CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 21360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36337/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’Amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 3680/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-Alcuni condomini del [OSCURATO:PERSONA], nonché il condominio medesimo, sito in Caorle,hanno richiesto un accertamento tecnico preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche egli condomino, lamentando danni sia alle parti condominiali che alle singole proprietà,frutto di infiltrazioni di acqua provenienti dalla proprietà Venturelli: secondo l’accertamento tecnico, non essendo state chiuse le valvole dell’impianto, l’acqua è affluita nelle condotte, si è ghiacciata durante l’inverno, per poi scorrere nuovamente al momento in cui si è sciolta. Venturelli ha agito in giudizio per l’accertamento negativo, con l’intento ossia di dimostraredi non avere alcuna responsabilità quanto ai danni lamentati dagli altri condomini. 2.-IlTribunale di P ortogruaro ha rigettato la domanda e , in accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti,ha condannato Venturelli al risarcimento deidanni da infiltrazioni. 3.-E’ stato proposto appello principale da Venturelli, ed appello incidentale dei convenuti, i quali hanno lamentato l’insufficiente risarcimento concesso dal Tribunale,che non aveva tenuto conto dei danni indiretti, che pure erano stati richiesti, ossia dei danni consistenti nell’aver dovuto prendere in locazione camere di albergo a causa dellainagibilità dell’appartamento invaso dall’acqua. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello principale, ed ha accolto quello incidentale dei condomini, quanto ai residui danni da costoro lamentati. 4.-Ricorre il Venturelli con tre motivi. Chiedono il rigetto del ricorso sia il [OSCURATO:PERSONA], che i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conunico controricorso. Non ha svolto attività difensiva l’intimata. Considerato che 5.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 2051 c.c., nonché omesso esame. Il ricorrente sostiene di avere prospettato ai giudici di merito il caso fortuito, adducendo che le persone cui aveva dato incarico di manutenzione, avevano riferito che, pur dopo la chiusura del contatore, l’avevano ritrovat o apert o, e dunque ciò significava che terze persone rimaste ignote avevano causato il danno,facendo in modo che l’acqua scorresse. Questo fatto del terzo ignotoera stato da lui allegato quale caso fortuito , ma del tutto trascurato dalla Corte di Appello, che invece aveva posto l’accento sul nesso causale tra la cosa (le condotte di acqua) ed ildanno. Il motivo è inammissibile. Intanto, non risulta chiaramente, ed anzi non risulta affatto, in che termini la questione della prova liberatoria sia stata posta nel giudizio di merito, e segnatamente in appello: il ricorrente asserisce di avere prospettato in quella fase l’evenienza di un caso fortuito (il fatto di un terzo) e di avere anche formulato prova al riguardo, ma non allega alcunché a supporto di tale asserzione. Non riferisce i terminiin cui ha eccepito il caso fortuito né che tipo di prove ha chiesto (il loro contenuto ecc.), onde valutare se è stata fatta allegazione di un caso fortuito effettivamente esimente. Infatti, il caso fortuito è qui presentato come una ipotesi dei manutentori che hanno trovato il contatore aperto, avendolo chiuso in precedenza: il che, detto in tali termini,neanche costituisce allegazione del fatto di un terzo, nel senso che non necessariamenteindica l’attività di un estraneo. In sostanza, l’allegazione del caso fortuito, anche ove la si ritenesse effettuata, è del tutto vaga, non idonea a consentire di individuare un preciso fatto estraneo alla sfera del custode, tale da avere causato da solo il danno. 6.-Il secondo motivo prospetta vizio di omessa pronuncia. Il ricorrente lamenta la circostanza che il giudice ha riconosciuto il danno indiretto,ossia quello consistente nelle spese sostenute per alloggiare in albergo da parte dei condomini il cui immobile è stato allagato dalle infiltrazioni. Secondo il ricorrente, costoro non avevano provato esattamente la spesa sostenuta, avendo allegato solo fatture o documenti non idonei. Egli aveva eccepito tale difetto, ma il giudice non ha provveduto sulla sua eccezione, confermando la decisione di primo grado. Il motivo è inammissibile. Lo è in quanto postula un controllo su un accertamento di fatto: quello della idoneità dei documenti prodotti da controparte a dimostrareil danno subito, che è questione non solo non valutabilein questa sede, ma neanche allegata in modo sufficiente, posto che non si dice precisamente di che documenti si trattava e quale era il loro contenuto. Ma il motivo è altresì inammissibile in quanto la questione dei danni costituiti dalle spese albergherie era stata fatta oggetto di apposito appello incidentale da parte dei condomini interessati. Poiché il giudice di primo grado non aveva pronunciato su tali danni, risarcendo solo quelli causati all’immobile dalla infiltrazione, i condomini che, per soggiornare durante l’inagibilità del bene avevano preso in locazioneuna stanza di albergo, hanno proposto appello incidentale per ottenere il risarcimento anche di tale danno. Il giudice di appello ha accolto l’impugnazione incidentale, con la conseguenza che non v’è alcuna omessa pronuncia sulla eccezione del ricorrente volta a chiederne il rigetto. 7.-Il terzo motivo prospetta un vizio di ultrapetizione. Secondo il ricorrente le somme riconosciute in primo grado sono state tutte da lui, medio tempore, corrisposte: la corte di appello non ha tenuto conto di tale circostanza ed ha pronunciato ugualmente senza detrarre quantogià pagato. Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello, salvo l’accoglimento sulle spese “indirette” dell’appello incidentale, comesi è detto in precedenza, ha semplicemente confermato quanto riconosciuto dalgiudice di primo grado, non ha attribuito somme senza detrarre il già corrisposto, ma ha semplicemente confermato l’ammontare totale del risarcimentoriconosciuto dal Tribunale: se da quell’ammontare vanno detratti acconti o somme già elargite, è questione non pregiudicata dunque dalla sentenza impugnata. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei controricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro di rimborsi, ed oltre spese di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte