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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36621/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 13/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 4/12/2017, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-bis del d.

Igs. n. 74 del 2000; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 10 bis cit. e 42 e 43 cod. pen. stante la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della situazione di illiquidità ostativa all'adempimento dell'obbligo di versamento; -che con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis cit. per mancata prova del rilascio delle certificazioni delle ritenute necessarie per l'integrazione del reato posto in essere anteriormente alla modifica normativa del 2015; -che con un terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata considerazione della sussistenza dei presupposti della causa di esclusione delle punibilità della speciale tenuità del fatto avendo esaminato la sola eccedenza dell'importo rispetto alla soglia di punibilità senza effettuare una valutazione della condotta nel suo complesso; -- che il primo motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato, richiamando decisioni di legittimità, semplicemente a ridhiamare i principi in terna di obbligo motivaziohale della sentenza di appello senza collegare specificamente tali affermazioni al contenuto della sentenza impugnata e senza tenere conto, conformandovi la doglianza, ai principi più volte espressi da questa Corte secondo cui, tra l'altro, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le altre, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189); --che il secondo motivo è inammissibile a norma dell'art. 606, u. co., cod. proc. pen. non essendo stato posto con i motivi di appello; --che infine il terzo motivo è inammissibile alla luce dei principi posti da questa Corte secondo cui, nei reati assistiti, come quello di specie, da soglia di punibilità, ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, va anzitutto considerata l'entità del superamento, rispetto a tale soglia, dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, solo successivamente, una volta risolto positivamente questo primo passaggio, potendo considerarsi gli ulteriori requisiti indicati dalla norma codicistica (vedi, nel senso che già solo il superamento in misura significativa della soglia preclude 'la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza, Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931 e nel senso che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità di legge in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato già valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (tra le altre, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv.278946); --che nella specie già l'entità del discostamento, dal limite di legge di euro 150.000, per euro 90.000 circa, dell'omesso versamento addebitato, appare incompatibile con una valutazione del fatto in termini di speciale tenuità sicché la valutazione complessiva invocata dal ricorrente appare comunque non operabile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi esclUdere che essa sia ascrlvibile a colpa del ricorixente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Casga delle ammende, dellà somma, equitativaménte fissata, di euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, il 25 giugno 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 13/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 4/12/2017, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-bis del d. Igs. n. 74 del 2000; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 10 bis cit. e 42 e 43 cod. pen. stante la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della situazione di illiquidità ostativa all'adempimento dell'obbligo di versamento; -che con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis cit. per mancata prova del rilascio delle certificazioni delle ritenute necessarie per l'integrazione del reato posto in essere anteriormente alla modifica normativa del 2015; -che con un terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata considerazione della sussistenza dei presupposti della causa di esclusione delle punibilità della speciale tenuità del fatto avendo esaminato la sola eccedenza dell'importo rispetto alla soglia di punibilità senza effettuare una valutazione della condotta nel suo complesso; -- che il primo motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato, richiamando decisioni di legittimità, semplicemente a ridhiamare i principi in terna di obbligo motivaziohale della sentenza di appello senza collegare specificamente tali affermazioni al contenuto della sentenza impugnata e senza tenere conto, conformandovi la doglianza, ai principi più volte espressi da questa Corte secondo cui, tra l'altro, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le altre, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189); --che il secondo motivo è inammissibile a norma dell'art. 606, u. co., cod. proc. pen. non essendo stato posto con i motivi di appello; --che infine il terzo motivo è inammissibile alla luce dei principi posti da questa Corte secondo cui, nei reati assistiti, come quello di specie, da soglia di punibilità, ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, va anzitutto considerata l'entità del superamento, rispetto a tale soglia, dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, solo successivamente, una volta risolto positivamente questo primo passaggio, potendo considerarsi gli ulteriori requisiti indicati dalla norma codicistica (vedi, nel senso che già solo il superamento in misura significativa della soglia preclude 'la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza, Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931 e nel senso che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità di legge in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato già valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (tra le altre, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv.278946); --che nella specie già l'entità del discostamento, dal limite di legge di euro 150.000, per euro 90.000 circa, dell'omesso versamento addebitato, appare incompatibile con una valutazione del fatto in termini di speciale tenuità sicché la valutazione complessiva invocata dal ricorrente appare comunque non operabile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi esclUdere che essa sia ascrlvibile a colpa del ricorixente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Casga delle ammende, dellà somma, equitativaménte fissata, di euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, il 25 giugno 2021
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