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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento della sentenza impugnata (con la quale la Corte di appello di Messina - per quanto qui di interesse - aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice), sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado.

Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 28 novembre 2012), pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dei periodi di sospensione (un anno e sei mesi per impossibilità della notifica ex art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. e sessantaquattro giorni in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-191 risulta decorso il 31 gennaio 2022 e, dunque, prima del 1° giugno 2022, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.

La Corte territoriale ha errato nel far decorrere il termine dal 24 dicembre 2012 e non dal 28 novembre 2012 (data di dichiarazione del fallimento) e nel ritenere sospeso il termine di prescrizione per l'intero periodo in cui il processo era stato rinviato per impossibilità della notifica (un anno, undici mesi e ventisette giorni), non considerando che l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. prevede che, «nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice>>, ossia un quarto del termine ordinario (nel caso in esame pari a un anno e sei mesi).

Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento della sentenza impugnata (con la quale la Corte di appello di Messina - per quanto qui di interesse - aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice), sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado. Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 28 novembre 2012), pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dei periodi di sospensione (un anno e sei mesi per impossibilità della notifica ex art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. e sessantaquattro giorni in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-191 risulta decorso il 31 gennaio 2022 e, dunque, prima del 1° giugno 2022, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. La Corte territoriale ha errato nel far decorrere il termine dal 24 dicembre 2012 e non dal 28 novembre 2012 (data di dichiarazione del fallimento) e nel ritenere sospeso il termine di prescrizione per l'intero periodo in cui il processo era stato rinviato per impossibilità della notifica (un anno, undici mesi e ventisette giorni), non considerando che l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. prevede che, «nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice>>, ossia un quarto del termine ordinario (nel caso in esame pari a un anno e sei mesi). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 12396/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris