costituzionale che smentisce la ricostruzione proposta dalla parte ricorrente, laddove, come innanzi già anticipato, afferma che la regolazione complessiva dei rapporti di lavoro nell’alveo del pubblico impiego contrattualizzato deve necessariamente far capo al legislatore statale, sicché –osserva il Collegio - l’art. 9, comma 32 cit. va qualificata quale norma fondamentale di riforma economico sociale, con la conseguenza che essa si applica anche nella Regione Sicilia, senza invadere in alcun modo il campo riservato alla legislazione regionale. 18. Del resto, la disposizione disciplina, oltre al trattamento economico e prima di esso, le modalità di conferimento dell’incarico dirigenziale, abrogando l’art. 19, comma 1-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, armonizzandosi con la complessiva riformulazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2009 che riserva alla legge, e sottrae alla contrattazione collettiva, tutta la disciplina della revoca e del conferimento degli incarichi dirigenziali. 19. Conclusivamente, vaaffermato che l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. con l. n. 122 del 2010 è norma fondamentale di riforma economico-sociale che, di conseguenza, si applica anche alla Regione Sicilia, senza invadere in alcun modo il campo riservato alla legislazione regionale, così operando la sterilizzazione dell’art. 42 del c.c.r.l. dirigenti della Regione Sicilia -quadriennio 2002 - 2005. 20. In limine, si deve evidenzia re , inoltre , l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., sotto il profilo della carenza di autosufficienza quanto alle doglienze svolte in relazione al d.d.g. n. 1180 del 2010, del quale non sono riportati nemmeno in stralcio i contenuti utili ad una valutazione. 21. Quanto alle censure specificamente articolate nel secondo mezzo, in armonia con gli insegnamenti del giudice costituzionale, si rileva che, benché l’ art. 14 lett. q), sia norma di rango costituzionale e affermi la competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione Sicilia, riconoscendo al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti, tuttavia l’esercizio dei poteri legislativi regionali deve - sempre ed in ogni caso -avvenire “nei limiti derivanti da norme di rango costituzionale, dalle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica nonché degli obblighi internazionali" (cfr. in tal senso Corte cost. n. 265/2013). A tal proposito, nel dettagliare e delimitare la categoria dei limiti, la Consulta ha, infatti, statuito che costituisce, senza dubbio, limite ai poteri regionali la disciplina della "privatizzazione del pubblico impiego" - della quale costituisce senz'alt ro norma emblematica l'art. 45 d.lgs n. 165/2001 che afferma la priorità del contratto collettivo sulla legge nella disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici. A tal proposito la Corte Costituzionale ha, conseguentemente statuito che (così C. cost. n. 314/2003) " la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - alla quale la normativa impugnata intende concorrere -è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico)". 22. Le osservazioni innanzi svolte lette congiuntamente a quanto già innanzi illustrato ai punti da 10 a 19 rendonopalese l’infondatezza del secondo motivo. Infatti, dalle pronunce citate della Corte Costituzionale (in quei casi riferibili a leggi regionali che avevano previsto trattamenti retributivi in difformità o in assenza di contrattazione), si trae il principio secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato «l’equilibrato dosaggio delle fonti regolative» ( così Corte Cost. n. 309/1997) è riservato al legislatore nazionale , con la conseguenza che limitano la potestà legislativa regionale sia l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, sia l’art. 40 dello stesso decreto, che della contrattazione delimita i margini di intervento. 23. Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 437 c.p.c. e degli artt 112 e 113 c.p.c. 24. Si sostiene che il citato comma 32, benché non applicabile alla fattispecie in esamee benché inidoneo alla disapplicazione dell’art. 42 del c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Sicilia, ribadisce il principio della salvaguardia dell’equivalenza degli incarichi dirigenziali conferiti, quanto al contenuto professionale delle funzioni. Si rimarca che la possibilità di conferire un incarico dirigenziale di valore economico inferiore non implica che sia anche possibile attribuire un incarico che comporti una dequalificazione. Tale assunto sarebbe confermato dal citato art. 9 comma 32 nella parte in cui dispone che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia”. 25. Il motivo è inammissibile. 26. La Corte di appello ha rigettato la domanda qui all’esame ritenendola nuova. 27. Conseguentemente con il ricorso per cassazione andava preliminarmente aggredita detta ratio decidendi, di tal che il mezzo è, in primo luogo, inammissibile perché non si confronta con le ragioni poste a base della motivazione della sentenza della Corte territoriale 28. In secondo luogo, la censura è inammissibile perché difetta di autosufficienza. 29. Premesso che la mancata proposizione del motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. impedisce a questo giudice di trasformarsi in giudice del fatto processuale e di accedere e verificare le domande come proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., non può mancarsi di rilevare come né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso per cassazione emerge a quale fascia apparteneva il ricorrente e se gli incarichi in rilievo erano incarichi di prima o di seconda fascia, di modo che le censure difettano anchedi autosufficienza ex art. 366 c.p.c. 30. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 31. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 32. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 2.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm