CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, comma secondo in relazione al 628, comma terzo nr.i 1 e 3, comma quarto e art. 416 bis.1 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per il reato di estorsione aggravata anche per la modalità e l'agevolazione mafiosa perché, quale referente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe intervenuto come trait d'union tra il gruppo del Vomero e quello operativo a Frattamaggiore e Caivano, in relazione al "pizzo" chiesto per l'appalto per la realizzazione del parco urbano artistico dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Secondo l'ipotesi accusatoria, infatti, il Penino, che presta servizio quale dipendente della Romeo pz Gestioni, avrebbe agito al fine di dare esecuzione all'accordo di "sistema" secondo il quale il "pizzo" deve essere suddiviso tra il gruppo competente per la zona dove si svolge l'attività e quello competente per la zona di provenienza dell'impresa. In relazione a tale reato, che si inserirebbe nel più ampio contesto delle indagini effettuate circa l'operatività del clan Caiazzo-Cimmino operante nella zona collinare di Napoli, in data 11 ottobre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzati gli elementi emersi e in specifico le intercettazioni di conversazioni acquisite, ha respinto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2 ter cod. proc pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, comma 3 ultimo periodo e 284 cod. proc. pen. 3. In data 5 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2 ter cod. proc pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. In specifico il ricorrente rileva che il Tribunale del riesame, che avrebbe preso le mosse da una premessa inconferente in quanto non vi sarebbe alcun elemento idoneo a collegare il ricorrente al clan Caiazzo-Cimmino, avrebbe reso una motivazione apparente ovvero manifestamente illogica sia quanto al concorso del Pellino nella commissione del reato di estorsione sia con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella sua duplice accezione metodologica e finalistica.In ordine alla partecipazione del ricorrente al reato, infatti, la motivazione del Tribunale non terrebbe nel dovuto conto che lo stesso, che farebbe parte del diverso gruppo Ferraiuolo di Caivano, sarebbe intervenuto in un secondo momento così che non vi sarebbe alcun elemento dal quale desumere che lo stesso abbia avuto la consapevolezza dei precedenti accordi. Sotto altro profilo, poi, dalle captazioni non emergerebbe nulla a lui direttamente riferibile e ciò anche perché lo stesso Tribunale, in diversa composizione, ha annullato l'ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, soggetto con il quale il Pellino avrebbe avuto contatti ritenuti significativi proprio in considerazione della posizione da questo assunta. Nello stesso motivo, inoltre, la difesa rileva la carenza di motivazione con riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo n. 3 e 416 bís.1 cod. pen. per le quali non vi sarebbe prova dell'appartenenza del ricorrente al clan Ferraiuolo e della consapevolezza dello stesso quanto agli accordi raggiunti tra il Basile e il Ferraiuolo. Le doglianze, costituite da un'articolata censura alla motivazione dell'ordinanza impugnata, sono complessivamente infondate. Quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di estorsione aggravata, infatti, il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e delle ragioni sulle quali si fonda la decisione. Il giudice del riesame, prese le mosse da quanto emerso nel corso delle indagini circa i clan coinvolti nelle indagini e dell'esistenza di un sistema di ripartizione delle estorsioni, con il riferimento alle specifiche fonti di prova allo stato acquisite dalla polizia giudiziaria riguardo l'estorsione oggetto della contestazione, ha dato conto del ruolo svolto dal ricorrente e dal contributo dallo stesso fornito in modo volontario e consapevole alla ripartizione dell'ingiusto profitto del reato. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato applicando il criterio decisorio tipico della fase cautelare, d'altro canto, il tenore delle conversazioni intercettate e lo sviluppo cronologico delle stesse risulta estremamente significativo. Nella prima, registrata presso la casa di [OSCURATO:PERSONA], il capo clan discute con [OSCURATO:PERSONA] e altre persone degli accordi intercorsi e si lamenta che la cifra non corrisponde a quella stabilita, tanto che si ritiene opportuno anche organizzare un incontro. Nella seconda il soggetto che deve propiziare l'incontro insieme a [OSCURATO:PERSONA] viene individuato nel ricorrente, che risulta essere ben consapevole dell'importanza del proprio ruolo, tanto da definire sé stesso e il proprio interlocutore come "i cani da pecora" che devono essere necessariamente presenti. Nelle ulteriori conversazioni, poi, il ruolo del ricorrente che, non solo viene contattato per avere la conferma dell'incontro, ma che si fa parte attiva per essere sicuro che all'appuntamento, oltre al suo "zio", [OSCURATO:PERSONA], ci sia anche lo zio di Somma, [OSCURATO:PERSONA], è specifico e significativo quanto alla realizzazione del reato, pure nella consapevolezza di un "sistema" di rapporti tra clan camorristici. Nel corso dell'incontro, infine, a chiusura del cerchio, viene anche consegnata ad [OSCURATO:PERSONA], proprio dal Ferraiuolo e dal Pellino, una delle tranche della somma estorta (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). In tale complessivo contesto le critiche della difesa risultano prive di fondamento. Ricostruita nei termini indicati la vicenda oggetto del provvedimento cautelare, infatti, il Tribunale, evidenziando i contatti tra il ricorrente e i referenti dei clan coinvolti (è lo stesso Pellino che definisce [OSCURATO:PERSONA] come suo "zio"), il ruolo concreto svolto e la consapevolezza di contribuire a un "sistema" di ripartizione di profitti estorsivi, ha dato atto dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato e, considerate le modalità e la finalità dell'attività posta in essere, delle aggravanti contestate. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, comma 3 ultimo periodo e 284 cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura sarebbe contraddittoria ovvero manifestamente illogica in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la scarsa consistenza degli elementi emersi a carico del Pellino, il fatto che lo stesso è incensurato, che è stato sospeso dal servizio e il tempo trascorso dalla commissione dei fatti. La doglianza è fondata. La motivazione del Tribunale del riesame sul punto appare fondata quasi esclusivamente in considerazione della gravità del fatto e della insussistenza di elementi dai quali ritenere che i legami associativi siano stati rescissi o comunque tali da dimostrare che vi sia stato un definitivo allontanamento "dal contesto geocamorristico di riferimento". Il riferimento a tali elementi, pure in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non appare sufficiente nel caso di specie. In termini di attualità del pericolo di reiterazione, infatti, il giudice del riesame, al di là dell'astratta considerazione per la quale il decorso del tempo non priva di attualità la pericolosità del soggetto, non risulta essersi adeguatamente confrontato con le circostanze evidenziate dalla difesa. In un contesto nel quale è comunque trascorso un rilevante lasso temporale fatti del 2017 e ordinanza del 2021), infatti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva partecipato a un unico episodio, che il suo intervento sembrava essere circoscritto a un unico segmento della condotta e, soprattutto, che lo stesso era incensurato e non risultava essere sottoposto a indagini per altri e ulteriori fatti. Ragione questa per la quale, in assenza di una adeguata motivazione sul punto, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il Tribunale, nuovamente valutati gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, sempre nei limiti della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., si pronunci in merito all'attualità delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di