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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1960

Cassazione n. 17286/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e in relazione alla legittimazione della parte civile alla prosecuzione dell'azione dopo la nomina di un custode giudiziario, è privo di specificità perché è fondato sulle stesse doglianze già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sulla prova dell'interversione del possesso operata dall'imputato e pag. 6 sulla legittimazione della Bordignon a costituirsi parte civile in quanto amministratrice della società danneggiata dalla condotta appropriativa); rilevato, inoltre, che la doglianza inerente il riconoscimento della della provvisionale non è consentita in questa sede.

Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.

U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e in relazione alla legittimazione della parte civile alla prosecuzione dell'azione dopo la nomina di un custode giudiziario, è privo di specificità perché è fondato sulle stesse doglianze già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sulla prova dell'interversione del possesso operata dall'imputato e pag. 6 sulla legittimazione della Bordignon a costituirsi parte civile in quanto amministratrice della società danneggiata dalla condotta appropriativa); rilevato, inoltre, che la doglianza inerente il riconoscimento della della provvisionale non è consentita in questa sede. Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso
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