CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 05409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28953/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G . D'AREZZO N 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -ricorrente- contro A.T.E.R.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 919/2018 pubblicata il05/04/2018, R.G. n. 1929/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , premesso di aver stipulato il 19.9.2002 con l’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Frosinone, quale dirigente dell’Area Amministrativa, un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo, contratto al quale aveva fatto seguito un ulteriore periodo di lavoro di tre mesi dopo la scadenza del 20.9.2007, convenne l’ente innanzi al Tribunale della città per sentir dichiarare l’illegittimità del termine e della proroga, con accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio del rapporto e condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 30.12.2007 alla richiesta reintegrazione; in ogni caso, denunciata l’invalidità della sua estromissione, chiese altresì la condanna della convenuta Azienda al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti delle Imprese dei [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, lamentato un demansionamento a decorrere dal luglio 2006, richiese il risarcimento del danno alla professionalità ed esistenziale, oltre che la condanna al pagamento di somme rivendicate a titolo retributivo per incarichi svolti non ricompresi nelle funzioni oggetto del contratto; 2. il Tribunale adito accolse solo parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di euro 8.963,43, quale compenso, a titolo equitativo, per l’espletamento di incarichi aggiuntivi affidati allo Scerrato nel corso del rapporto di lavoro, rigettando ogni altra pretesa; 3.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello principale dello Scerrato e, in accoglimento di quello incidentale dell’ATER, ha rigettato anche le domande del dirigente accolte in primo grado, condannandolo alla restituzione della somma di euro 15.275,62, oltre accessori e spese del doppio grado; 4. la Corte territoriale, in sintesi, ha innanzi tutto respinto i motivi di gravame concernenti la dedotta nullità del termine apposto al contratto di lavoro dirigenziale e della sua proroga, richiamando a sostegno Cass. n. 17010 del 2017 e condividendo per il resto gli assunti del primo giudice; in particolare ha confermato la “irrilevanza delle deduzioni attoree relative alla circostanza che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta mansioni diverse, aggiuntive e/o sostitutive, rispetto a quelle definite al momento dell’assunzione”; per quanto riguarda il capo di domanda concernente il demansionamento, la Corte, richiamato il principio secondo cui il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ha argomentato che, “correttamente, nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato, senza che l’appellante abbia mosso alcuna specifica censura, che la permanenza in capo all’attore di funzioni dirigenziali imponeva al ricorrente di chiarire specificamente in cosa sarebbe consistito il vulnus alla professionalità ed esistenziale da lui asseritamente subito e di provare in maniera rigorosa il danno in ipotesi subito. Ma, sul punto, il ricorrente non è andato oltre generiche allegazioni”; la Corte territoriale, infine,ha respinto tutte le pretese dello Scerrato circa compensi per incarichi asseritamente svolti al di fuori dell’oggetto del contratto stipulato tra le parti, richiamando “il principio della cd. onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare, del personale con qualifica dirigenziale”; 5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito l’ATER di Frosinone con controricorso, illustrato anche da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367, 2126, 1419, comma 2, c.c. nonché degli artt. 1 e 10, comma 4, d. lgs. n. 368/2001, degli artt. 15 e 19 della legge regionale n. 25/96, degli artt. 2 e 30 del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali e della direttiva 1999/70/CE”; si deduce che, “seppure al contratto di lavoro dirigenziale non è applicabile la disciplina sanzionatoria del d. lgs. n. 368 del 2001, purtuttavia, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua del principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato anche dirigenziale è normalmente a tempo indeterminato, all’illegittimità del termine perché superiore al limite previsto dalla legge ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola el’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”; con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui alla censura che precede; si sostiene la tesi secondo cui “il contratto inizialmente sottoscritto tra le parti, che aveva una determinata causa e oggetto (direzione area amministrativa), ad un certo punto è venuto meno ed è stato sostituito da un contratto avente causa e oggetto completamente diversi per il quale non è stata pattuita alcuna apposizione del termine e, quindi, deve essere considerato a tempo indeterminato in virtù del principio generale di applicazione di tale forma contrattuale in mancanza di espressa pattuizione contraria tra le parti”; col terzo mezzo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt.2093, 2103, 2129, 2697 c.c., 112 c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell’art. 109 del d. lgs n. 267/2000, dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali”; si eccepisce che la Corte territoriale avrebbe respinto il motivo di gravame riguardante il dedotto demansionamento sul presupposto errato dell’esistenza tra le parti di un rapporto di pubblico impiego, trascurando di considerare che l’ATER di Frosinone è un ente pubblico economico al quale è applicabile la disciplina privatistica; col quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt.2093, 2103, 2129, 2697 c.c., 112 c.p.c., degli artt. 2 e 16 L.R. n. 30/2002, dell’art. 109 del d. lgs n. 267/2000, degli artt. 13 e 24 del d. lgs. n. 165/2001, del CCNL dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, del CCNL dirigenti [OSCURATO:PERSONA] locali”; si critica la sentenza impugnata per avere respinto le domande concernenti i compensi pretesi per incarichi diversi da quelli oggetto del contratto dirigenziale considerando erroneamente il rapporto di lavoro in contesa come un rapporto di pubblico impiego; 2.il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata è esplicitamente conforme sul punto alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 17010 del 2017; conf. Cass. n. 21318 del 2019; Cass. n. 4037 del 2021; Cass. n. 40398 del 2021, alle quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); tali precedenti, senza negare l’applicabilità della direttiva 1999/70/CE al rapporto di lavoro dirigenziale (da ultimo v. Cass. n. 13066 del 2022), hanno chiarito come, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 si interpreti nel senso che il limite quinquennale ivi previsto è da riferire non al termine finale massimo entro il quale devono essere contenuti il rapporto ed eventuali proroghe o rinnovi, bensì al vincolo di durata massima del singolo contratto a termine avuto riguardo al suo momento genetico, senza che, in caso di superamento dell’originario termine, operi automaticamente la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; quanto all’istanza, avanzata in ricorso in via subordinata, di rimessione alla Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale per asserito contrasto dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368 del 2001, con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla Direttiva 1999/70/CE, Cass. n. 17010/2017 cit. (alla quale si rinvia integralmente anche per questo aspetto) ha già disatteso analoga richiesta argomentando - sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria che pone tra le ragioni oggettive idonee a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine la particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati stipulati i contratti in questione, ovvero le caratteristiche ad esse inerenti, salvo poi verificare in fatto che gli stessi non vengano utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli -che le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro del dirigente privato, che si qualificano per la natura eminentemente fiduciaria dei compiti da questi svolti, per il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell'organizzazione aziendale, per la speciale disciplina legale e contrattuale cui è sottoposto, possono connotarsi come ragioni obiettive in linea con la clausola 5, par. 1, lett. a), dell’accordo quadro citato; nel caso di specie è, poi, dirimente osservare che la questione pregiudiziale adombrata dal ricorrente risulta, per le circostanze fattuali in cui è maturata la controversia, priva di decisiva rilevanza, atteso che la prosecuzione del rapporto di lavoro per tre mesi oltre l’originario termine quinquennale è avvenuta non per soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’Azienda quanto piuttosto per consentire una selezione pubblica volta alla copertura del posto; 3. parimenti non merita condivisione la se conda censura; invero, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); il motivo all’attenzione del Collegio è privo di adeguata specificità perché, esclusa l’applicabilità al rapporto di lavoro dirigenziale del d.lgs. n. 368 del 2001, non viene individuata la norma di diritto positivo in base alla quale l’eventuale svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli espressamente pattuiti nel contratto stipulato tra le parti, possa dare luogo ad una conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato; 4. sono, invece, fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso nei sensi espressi dalla motivazione che segue; la Corte territoriale, infatti, ha respinto le pretese attoree relative al dedotto demansionamento, oltre che ai compensi ulteriori per incarichi diversi da quello oggetto del contratto dirigenziale sottoscritto tra le parti, sull’errato assunto che nella specie, tra le parti, ricorresse un rapporto di lavoro dirigenziale assoggettato alla disciplina pubblicistica; tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] n. 30/2002 ha definito le [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] come enti pubblici di natura economica strumentali della Regione (articolo 2, comma 3), disciplinando in conformità alla nuova configurazione la gestione economico-finanziaria (articolo 14) e le fonti di finanziamento (articolo 20); parallelamente alla anzidetta trasformazione, è stata disposta la applicazione per il personale dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA e per il personale dirigente del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (articolo 16 Legge Regionale citata); la riconosciutanatura di Ente pubblico economico dell’ATER di Frosinone implica la sua soggezione alla disciplina privatistica, fatte salve le attività che discendono dalla potestà autoritativa dell'ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica (Cass. n. 2485 del 2021), ipotesi non ricorrente nella specie; 5.conclusivamente, respinti i primi due motivi di ricorso, devono essere accolti il terzo e il quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo e il quartomotivo di ricorso, rigetta nel resto. Ca