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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 02724/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28905/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liq., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Como, nonchè [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il quale sono ivi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini n. 3 come da procura in atti; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte controricorrente - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1323/18 del 27/3/18; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] srl in liq. ed i sigg.

Molteni su indicati hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi due avvisi di liquidazione (nn. 2015/ORA/00006 e 2015/ORA/00007) loro notificati dall’ Agenzia delle Entrate per imposta proporzionale di registro sulla seguente operazione, dall’ufficio unitariamente qualificata, ex art.20 d.P.R. 131/86, in termini di cessione aziendale: - contratto n. 8591 del 27.12.2012, denominato dalle parti ‘atto di fusione’ ma caratterizzato da una concatenazione di atti (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] srl) asseritamente evidenziante un'unica fattispecie a formazione progressiva e produttiva dell'unico effetto giuridico di cessione aziendale; - contratto n. 8768 del 29 dicembre 2012 di analogo contenuto e finalità sostanziale (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] srl).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non era condivisibile la motivazione del primo giudice, secondo cui gli avvisi di liquidazione in questione dovevano ritenersi nulli per omesso preventivo contraddittorio da parte dell'ufficio accertatore; - l'articolo 20 d.P.R. 131/86 operava sul piano della qualificazione dell'atto secondo criteri di sostanza, dal momento che, in caso di pluralità di atti F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 non contestuali, doveva essere attribuita preminenza alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti; sicché, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale, era possibile valutare, ai sensi dell'articolo 1362 secondo comma codice civile, anche circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (così la giurisprudenza di legittimità in materia). §

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla decadenza nella quale l'ufficio accertatore era incorso notificando i due avvisi di liquidazione a partire dal 1^ dicembre 2015 e, pertanto, oltre il termine di tre anni ex articolo 76 d.P.R. 131/86 decorrenti dalla data di registrazione degli atti iniziali (nn.7 e 28, del marzo e novembre 2012).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 d.P.R. 131/86.

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] dato illegittimamente ingresso ad un procedimento di riqualificazione dell'atto basato sul collegamento negoziale con atti esterni e, per giunta, in ragione dei presunti suoi effetti economici e non strettamente giuridici. §

3. Ha resistito con controricorso l’ Agenzia delle Entrate.

Con memoria 20 dicembre 2021 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che l'amministrazione finanziaria, in sede di accoglimento di due istanze di parte contribuente, ha disposto l'annullamento in autotutela di entrambi gli avvisi di liquidazione opposti, come da comunicazioni del 26 e 30 novembre 2021, allegate; ha quindi rimesso a questa Corte la decisione circa la condanna alle spese dell'ufficio stante le modalità e la tempistica di comunicazione dell'autotutela medesima.

F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Analoga istanza di dichiarazione estintiva per cessata materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela è stata depositata dalla ricorrente agenzia delle entrate in data 10.1.2022. §

4. Atteso l’avvenuto annullamento, in sede di autotutela, degli atti impositivi opposti ed il conseguente venir meno delle ragioni del contendere, il giudizio va dichiarato estinto.

Quanto alle spese di causa, se ne ritiene – pur in considerazione dell’avvenuto accoglimento soltanto in limine delle due istanze di autoannullamento da parte dell’Amm.ne – la compensazione integrale, stante la complessità e sopravvenienza in corso di lite del mutato contesto normativo e giurisprudenziale (anche costituzionale) relativo all’art.20 d.P.R. 131/86.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28905/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liq., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Como, nonchè [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il quale sono ivi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini n. 3 come da procura in atti; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte controricorrente - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1323/18 del 27/3/18; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] srl in liq. ed i sigg. Molteni su indicati hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi due avvisi di liquidazione (nn. 2015/ORA/00006 e 2015/ORA/00007) loro notificati dall’ Agenzia delle Entrate per imposta proporzionale di registro sulla seguente operazione, dall’ufficio unitariamente qualificata, ex art.20 d.P.R. 131/86, in termini di cessione aziendale: - contratto n. 8591 del 27.12.2012, denominato dalle parti ‘atto di fusione’ ma caratterizzato da una concatenazione di atti (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] srl) asseritamente evidenziante un'unica fattispecie a formazione progressiva e produttiva dell'unico effetto giuridico di cessione aziendale; - contratto n. 8768 del 29 dicembre 2012 di analogo contenuto e finalità sostanziale (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] srl). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non era condivisibile la motivazione del primo giudice, secondo cui gli avvisi di liquidazione in questione dovevano ritenersi nulli per omesso preventivo contraddittorio da parte dell'ufficio accertatore; - l'articolo 20 d.P.R. 131/86 operava sul piano della qualificazione dell'atto secondo criteri di sostanza, dal momento che, in caso di pluralità di atti F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 non contestuali, doveva essere attribuita preminenza alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti; sicché, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale, era possibile valutare, ai sensi dell'articolo 1362 secondo comma codice civile, anche circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (così la giurisprudenza di legittimità in materia). § 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla decadenza nella quale l'ufficio accertatore era incorso notificando i due avvisi di liquidazione a partire dal 1^ dicembre 2015 e, pertanto, oltre il termine di tre anni ex articolo 76 d.P.R. 131/86 decorrenti dalla data di registrazione degli atti iniziali (nn.7 e 28, del marzo e novembre 2012). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 d.P.R. 131/86. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] dato illegittimamente ingresso ad un procedimento di riqualificazione dell'atto basato sul collegamento negoziale con atti esterni e, per giunta, in ragione dei presunti suoi effetti economici e non strettamente giuridici. § 3. Ha resistito con controricorso l’ Agenzia delle Entrate. Con memoria 20 dicembre 2021 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che l'amministrazione finanziaria, in sede di accoglimento di due istanze di parte contribuente, ha disposto l'annullamento in autotutela di entrambi gli avvisi di liquidazione opposti, come da comunicazioni del 26 e 30 novembre 2021, allegate; ha quindi rimesso a questa Corte la decisione circa la condanna alle spese dell'ufficio stante le modalità e la tempistica di comunicazione dell'autotutela medesima. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28905/2018 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 2724/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Analoga istanza di dichiarazione estintiva per cessata materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela è stata depositata dalla ricorrente agenzia delle entrate in data 10.1.2022. § 4. Atteso l’avvenuto annullamento, in sede di autotutela, degli atti impositivi opposti ed il conseguente venir meno delle ragioni del contendere, il giudizio va dichiarato estinto. Quanto alle spese di causa, se ne ritiene – pur in considerazione dell’avvenuto accoglimento soltanto in limine delle due istanze di autoannullamento da parte dell’Amm.ne – la compensazione integrale, stante la complessità e sopravvenienza in corso di lite del mutato contesto normativo e giurisprudenziale (anche costituzionale) relativo all’art.20 d.P.R. 131/86. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 02724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris