CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18972-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP.VA , rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] eMARCO FARNETI pe r procur a in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso ilDECRETO N. 3044/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil 2 4/ 5/ 20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. LaBanca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.,propose opposizione allo stato passivo del fallimento d ella CalosciAutomotive [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pistoia, lamentando di essere stata ammessaper un Ric. 2018n. 18972 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 credito complessivo di € 721.334,82, anziché per il minor credito richiesto, di € 361.641,57 , risultante d a ll ’ invocata compensazione tra il saldo debitore dei conti accesi presso i suoi sportelli dalla società poi fallita e i pagamenti che essa aveva ricevutodai debitori della stessa a seguito dell’incasso dei crediti oggetto di operazioni di anticipazioni al salvo buon fine ( su fatture, ricevute bancarie, titoliecc.). 1.2. Il F allimento , costituitosi in giudizio, si difese deducendo, tra l’altro, il difetto di data certa dei documenti contrattualiprodotti dalla banca e la conseguente inopponibilità diogni clausola in essi contenuta , a partire da quella relativa al patto di compensazione fatto valere dall’opponente. 1.3. Il tribunale, con decreto del24/5/2018, ha rigettato l’opposizione. 1.4. Ha rilevato, in forzadella “ ragione più liquida ”, che , benché dove ssero ritenersi muniti di data certa anteriore al fallimento i singoli contratti bancari, nei quali era prevista la compensazione, siccome prodottida Banca di Pistoia nel giudizio ex art. 645 c.p.c. che [OSCURATO:PERSONA] in bonis aveva promosso nei suoi confronti a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo, erano invece prive di data certa le operazioni di anticipo assistite da lle cessioni di credito poste a sostegno della richiesta di compensazione, in quanto, come dichiarato dalla stessa Banca, nel citato giudizio di opposizione a d.i. non era stata prodotta la documentazione concernente ciascun anticipo né quella relativa alle notifiche delle cessioni ai debitori ceduti. 1.5. Il giudice del merito ha aggiunto che la data certa delle cessioni non poteva desumersi dal fatto che le operazioni fossero stateeseguite tramite home banking e ha infine ritenuto che ildifetto di certezza della data non potesse essere superato dalla produzione, in sede di opposizione, delle “notifiche delle Ric. 2018n. 18972 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 cessioni avvenute a mezzo racc. a.r. e, quindi, munite di timbro postale”,sia perché non univocamente riconducibil i alle singole operazioni di anticipo, sia perché dette operazioni non apparivano complete, mancando in talune di esse l ’ indicazione specifica del credito ceduto e dei relativi debitori. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. h a chiesto, per sette motivi , la cassazione del decreto , cui il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente , lamentando, rispettivamente, la nullità del provvedimento impugnato,o in subordine del procedimento , per violazione degli artt. 52, 96, 98 e 99 l.fall., degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt. 52, 96, 98 e 99 l.fall., degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurail decreto impugnato per aver il tribunale ritenuto inopponibili al Fallimento,per difetto di data certa anteriore , le anticipazioni salvo buon fine e le notifiche delle cessioni di credito sottostanti, e d aver quindi escluso la compensazione , senza considerare che i suoi crediti d erivanti dai predetti rapporti di anticipazione erano stati ammessi al passivo e che tale ammissione implicava, con effetto di giudicato endofallimentare, il definitivo riconoscimento che le operazioni erano opponibili al F allimento, al pari della “ successiva e contrapposta pretesa o ragione da compensare”, e cioè “i controcrediti per rientri di effetti pagati” pari alla somma complessiva di €. 361.129,88. 2.2. Imotivi sono fondati, Ric. 2018n. 18972 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 2.3 Nel procedimento fallimentare, infatti, l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 l.fall., acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l’esistenza, l’entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva. 2.4 Ne consegue che, ove la banca sia stat a ammess a al passivo per l’intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore deiconti corrent i e dei conti (collaterali) di anticip azione al salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti a titolo di restituzione degli importi ad essaversati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell’anticipazione, senza cheil curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell’opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all’opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati (o avrebbero dovuto essere) oggetto di quel provvedimento, essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato (cfr. Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 3830 del 2001). 2.5 Laddove, come nel caso di specie, non sia più contestabile che le operazioni di anticipazione su crediti sono state compiute in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento del correntista, al giudice non resta che accertare se la relativa convenzione contenga una clausola attributiva del diritto della banca di compensare il suo debito per il versamento al cliente Ric. 2018n. 18972 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), a nulla rilevando che tale credito sia anteriore all’ammissione della correntista alla procedura concorsuale e che il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non pu ò̀ ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti (cfr. Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 7194 del 1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 8752 del 2011). 2.6 Il tribunale, che ha espressamente accertato l’opponibilità alla massa dei “singoli contratti bancari nei quali è prevista la compensazione dei crediti e controcrediti fra l’istituto bancario e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ha dunque inutilmente affrontato la questione dell’opponibilità al Fallimento delle cessioni sottostanti alle singole anticipazioni, dedotta dalla banca in via cumulativa o alternativa, onde far valere il suo diritto alla compensazione anche nell’ipotesi di ritenuta invalidità o inefficacia dell’apposita pattuizione contrattuale.. All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite, al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.. Restano assorbiti gli ulteriori cinque motivi del ricorso, che investono, in via subordinata, le varie argomentazioni in base alle quali il tribunale ha escluso che le operazioni di anticipazione fossero munite di data certa opponibile al Fallimento e che ad esse fossero specificamente ricollegabili le singole notifiche delle Ric. 2018n. 18972 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 cessioni dei crediti ai debitori ceduti, ancorché eseguite dalla banca in data anteriore all’apertura della procedura. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, per un nuovo esame, al T ribunale di Pistoia in diversa composizione, anche per le spese di questo