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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02711/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n.

R.G. 28743 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.1954/13/20 depositata i n data 2 1 / 0 4 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 22 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:rimborso– sisma Sicilia– aiuti di Stato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la contribuente società, allora costituita nella forma della s.n.c., ricorrevaavverso il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza dirimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso ; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorr e a questaCorte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; - l a società contribuente è rimasta intimata ; - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 15 luglio 2022, p arte ricorrente ha provveduto tempestivamente alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione , con consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, in data 5 settembre 2022,che ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale anorma dell ’art. 149 cod. proc. civ. ; Consideratoche: - il collegio ritiene opportuno rinviare nuovamente la causa a nuovo ruolo,non essendo stato restituito l’avviso di ricevimento in tempo utile perla sua produzione, affinché possa richiedersene il duplicato al fine di verificarela corretta instaurazione d el contraddittorio; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo, per quanto indicato in motivazione, disponendola trasmissione degli atti alla s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 28743 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.1954/13/20 depositata i n data 2 1 / 0 4 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 22 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:rimborso– sisma Sicilia– aiuti di Stato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la contribuente società, allora costituita nella forma della s.n.c., ricorrevaavverso il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza dirimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso ; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorr e a questaCorte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; - l a società contribuente è rimasta intimata ; - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 15 luglio 2022, p arte ricorrente ha provveduto tempestivamente alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione , con consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, in data 5 settembre 2022,che ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale anorma dell ’art. 149 cod. proc. civ. ; Consideratoche: - il collegio ritiene opportuno rinviare nuovamente la causa a nuovo ruolo,non essendo stato restituito l’avviso di ricevimento in tempo utile perla sua produzione, affinché possa richiedersene il duplicato al fine di verificarela corretta instaurazione d el contraddittorio; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo, per quanto indicato in motivazione, disponendola trasmissione degli atti alla s
Sentenza Cassazione n. 02711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris