CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in atti, con domicilio eletto in Roma, via Ostiense, n. 81, pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -ControAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;-intimata –per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 3965/2019 depositata il 30/10/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;Numero registro generale 19849/2020Numero sezionale 4888/2026Numero di raccolta generale 20002/2026letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoData pubblicazione 15/06/2026Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;1.Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabriaaccoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avversola sentenza n. 215/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaroche aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi diaccertamento per II.DD. ed IVA 2009/2011.2.La CTR osservava in particolare che: -la sentenza appellata era affetta daldenunciato vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente); -i rilieviprobatoria da parte della contribuente; -che ugualmente era fondata la ripresaIVA, non potendosi fare applicazione da parte della contribuente del regimespeciale dell' "inversione contabile" (c.d. reverse charge), in ragione del fatto,che accertava, della mancanza del titolo di purezza dell'oro commerciato dallaManduca, che doveva essere considerato quale "usato" e non "da investimento".3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuentededucendo cinque motivi.4.L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.5.All’udienza del 13 ottobre 2022, a seguito di riconvocazione del 9 novembre2022, con ordinanza interlocutoria depositata il 15 dicembre 2022, la causaveniva rinviata a nuovo ruolo assegnando alla parte termine di sessanta giornidalla comunicazione della ordinanza per il deposito del duplicato dell’avviso diricevimento della notifica del ricorso avvenuta tramite ufficiale giudiziario amezzo posta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione permancata prova del perfezionamento della relativa notifica.Numero registro generale 19849/2020Numero sezionale 4888/2026Numero di raccolta generale 20002/20261.1.Questa Corte ha consolidatamente affermato che «La produzione dell'avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso percassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensidell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dànotizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della provadell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso nonallegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto finoall'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio larelazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanzadella corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se nonnotificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2,c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed inassenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione èinammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per ildeposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione exart. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza oall'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimessoin termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo laprova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedereall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quantostabilito dall'art. 6, comma 1, della L. n. 890 del 1982» (tra le molte, da ultimo,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 - 01).1.2.Dandosi seguito a tale principio di diritto, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aseguito di riconvocazione il 9 novembre 2022, con ordinanza interlocutoriadepositata in data 15.12.2022, questa Corte - rilevato che la notifica del ricorsoera avvenuta tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta con l’invio diraccomandata con avviso di ricevimento, non prodotto per quella udienza dallaricorrente e avendo il difensore di quest’ultima fatto presente in quella sede diavere depositato prima della stessa la richiesta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delduplicato di tale atto - ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando allaNumero registro generale 19849/2020Numero sezionale 4888/2026Numero di raccolta generale 20002/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza(avvenuta via pec, all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario in data15.12.2022) per il deposito del duplicato dell’avviso di ricevimento della notificadel ricorso.1.3.Non risultando depositato agli atti a cura della ricorrente detto documento,in mancanza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso percassazione, lo stesso va dichiarato inammissibile.2.Nulla spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia delleentrate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 11 giugno 2026Il PresidenteLucio Luciotti