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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2020, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela, in data 28 giugno 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt.512 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 della CEDU.Secondo la prospettazione difensiva la sentenza di condanna è fondata in modo determinante sulla denuncia sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quindi su di una dichiarazione resa al di fuori del contraddittorio ed acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; l'imputato non ha avuto la possibilità di esaminare il suo accusatore stante il decesso del [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore allo svolgimento del dibattimento.

Secondo la difesa il [OSCURATO:PERSONA] doveva esser escusso, con le forme dell'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 lettera b) cod. proc. pen. per permettere il controesame della persona offesa da parte della difesa.

3. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.

Secondo la ricostruzione difensiva i giudici di merito hanno erroneamente ignorato la documentazione prodotta all'udienza dibattimentale del 28 giugno 2018, detta documentazione dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] nel periodo gennaio 2005-dicembre 2011 vantava crediti per un valore di 600,000 euro circa con conseguente insussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno.

3. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla penale responsabilità dell'imputato.

A giudizio della difesa la motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che l'intercettazione n. 52 comprova come il [OSCURATO:PERSONA] Roberto abbia sollecitato la persona offesa a recarsi in banca per consegnare il denaro al fratello GAETANO, affermazione non corrispondente al tenore letterale della conversazione nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Roberto si è limitato a dire «e se porti i soldi a mio fratello?».

Il ricorrente sottolinea, inoltre, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corpo della querela esclude che il ricorrente fosse a conoscenza dell'attività illecita svolta dal fratello Roberto.

La Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dal 1:este IMPELLIZZERI [OSCURATO:PERSONA] il quale ha escluso di aver individuato la voce del ricorrente tra quelle che hanno partecipato alle conversazioni intercettate dagli inquirenti; la Corte di appello ha reso motivazione contraddittoria ed illogica in relazione al motivo di appello avente ad oggetto l'omessa motivazione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla deposizione del teste IMPELLIZZERI.

4. In data 12 agosto 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., i punti 1), 2) e 4) della memoria ribadiscono le doglianze già addotte con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso in cassazione.

4.1. Con il punto 3) della memoria il ricorrente afferma che la Corte ha ritenuto inattendibili i testi AFENCHEVA e :IMPELLIZZERI con motivazioni risibili e contrarie al contenuto delle rispettive deposizioni.

La donna ha escluso infatti che l'imputato fosse presente a casa del [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle violenze da lui subite mentre il teste IMPELLIZZER1 ha escluso la partecipazione del ricorrente alla conversazione intercettata.

4.2. Con il punto 4) il ricorrente lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha in realtà escluso il coinvolgimento del ricorrente nel reato di usura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso e della memoria conclusiva sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto hanno ad oggetto violazioni di legge dedotte per la prima volta in sede di legittimità, come si evince dalla lettura dell'atto di appello e del riepilogo dei motivi di gravarne riportato a pagina 5 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

2. Gli ulteriori motivi del ricorso sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, e per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Il secondo motivo addotto dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso e nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen. è manifestamente infondato.

Deve esser preliminarmente ricordato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capozio, Rv. 280654 - 01).3.1.

Entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico gli elementi da cui dedurre la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.; i giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] versava in stato di bisogno in quanto disoccupato, sottoposto al pignoramento del quinto dello stipendio e gravato da numerosi esborsi economici non dilazionabili, condizioni che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libertà negoziale in modo assai significativo (cfr. pagina 9 della sentenza di appello e pagg. 10 ed 11 della sentenza di primo grado).

I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisogno non va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie (cfr. in proposito Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162 - 01, Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962- 01).

3.2. La doglianza, inoltre, è generica ed aspecifica nella parte in cui eccepisce la mancata valutazione da parte di giudici di merito della documentazione bancaria prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado; invero il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in quanto il ricorrente è venuto meno all'onere di allegazione o integrale trascrizione di tale documentazione.

Questa Corte ha affermato (e il Collegio condivide l'assunto) che è onere del ricorrente, che lamenti la mancata valutazione di una prova, curare che tale atto sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01, Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073 - 01).

4. Le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso e nei punti 3) e 4) della memoria difensiva sono reiterative di medesime doglianze inerenti l'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Le lamentele addotte dal ricorrente attengono a questioni di fatto inerenti la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dai testi IMPELLIZZERI ed AFENCHEVA nonché del contenuto delle conversazioni intercettate, circostanze che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dai giudici di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni ed illogicità (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Il ricorrente si è limitato, infatti, a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello.

4.1. I giudici di merito hanno, in particolare, valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in maniera logica, congrua e coerente con i rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto cori le dichiarazioni medesime (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

4.2. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto dell'intercettazione n. 52 del 2 novembre 2012, è necessario evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, circostanze non ravvisabili nel caso di specie (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), di conseguenza sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di appello alla pagina 8 della sentenza impugnata.

4.3. Anche la doglianza avente ad oggetto il travisamento della deposizione del teste IMPELLIZZERI è reiterativa e manifestamente infondata; i giudici di appello hanno affermato che quanto riferito dall'IMPELLI2:ZERI in ordine alla mancata individuazione della voce del ricorrente nel corso delle conversazioni intercettate è circostanza logico-fattuale del tutto neutra ed inidonea a dimostrare l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] Gaetano dalla vicenda delittuosa oggetto di giudizio.

Tale motivazione appare conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, in quanto i giudici di appello, dopo aver evidenziato la solidità degli elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dall'esito delle perquisizioni svolte nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], elementi con i quali il ricorso ha sostanzialmente omesso di confrontarsi), hanno correttamente escluso che la mancata partecipazione del ricorrente alle conversazioni intercettate possa depotenziare la portata accusatoria del compendio probatorio utilizzabile per la decisione, anche in considerazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, consapevole dell'instaurazione di una rapporto di natura usuraria tra il fratello ed il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di operare rimanendo «nell'ombra» (vedi pagg. 6, 7, 8, 10 ed 11 della sentenza impugnata).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2020, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela, in data 28 giugno 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt.512 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 della CEDU.Secondo la prospettazione difensiva la sentenza di condanna è fondata in modo determinante sulla denuncia sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quindi su di una dichiarazione resa al di fuori del contraddittorio ed acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; l'imputato non ha avuto la possibilità di esaminare il suo accusatore stante il decesso del [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore allo svolgimento del dibattimento. Secondo la difesa il [OSCURATO:PERSONA] doveva esser escusso, con le forme dell'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 lettera b) cod. proc. pen. per permettere il controesame della persona offesa da parte della difesa. 3. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen. Secondo la ricostruzione difensiva i giudici di merito hanno erroneamente ignorato la documentazione prodotta all'udienza dibattimentale del 28 giugno 2018, detta documentazione dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] nel periodo gennaio 2005-dicembre 2011 vantava crediti per un valore di 600,000 euro circa con conseguente insussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno. 3. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla penale responsabilità dell'imputato. A giudizio della difesa la motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che l'intercettazione n. 52 comprova come il [OSCURATO:PERSONA] Roberto abbia sollecitato la persona offesa a recarsi in banca per consegnare il denaro al fratello GAETANO, affermazione non corrispondente al tenore letterale della conversazione nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Roberto si è limitato a dire «e se porti i soldi a mio fratello?». Il ricorrente sottolinea, inoltre, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corpo della querela esclude che il ricorrente fosse a conoscenza dell'attività illecita svolta dal fratello Roberto. La Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dal 1:este IMPELLIZZERI [OSCURATO:PERSONA] il quale ha escluso di aver individuato la voce del ricorrente tra quelle che hanno partecipato alle conversazioni intercettate dagli inquirenti; la Corte di appello ha reso motivazione contraddittoria ed illogica in relazione al motivo di appello avente ad oggetto l'omessa motivazione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla deposizione del teste IMPELLIZZERI. 4. In data 12 agosto 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., i punti 1), 2) e 4) della memoria ribadiscono le doglianze già addotte con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso in cassazione. 4.1. Con il punto 3) della memoria il ricorrente afferma che la Corte ha ritenuto inattendibili i testi AFENCHEVA e :IMPELLIZZERI con motivazioni risibili e contrarie al contenuto delle rispettive deposizioni. La donna ha escluso infatti che l'imputato fosse presente a casa del [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle violenze da lui subite mentre il teste IMPELLIZZER1 ha escluso la partecipazione del ricorrente alla conversazione intercettata. 4.2. Con il punto 4) il ricorrente lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha in realtà escluso il coinvolgimento del ricorrente nel reato di usura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso e della memoria conclusiva sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto hanno ad oggetto violazioni di legge dedotte per la prima volta in sede di legittimità, come si evince dalla lettura dell'atto di appello e del riepilogo dei motivi di gravarne riportato a pagina 5 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 2. Gli ulteriori motivi del ricorso sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, e per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il secondo motivo addotto dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso e nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Deve esser preliminarmente ricordato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capozio, Rv. 280654 - 01).3.1. Entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico gli elementi da cui dedurre la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.; i giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] versava in stato di bisogno in quanto disoccupato, sottoposto al pignoramento del quinto dello stipendio e gravato da numerosi esborsi economici non dilazionabili, condizioni che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libertà negoziale in modo assai significativo (cfr. pagina 9 della sentenza di appello e pagg. 10 ed 11 della sentenza di primo grado). I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisogno non va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie (cfr. in proposito Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162 - 01, Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962- 01). 3.2. La doglianza, inoltre, è generica ed aspecifica nella parte in cui eccepisce la mancata valutazione da parte di giudici di merito della documentazione bancaria prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado; invero il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in quanto il ricorrente è venuto meno all'onere di allegazione o integrale trascrizione di tale documentazione. Questa Corte ha affermato (e il Collegio condivide l'assunto) che è onere del ricorrente, che lamenti la mancata valutazione di una prova, curare che tale atto sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01, Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073 - 01). 4. Le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso e nei punti 3) e 4) della memoria difensiva sono reiterative di medesime doglianze inerenti l'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Le lamentele addotte dal ricorrente attengono a questioni di fatto inerenti la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dai testi IMPELLIZZERI ed AFENCHEVA nonché del contenuto delle conversazioni intercettate, circostanze che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dai giudici di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni ed illogicità (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Il ricorrente si è limitato, infatti, a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello. 4.1. I giudici di merito hanno, in particolare, valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in maniera logica, congrua e coerente con i rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto cori le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). 4.2. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto dell'intercettazione n. 52 del 2 novembre 2012, è necessario evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, circostanze non ravvisabili nel caso di specie (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), di conseguenza sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di appello alla pagina 8 della sentenza impugnata. 4.3. Anche la doglianza avente ad oggetto il travisamento della deposizione del teste IMPELLIZZERI è reiterativa e manifestamente infondata; i giudici di appello hanno affermato che quanto riferito dall'IMPELLI2:ZERI in ordine alla mancata individuazione della voce del ricorrente nel corso delle conversazioni intercettate è circostanza logico-fattuale del tutto neutra ed inidonea a dimostrare l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] Gaetano dalla vicenda delittuosa oggetto di giudizio. Tale motivazione appare conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, in quanto i giudici di appello, dopo aver evidenziato la solidità degli elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dall'esito delle perquisizioni svolte nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], elementi con i quali il ricorso ha sostanzialmente omesso di confrontarsi), hanno correttamente escluso che la mancata partecipazione del ricorrente alle conversazioni intercettate possa depotenziare la portata accusatoria del compendio probatorio utilizzabile per la decisione, anche in considerazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, consapevole dell'instaurazione di una rapporto di natura usuraria tra il fratello ed il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di operare rimanendo «nell'ombra» (vedi pagg. 6, 7, 8, 10 ed 11 della sentenza impugnata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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