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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 33967/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIALESSANDRIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio.

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto ai danni di esercizio commerciale (in Alessandria, 11 MAGGIO 2025), ritenuto il reato perseguibile a querela e il difetto di legittinnazione a presentarla in capo al vice direttore del punto vendita, teatro dell'azione

2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, per non avere il giudice ritenuto la legittimazione a presentare querela in capo al vice direttore del punto vendita, presentatosi ai Carabinieri in orario di chiusura del negozio, investito al contrario, secondo la giurisprudenza, della relativa legittimazione, siccome titolare di una detenzione qualificata sul bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto sull'assunto del difetto, in capo al querelante, del potere di chiedere la punizione del responsabile dell'azione criminosa.

Ha così omesso di considerare che, secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto, per l'appunto, al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).

Tali principi sono stati via via calibrati dalla giurisprudenza che ha, per esempio, riconosciuto detta titolarità al custode di uno stabilimento, in quanto detentore materiale, qualificato (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01); all'addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato di truffa, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 - 01); al capo reparto di un supermercato (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, piricò, rv. 272696 - 01); al responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, anche ove sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); alla cassiera di un supermercato, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, sempre perchè titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01).

3. Pertanto, ritenuta la denunciata violazione di legge, l'ordinanza deve essere annullata, senza che debba al contempo disporsi il rinvio al giudice di merito, atteso che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto a effetti giuridici (Sez. 5 n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01; Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01; sez. 6 n. 12291 del 01/03/2016, Tapia, Rv. 266868 - 01; n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734 - 01].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Deciso il 16 settembre 2025.

La Consigliera est.

Il P sjdente [OSCURATO:PERSONA] Ema7le i Salv' a Ano. i-)i)17-vet [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIALESSANDRIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto ai danni di esercizio commerciale (in Alessandria, 11 MAGGIO 2025), ritenuto il reato perseguibile a querela e il difetto di legittinnazione a presentarla in capo al vice direttore del punto vendita, teatro dell'azione 2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, per non avere il giudice ritenuto la legittimazione a presentare querela in capo al vice direttore del punto vendita, presentatosi ai Carabinieri in orario di chiusura del negozio, investito al contrario, secondo la giurisprudenza, della relativa legittimazione, siccome titolare di una detenzione qualificata sul bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto sull'assunto del difetto, in capo al querelante, del potere di chiedere la punizione del responsabile dell'azione criminosa. Ha così omesso di considerare che, secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto, per l'appunto, al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). Tali principi sono stati via via calibrati dalla giurisprudenza che ha, per esempio, riconosciuto detta titolarità al custode di uno stabilimento, in quanto detentore materiale, qualificato (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01); all'addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato di truffa, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 - 01); al capo reparto di un supermercato (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, piricò, rv. 272696 - 01); al responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, anche ove sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); alla cassiera di un supermercato, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, sempre perchè titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01). 3. Pertanto, ritenuta la denunciata violazione di legge, l'ordinanza deve essere annullata, senza che debba al contempo disporsi il rinvio al giudice di merito, atteso che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto a effetti giuridici (Sez. 5 n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01; Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01; sez. 6 n. 12291 del 01/03/2016, Tapia, Rv. 266868 - 01; n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734 - 01]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Deciso il 16 settembre 2025. La Consigliera est. Il P sjdente [OSCURATO:PERSONA] Ema7le i Salv' a Ano. i-)i)17-vet [OSCURATO:PERSONA]
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