CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 28466/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del Tribunale di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AntonioCostantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è si riportato ai motivi di ricorso ed hainsistito sulle memorie depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 marzo 2026 incui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 novembre 2025, il Tribunale monocratico diNapoli, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammendaperché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 92 del d.lgs. 81 dal 2008 peravere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diun cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzionedei lavori.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi diseguito riportati.2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b,cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. 81 del2008 per essere stato ritenuto sussistente l'obbligo di adeguamento del piano disicurezza e coordinamento nonostante il cantiere fosse sospeso e non vi fossestata alcuna evoluzione dei lavori.Si assume che la norma in discorso, la cui ratio risiede nella tutela deilavoratori presenti in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e in caso diinterferenza tra imprese, non possa trovare applicazione nel caso di un cantierenon operativo, chiuso in quanto sottoposto a sequestro, non essendovilavorazioni in corso, con conseguente esclusione del rischio interferenziale edunque della necessità di aggiornare il PSC (si cita, fra le tante, Sez. 4, n.44.944 del 08/09/2021)2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, manifestamente illogica econtraddittoria, sia in relazione all'affermazione che il cantiere dovesseconsiderarsi attivo, in virtù della presenza della gru e altri macchinari dilavorazione, nonostante il dato, incontestato, della sua chiusura e della concretainaccessibilità, sia in ordine all’asserito mancato aggiornamento del piano disicurezza e coordinamento pur in difetto di prova dell'esecuzione di lavorisuccessivamente alla nomina del ricorrente quale coordinatore per la sicurezza.Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era subentrato a un precedentecoordinatore, che aveva già redatto e depositato il PSC, quando il cantiere eragià sotto sequestro, i lavori sospesi, e per di più non avrebbe avuto nessunapossibilità di accedere al cantiere; di conseguenza nel nuovo piano di sicurezza ecoordinamento trasmesso dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA], di cui si dà atto nelladocumentazione acquisita in dibattimento, erano correttamente riportate lelavorazioni già eseguite, mentre non poteva contenere alcuna indicazione dellafase lavorativa successiva; tuttavia nella sentenza si afferma che il ricorrentenon avrebbe adeguato il piano all'evoluzione dei lavori e alle relative modificheintervenute successivamente alla sua nomina, in totale assenza di riscontri sulpunto ed in aperta contraddizione con quanto dichiarato dal teste Albano.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, si è riportato allamemoria scritta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quantomanifestamente infondato, atteso che l’omesso aggiornamento del nuovo pianodi sicurezza integra la fattispecie contravvenzionale contestata, sia che fosseerrato il piano originario antecedente al subingresso del professionista, sia chequesti non lo abbia aggiornato in ragione degli interventi comunque effettuati, edeclinato in fatto, nella parte in cui vorrebbe accreditare la tesi della assolutaassenza di lavori nel cantiere durante il periodo in cui ricopriva l’incarico, senzaconsiderare gli argomenti logici e fondati sul quadro probatorio svolti dalTribunale che evidenziavano la circostanza che la chiusura all'atto del controllonon corrispondesse alla mancata operatività dello stesso, atteso che il piano nonregistrava lavori comunque svolti.4. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di replica con lequali ha insistito per l'annullamento, senza o con rinvio, della sentenzaimpugnata, ribadendo che le censure non sono versate in fatto e investonol'erronea applicazione dell'art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008, e l'illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine al presupposto fattuale dellaasserita evoluzione dei lavori successiva alla nomina del ricorrente, nonostante ilcantiere fosse sospeso, chiuso e inaccessibile; oltretutto la tesi della originariaerroneità del piano, da ultimo introdotta dal Procuratore Generale, non coincidené con la rubrica né con la motivazione del Tribunale; fermo restando il fatto cheil Tribunale avrebbe del tutto ignorato il tema della concreta esigibilitàdell'adempimento contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. La doglianza sottoposta richiede una valutazione dell'effettivocontenuto dispositivo dell’art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008, la cui violazione èsanzionata ai sensi dell'articolo 158 stesso d.lgs.Va premesso, per una migliore intellezione del caso, che il d.lgs. n. 81del 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL), definisce,all'articolo 89, due differenti figure di coordinatore, la lett. e) descrive la figuradel “coordinatore in materia di s icurezza e di salute durante laprogettazionedell'opera, …. denominato coordinatore per la progettazione”, cioèil “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,dell'esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”, la lett. f) si occupa della diversafigura del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante larealizzazione dell'opera, ….denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori”,… “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,dell'esecuzione dei compiti di cui all' articolo 92”, proprio in quest'ultimo ruolo ilricorrente è chiamato a rispondere del reato in contestazione.Ebbene, l'art. 92 del TUSSL nel definire gli obblighi del coordinatore perl'esecuzione dei lavori, della cui violazione il ricorrente è chiamato a rispondere,prevede che questi, in primo luogo, verifichi (lett. a) “l'applicazione, da partedelle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loropertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo100” (PSC), suoi ulteriori compiti, per quanto qui d’interesse, sono poi quello diverificare “l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare comepiano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cuiall'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo”, ma anche (lett. b)di adeguare il PSC “in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventualimodifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette amigliorare la sicurezza in cantiere” e di verificare “che le imprese esecutriciadeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”. In tale secondaipotesi si colloca la posizione del ricorrente, chiamato a svolgere l'incarico dicoordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere, in sostituzionedi un collega che aveva curato la prima fase.2.2. Al di là del momento in cui interviene la figura del ricorrente, questaCorte di legittimità, pronunciandosi in materia di infortuni sul lavoro, ha giàavuto modo di chiarire che sul coordinatore per la progettazione e sulcoordinatore per l'esecuzione delle opere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2.dell'allegato XV al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano i rischi connessi all'area eall'organizzazione del cantiere, con la differenza che al primo compete la loroindividuazione, analisi e valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e alsecondo l'organizzazione del cantiere (Sez. 4, n. 10181 del 10/12/2020, dep.2021, Rv. 280955 - 01), i compiti che quest'ultimo è chiamato a svolgere nonsono pertanto limitati alla, seppur prevalente, valutazione del rischiointerferenziale tra le varie lavorazioni in corso, essendo chiamato anche a vigilareoperativamente sul cantiere in relazione alla sua dimensione statica, taleeventualità non essendo affatto esclusa dall'apparato normativo richiamato e, delresto, costituendo un'inferenza illogica la pretesa difensiva che il piano disicurezza e coordinamento, che si riferisce al cantiere, sia operativo solo quandovi sono delle lavorazioni in corso disinteressandosi della sicurezza dell'area in se'anche in relazione al possibile accesso di estranei.2.3. Sotto altro profilo va altresì considerato l'obbligo di costanteaggiornamento del PSC “in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventualimodifiche intervenute”, quale previsto dall’art. 92 lett. b) del TUSSL che nonviene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte.Sebbene le lavorazioni siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica egiuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e lanecessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza ecoordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degradodelle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzionidanneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure perimpedire l'accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degliagenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti avento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione dellemanutenzioni.2.3. Tali conclusioni, va rimarcato, non sono affatto escluse dalprecedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Sez. 4, n. 24915 del10/06/2021, Rv. 281489 - 01), incentrato sulla diversa questione deldiscernimento tra i compiti di alta vigilanza e quello, demandato ad altre figure,di puntuale controllo delle lavorazioni, fermo comunque l'obbligo immanente diadeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, che,nell'evidenza, ben può comprendere anche un'interruzione del cantiere e, comenel caso in esame, la collocazione di attrezzature potenzialmente pericolose,quali una gru, che non possono non essere considerate nel piano di sicurezza ecoordinamento attualizzato (in termini non dissimili, seppur principalmenteincentrate sulla problematica delle lavorazioni che comportino un rischiointerferenziale Sez. 4, Sentenza n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026 - 01; Sez.4, n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735 - 01).3. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.3.1. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez.6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte diCassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione delladecisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, nonrientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione(Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01).3.2. Il ricorrente invece nel lamentare la carenza motivazionale per nonavere il Tribunale coerentemente argomentato in ordine ad alcuni passaggi,riportati nel ricorso, delle dichiarazioni del teste Albano e del consulente tecnicodella difesa Capasso, in ordine all'epoca in cui erano intervenute le modifiche delcantiere e se queste potessero essere antecedenti ovvero successive al depositodel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) aggiornato da parte del [OSCURATO:PERSONA],anche al fine di fondare su di esse una presunta inaccessibilità del cantiere taleda impedire qualsiasi attività da parte del ricorrente nel suo ruolo tecnico, mira auna non consentita rivalutazione del compendio probatorio.3.3. In disparte la questione dell'ipotetico sequestro del cantiere,costituente una mera allegazione del ricorrente, confutata dal giudice di merito eoggi asetticamente riproposta, la banale considerazione del fatto che il dirigentedella Asl ingegner Albano, durante il sopralluogo ispettivo presso il cantiere edile,abbia potuto agevolmente constatare, pur senza accedervi, che vi erano svariatelavorazioni, puntualmente descritte, segnate come in corso nel Piano di sicurezzae coordinamento presentato dal [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà non più attive, giàeseguite, evidenzia in termini netti e inequivoci - da cui la manifestainfondatezza del motivo - che, al di là dell'incoerenza dell'assunto (atteso chel'accettazione dell'incarico importa, in termini logico deduttivi e salvo undeliberato proposito criminoso, anche la valutazione di poterlo svolgere secondole bonae leges artis), la tesi che il ricorrente si fosse trovato nella concretaimpossibilità di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto ilcantiere non era, neppure a lui, accessibile, costituisce l'ennesima istanzarivalutativa del percorso logico e coerente svolto dal Tribunale.4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezzadel primo motivo e la inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso conseguel'onere delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]