CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di quella emessa in data 30 settembre 2021 dal Tribunale di Ancona con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 28 febbraio 2019 dal locale Tribunale, ín parziale riforma della decisione, ritenuta la contestualità della condotta oppositiva qualificabile per entrambi i capi unitariamente nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che a mezzo del difensore deduce violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato in entrambi i gradi di giudizio dovendosi escludere ogni effettiva conoscenza del processo da parte dello stesso imputato, assistito da difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio, con il quale l'imputato non ha mai instaurato alcun rapporto professionale ed essendosi già eccepita la nullità del relativo verbale di elezione di domicilio per mancata assistenza di un interprete all'indagato alloglotta. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Ammissibile è la questione proposta per la prima volta in sede di legittimità secondo il condivisibile principio secondo il quale nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315) in applicazione del principio di recente sancito dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 3. Nella specie, alcun elemento v'è in atti che dia prova della instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato - che risulta aver eletto domicilio presso il predetto difensore e presso il quale è stata quindi disposta la notifica del decreto di citazione per entrambi i gradi di giudizio - tale da giustificare l'avvenuta conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico o, comunque, che vi sia prova della sua volontaria sottrazione al giudizio e, pertanto, legittima la sua dichiarazione di assenza. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e di quella emessa in data 28 febbraio 2019 dal Tribunale di Ancona con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Ancona in data 28/02/2019 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di