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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34583/2023

Testo disponibile della fonte

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igliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.1286/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2306/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1286 /20 2 3 [OSCURATO:PERSONA].p.a. - d 'ora in poi , RDS - c onveniva nel 2014 davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. p er ottenerne la condanna a corrisponderle la somma di euro 594.145,80 o la diversa somma di giustizia quale rimborso del 50% di quanto fatturato dal 2004 al 2010 per le utenze ai sensi dell'articolo 11 l.67/1987 come modificato dall'articolo 7 l. 250 / 1991 .

Controparte si costituiva resistendo ed eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17812 / 2017 , riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano,davanti al quale la causa veniva riassunta.

Si pervenivacosì alla sentenza dell' 11 agosto 2020 , con cui il T ribunale di Milano rigettava ogni domanda attorea.

RDSproponeva appello , c ui controparte resisteva , e che la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2022,rigettava.

RDS ha presentato ricorso , sulla base di quattro motivi , illustrati anche con memoria;si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 28l. 5 agosto 1981 n. 416, 11 l. 25 f ebbraio 1987 n. 67 , 1, 2 e 4 DPCM 410/1987, 4 d.p.r. 49/1983, 4, comma 6, l. 350 / 2003 e 12 prel.

Il giudice d'appello avrebbe errato -come il primo giudice - affermando che , per ottenere il beneficio annuo di riduzione tariffaria,RDS avrebbe dovuto non solo trasmettere entro i termini previsti la documentazione necessaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione - qui [OSCURATO:SOCIETA] - la medesima domanda “ corredata dalla documentazione specificamente elencata all'art. 2 D.P.C.M.410 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

Ad avviso di RDSnon sussisteva un suo obbligo di inviare la documentazione al gestore della telefonia: l'articolo 1 DPCM 410 / 1987 prevede soltanto di trasmettergli la copia della domanda, e la documentazione da produrre “ è disciplinata ed elencata” soloall'articolo 2 del decreto .

Inoltre si critica il giudice d'appello(pagine 18- 20 del ricorso ) anche per avere ritenuto escluso dall'agevolazione tariffaria “il canone periodico per i servizi di fonia non costituente tariffa in senso tecnico ” nelle pagine 15 - 16 della sentenza, opponendo che l'articolo 28 l. 415 / 1981 non p r eve de distinzioni al riguardo.

2. Con il secondo motivo RDS lamenta , in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione quanto alla “accertata natura dirimente della mancata risposta alle richiestedi invio della documentazione formulate da [OSCURATO:SOCIETA]”.

La motivazione, alla luce di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 , ad avviso della ricorrente sarebbe palesemente insufficiente, illogica e meramente apparente , avendo il giudice d'appello, “per giungere alle sue drastiche conclusioni”, ritenuto sufficiente la mancata risposta di RDSalle richieste di invio di documentazione derivate da [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2009 e 2010.

Viene trascritto l'ampio passo della sentenza ( pagin e 13 - 14 ) in cui il giudice d'appello evidenzia come RDS n o n a vrebbe adempiuto i suoi oneri quanto alle richieste per gli anni in questione, opponendovi l'elenco di documenti prodotti con l'atto di citazione di primo grado(istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri e decreti d'accoglimento di quest'ultima) e allegati pure all'atto d'appello, e argomentando poi sui decreti di ammissione al beneficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sugli affari economici e organizzativi correlati,censurando al riguardo la sentenza d'appello.

3. Con il terzo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729, 2730c.c., 115, 116, 62, 194 e 198 c.p.c.

Si sostiene che il giudice d'appello abbia gravato RDS di oneri che non le spettavano,traendone poi il rigetto delle sue legittime richieste.

Ritornando- con l'aggiunta della parte finale , ove il giudicante afferma che le inerzie probatorie dell'attuale ricorrente non avrebbero potuto sopperirsi disponendo una consulenza tecnica d'ufficio- al passo fattuale richiamato nel motivo precedente ( pagine 13 - 14 della sentenza ), si ribadisce che non vi sarebbe stato obbligo di legge ad allegare la documentazione alla copia della domanda inviata al gestore e che sarebbe stato provato l'adempimento di tutti gli oneri di comunicazione dell ’ a m missione di RDS al beneficio da parte del “soggetto che vi era tenuto”, cioè la Presidenza del C onsiglio dei M inistri - [OSCURATO:PERSONA].

Si contestano inoltre alcuni elementi del suddetto passo per sostenere che il giudice d'appello avrebbe violato le norme relative alle presunzioni(articoli 2729 e 2730 c.c.) n onché gli articoli 115 e 116 c.p.c. n el non ritenere [OSCURATO:SOCIETA] informata dei decreti ammissivi pronunciati dalla Presidenza del C onsiglio .

Ancora, sarebbe contrario “ ai principi e alle regole citate ” l'avere l a c orte territoriale ritenuta la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio inammissibile perché esplorativa.

Infine, sarebbe ancora contrari a “ ai principi e alle regole ” una frase asseritamente rinvenibile nella motivazione con cui il giudice d'appello avrebbe ammesso che [OSCURATO:SOCIETA] riconobbe di dovere la somma di euro 101.576,66(si cita anche un passo della comparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:SOCIETA]) ma nonostante ciò avrebbe poi rigettato completamente la domanda di RDS. 4.Il contenuto, assai elaborato ed ictu oculi complesso , dei motivi presentati dalla ricorrente e l'assenza di precedenti specifici giustificanola rimessione della presente causa alla pubblica udie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.1286/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2306/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1286 /20 2 3 [OSCURATO:PERSONA].p.a. - d 'ora in poi , RDS - c onveniva nel 2014 davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. p er ottenerne la condanna a corrisponderle la somma di euro 594.145,80 o la diversa somma di giustizia quale rimborso del 50% di quanto fatturato dal 2004 al 2010 per le utenze ai sensi dell'articolo 11 l.67/1987 come modificato dall'articolo 7 l. 250 / 1991 . Controparte si costituiva resistendo ed eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17812 / 2017 , riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano,davanti al quale la causa veniva riassunta. Si pervenivacosì alla sentenza dell' 11 agosto 2020 , con cui il T ribunale di Milano rigettava ogni domanda attorea. RDSproponeva appello , c ui controparte resisteva , e che la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2022,rigettava. RDS ha presentato ricorso , sulla base di quattro motivi , illustrati anche con memoria;si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 28l. 5 agosto 1981 n. 416, 11 l. 25 f ebbraio 1987 n. 67 , 1, 2 e 4 DPCM 410/1987, 4 d.p.r. 49/1983, 4, comma 6, l. 350 / 2003 e 12 prel. Il giudice d'appello avrebbe errato -come il primo giudice - affermando che , per ottenere il beneficio annuo di riduzione tariffaria,RDS avrebbe dovuto non solo trasmettere entro i termini previsti la documentazione necessaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione - qui [OSCURATO:SOCIETA] - la medesima domanda “ corredata dalla documentazione specificamente elencata all'art. 2 D.P.C.M.410 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Ad avviso di RDSnon sussisteva un suo obbligo di inviare la documentazione al gestore della telefonia: l'articolo 1 DPCM 410 / 1987 prevede soltanto di trasmettergli la copia della domanda, e la documentazione da produrre “ è disciplinata ed elencata” soloall'articolo 2 del decreto . Inoltre si critica il giudice d'appello(pagine 18- 20 del ricorso ) anche per avere ritenuto escluso dall'agevolazione tariffaria “il canone periodico per i servizi di fonia non costituente tariffa in senso tecnico ” nelle pagine 15 - 16 della sentenza, opponendo che l'articolo 28 l. 415 / 1981 non p r eve de distinzioni al riguardo. 2. Con il secondo motivo RDS lamenta , in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione quanto alla “accertata natura dirimente della mancata risposta alle richiestedi invio della documentazione formulate da [OSCURATO:SOCIETA]”. La motivazione, alla luce di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 , ad avviso della ricorrente sarebbe palesemente insufficiente, illogica e meramente apparente , avendo il giudice d'appello, “per giungere alle sue drastiche conclusioni”, ritenuto sufficiente la mancata risposta di RDSalle richieste di invio di documentazione derivate da [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2009 e 2010. Viene trascritto l'ampio passo della sentenza ( pagin e 13 - 14 ) in cui il giudice d'appello evidenzia come RDS n o n a vrebbe adempiuto i suoi oneri quanto alle richieste per gli anni in questione, opponendovi l'elenco di documenti prodotti con l'atto di citazione di primo grado(istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri e decreti d'accoglimento di quest'ultima) e allegati pure all'atto d'appello, e argomentando poi sui decreti di ammissione al beneficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sugli affari economici e organizzativi correlati,censurando al riguardo la sentenza d'appello. 3. Con il terzo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729, 2730c.c., 115, 116, 62, 194 e 198 c.p.c. Si sostiene che il giudice d'appello abbia gravato RDS di oneri che non le spettavano,traendone poi il rigetto delle sue legittime richieste. Ritornando- con l'aggiunta della parte finale , ove il giudicante afferma che le inerzie probatorie dell'attuale ricorrente non avrebbero potuto sopperirsi disponendo una consulenza tecnica d'ufficio- al passo fattuale richiamato nel motivo precedente ( pagine 13 - 14 della sentenza ), si ribadisce che non vi sarebbe stato obbligo di legge ad allegare la documentazione alla copia della domanda inviata al gestore e che sarebbe stato provato l'adempimento di tutti gli oneri di comunicazione dell ’ a m missione di RDS al beneficio da parte del “soggetto che vi era tenuto”, cioè la Presidenza del C onsiglio dei M inistri - [OSCURATO:PERSONA]. Si contestano inoltre alcuni elementi del suddetto passo per sostenere che il giudice d'appello avrebbe violato le norme relative alle presunzioni(articoli 2729 e 2730 c.c.) n onché gli articoli 115 e 116 c.p.c. n el non ritenere [OSCURATO:SOCIETA] informata dei decreti ammissivi pronunciati dalla Presidenza del C onsiglio . Ancora, sarebbe contrario “ ai principi e alle regole citate ” l'avere l a c orte territoriale ritenuta la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio inammissibile perché esplorativa. Infine, sarebbe ancora contrari a “ ai principi e alle regole ” una frase asseritamente rinvenibile nella motivazione con cui il giudice d'appello avrebbe ammesso che [OSCURATO:SOCIETA] riconobbe di dovere la somma di euro 101.576,66(si cita anche un passo della comparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:SOCIETA]) ma nonostante ciò avrebbe poi rigettato completamente la domanda di RDS. 4.Il contenuto, assai elaborato ed ictu oculi complesso , dei motivi presentati dalla ricorrente e l'assenza di precedenti specifici giustificanola rimessione della presente causa alla pubblica udie
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