CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 16245/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10266/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33, presso il suo studio. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 149/2022 depositata il 31/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di Palermo la sorella [OSCURATO:PERSONA], adducendo di averle conferito una procura generale in data 2 maggio 1978 per la gestione del suo patrimonio e che essi, insieme, avevano convenuto il Comune di Trappeto per il pagamento di un’indennità di esproprio; allegava a fondamento della domanda, che la sorella, incassata l’intera somma, non gli aveva corrisposto la metà a lui spettante. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità nel novembre 1978 e che tale rinuncia faceva venire meno la validità della procura generale. 2. Appellata la pronuncia, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello, con sentenza del 23 giugno 2017 che veniva impugnata in Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e da questa Corte cassata con rinvio con ordinanza n. 24306/2019. 2.1. Riassunto il giudizio, con sentenza del 31 gennaio 2022 la Corte d’Appello di Palermo, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1.Il ricorso attiene alla materia successoria, per cui deve essere trasmesso alla Seconda Sezione Civile di questa Corte, competente tabellarmente. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sez