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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11295/2023

Testo disponibile della fonte

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EAPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 5 maggio 1972 avverso la sentenza n. 1998/2021, emessa il 26 novembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 5 dicembre 2018 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge, per non avere la Corte di appello preso in considerazione l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore con allegata certificazione medica, inviata a mezzo fax il giorno precedente l'udienza e pervenuta il giorno stesso dell'udienza.

Le condizioni di salute del difensore (stato febbrile e disturbi gastrointestinali), insorte improvvisamente ed inevitabilmente, sarebbero state tali da impedire una qualsiasi attivazione da parte del difensore medesimo, al fine di verificare che l'istanza fosse pervenuta a conoscenza del destinatario; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la nuova audizione del teste Rovinelli in merito ai lavori da effettuarsi ed effettuati sull'autovettura; 2.3 vizi della motivazione, per non avere qualificato i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la pretesa dell'imputato sarebbe stata legittima a fronte dei lavori, eseguiti sull'autovettura, e della promessa di pagamento degli stessi da parte della persona offesa; 2.4 vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, nonostante la promessa di pagamento dei lavori da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte (Sez. 2, n. 29182 del 18/09/2020, Rv. 279812 - 01) ha già avuto modo di affermare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento documentato da certificato medico, inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen., che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste, rivolte al giudice, mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria (cfr., Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010, dep. 2011, Rv. 249829; Sez. 2, n. 26100 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 276107).

Nel caso in esame, come dedotto dal difensore, l'istanza di rinvio è stata inviata a mezzo fax, sicché è inammissibile.

Ad ogni modo, pur a volere ritenere (in linea con Sez.

F, n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307 - 01) che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, deve rilevarsi che tale tesi è stata sempre accompagnata dalla precisazione che l'utilizzo del fax, non previsto dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Onere che, nel caso in esame, non è stato adempiuto dal difensore, le cui condizioni di salute (per come indicate dal medesimo), non erano tali da impedire - anche magari attraverso una interlocuzione con la cancelleria - la verifica sulla conoscenza dell'istanza.

3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente, sono privi di specificità al cospetto delle argomentazioni della Corte d'appello, scevre da vizi, sindacabili in questa sede.

Secondo la ricostruzione dei fatti, operata nelle sentenze di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle risultanze delle telecamere di sorveglianza, l'imputato aveva minacciosamente chiesto ed ottenuto dalla vittima la consegna di denaro e delle chiavi del proprio scooter, avendo preteso di essere indennizzato di una perdita di provvigione, conseguente al fatto che la persona offesa, precedentemente dimostratasi interessata all'acquisto di una vettura dalla concessionaria presso cui l'imputato prestava una sorta di collaborazione, aveva successivamente cambiato idea, non ponendo in essere l'acquisto.

A fronte di siffatto accertamento correttamente la Corte territoriale ha qualificato i fatti come estorsione in luogo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, difettando una pretesa del ricorrente tutelabile in giudizio, in quanto la parte civile aveva esercitato la sua libera scelta di non procedere all'acquisto del veicolo.

Del pari, non si ravvisano vizi nella motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di audizione del teste Rovinelli, atteso che la questione relativa alla necessità di sostituzione di parti meccaniche sul veicolo era priva di rilevanza.

4. Anche l'ultimo motivo è privo di specificità.

Nel negare le attenuanti generiche, stante "il difetto di elementi di meritevolezza in capo, peraltro, a soggetto gravato da plurimi precedenti" (v. ultima pagina della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo.

5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile — della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EAPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 5 maggio 1972 avverso la sentenza n. 1998/2021, emessa il 26 novembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 5 dicembre 2018 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza e/o erronea applicazione della legge, per non avere la Corte di appello preso in considerazione l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore con allegata certificazione medica, inviata a mezzo fax il giorno precedente l'udienza e pervenuta il giorno stesso dell'udienza. Le condizioni di salute del difensore (stato febbrile e disturbi gastrointestinali), insorte improvvisamente ed inevitabilmente, sarebbero state tali da impedire una qualsiasi attivazione da parte del difensore medesimo, al fine di verificare che l'istanza fosse pervenuta a conoscenza del destinatario; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la nuova audizione del teste Rovinelli in merito ai lavori da effettuarsi ed effettuati sull'autovettura; 2.3 vizi della motivazione, per non avere qualificato i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la pretesa dell'imputato sarebbe stata legittima a fronte dei lavori, eseguiti sull'autovettura, e della promessa di pagamento degli stessi da parte della persona offesa; 2.4 vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, nonostante la promessa di pagamento dei lavori da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 29182 del 18/09/2020, Rv. 279812 - 01) ha già avuto modo di affermare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento documentato da certificato medico, inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen., che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste, rivolte al giudice, mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria (cfr., Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010, dep. 2011, Rv. 249829; Sez. 2, n. 26100 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 276107). Nel caso in esame, come dedotto dal difensore, l'istanza di rinvio è stata inviata a mezzo fax, sicché è inammissibile. Ad ogni modo, pur a volere ritenere (in linea con Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307 - 01) che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, deve rilevarsi che tale tesi è stata sempre accompagnata dalla precisazione che l'utilizzo del fax, non previsto dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Onere che, nel caso in esame, non è stato adempiuto dal difensore, le cui condizioni di salute (per come indicate dal medesimo), non erano tali da impedire - anche magari attraverso una interlocuzione con la cancelleria - la verifica sulla conoscenza dell'istanza. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente, sono privi di specificità al cospetto delle argomentazioni della Corte d'appello, scevre da vizi, sindacabili in questa sede. Secondo la ricostruzione dei fatti, operata nelle sentenze di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle risultanze delle telecamere di sorveglianza, l'imputato aveva minacciosamente chiesto ed ottenuto dalla vittima la consegna di denaro e delle chiavi del proprio scooter, avendo preteso di essere indennizzato di una perdita di provvigione, conseguente al fatto che la persona offesa, precedentemente dimostratasi interessata all'acquisto di una vettura dalla concessionaria presso cui l'imputato prestava una sorta di collaborazione, aveva successivamente cambiato idea, non ponendo in essere l'acquisto. A fronte di siffatto accertamento correttamente la Corte territoriale ha qualificato i fatti come estorsione in luogo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, difettando una pretesa del ricorrente tutelabile in giudizio, in quanto la parte civile aveva esercitato la sua libera scelta di non procedere all'acquisto del veicolo. Del pari, non si ravvisano vizi nella motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di audizione del teste Rovinelli, atteso che la questione relativa alla necessità di sostituzione di parti meccaniche sul veicolo era priva di rilevanza. 4. Anche l'ultimo motivo è privo di specificità. Nel negare le attenuanti generiche, stante "il difetto di elementi di meritevolezza in capo, peraltro, a soggetto gravato da plurimi precedenti" (v. ultima pagina della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo. 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile — della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso
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