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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22289/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14300/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso al Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e d fesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1267/1/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26/11/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società ALPITEL propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto in epigrafe indicata, con la- quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate nei tre anni antecedenti la predetta richiesta, deducendo la contribuente, sotto vari profili l'illegittimità della tassa.

La decisione della CTP di Cuneo, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e non viola regole costituzionali, per cui, come hanno affermato (sentenza n. 9560/2014) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione".

La correttezza di tale soluzione, prosegue la sentenza di secondo grado, trova anche risconto nella "sentenza della C.G.U.E. del 17/9/2015" la quale "ha analizzato diverse Direttive U.E. succedutesi (dalla 1999/5/CE alla 2009/136/CE) riguardanti le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, i servizi per le reti e di comunicazione informatiche, ha stabilito che esse (Direttive, n.d.r.)"vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è soggetto ad un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e. pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione (pubblica, n. d. r.) al riguardo (V. punto n. 1 del dispositivo della cit. sentenza C.G.E.U.).

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla

I. n. 50 del 2014, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» sulla base del presupposto impositivo costituito dalla sottoscrizione e mantenimento del contratto di abbonamento, scollegato da qualsiasi attività concretantesi in un provvedimento amministrativo di tipo concessorio o autorizzatorio.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla

I. n. 50 del 2014, e del diritto comunitario, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica, che prevede l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, abbia definitivamente risolto ogni questione interpretativa della disposizione impositiva.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione delle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, perché la sentenza impugnata non ha considerato che le stesse non trovano applicazione per i telefoni cellulari poiché le direttive reti si pongono in rapporto di specialità con la Direttiva 99/05/CE.

Con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata non ha considerato che le disposizioni in materia di telefoni cellulari di cui al d.las. n. 269 del 2001, che attua la Direttiva 1999/5/CE non formano oggetto del Codice delle [OSCURATO:PERSONA], per cui anche per questo motivo la disciplina del d.lgs. n. 269 del 2001 si pone in rapporto di specialità•e non di complementarità con il d.lgs. n. 259 del 2003.

Con il quinto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. nn), d.lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 259 del 2003, (art. 1, lett. b), d.lgs. n. 269 del 2001), perché la sentenza impugnata confonde tra apparecchiature e servizi, ritenendo indistintamente applicabile all'apparato la disciplina che il legislatore intende destinata esclusivamente alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché ai servizi radioelettrici.

Con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 15, disp. att. legge in generale, in riferimento al d.m. n. 33 del 1990, art. 3, che contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata risulta abrogato.

Con il settimo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 318, d.p.r. n. 156 del 1973 e dell'art. 160, d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata non ha considerato che la disposizione richiamata è stata abrogata e la fattispecie per cui è causa è stata disciplinata ex novo da una normativa comunitaria e interna più aderente alla nuova realtà tecnica.

Con l'ottavo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la tassazione viene imposta sulla base fittizia di un provvedimento amministrativo che non esiste.

Con il nono motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la norma di interpretazione autentica (art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla

I. n. 50 del 2014),si appalesa del tutto irragionevole in quanto introduce un collegamento tra un apparato (telefono cellulare) e un servizio (stazione radioelettrica), attribuendo all'art. 160 una funzione nuova e generalizzata, del tutto estranea a quella tipica, ossia la autorizzazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

Con il decimo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di capacità contributiva, poiché la tassa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, viene posta a carico dei soli utenti dei servizi di telefonia mobile che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento, mentre la tassa non viene applicata nei confronti di tutti gli altri utenti di cellulari sol perché hanno sottoscritto forme contrattuali diverse dall'abbonamento.

Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.

8. Tale atto non risulta notificato - e neppure sottoscritto per accettazione - alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez.

Lin. n. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013).

11. Le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia intervenuta solo in prossimità dell'udienza.

12. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscetl:ibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14300/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso al Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e d fesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1267/1/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26/11/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società ALPITEL propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto in epigrafe indicata, con la- quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate nei tre anni antecedenti la predetta richiesta, deducendo la contribuente, sotto vari profili l'illegittimità della tassa. La decisione della CTP di Cuneo, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e non viola regole costituzionali, per cui, come hanno affermato (sentenza n. 9560/2014) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". La correttezza di tale soluzione, prosegue la sentenza di secondo grado, trova anche risconto nella "sentenza della C.G.U.E. del 17/9/2015" la quale "ha analizzato diverse Direttive U.E. succedutesi (dalla 1999/5/CE alla 2009/136/CE) riguardanti le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, i servizi per le reti e di comunicazione informatiche, ha stabilito che esse (Direttive, n.d.r.)"vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è soggetto ad un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e. pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione (pubblica, n. d. r.) al riguardo (V. punto n. 1 del dispositivo della cit. sentenza C.G.E.U.). L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla I. n. 50 del 2014, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» sulla base del presupposto impositivo costituito dalla sottoscrizione e mantenimento del contratto di abbonamento, scollegato da qualsiasi attività concretantesi in un provvedimento amministrativo di tipo concessorio o autorizzatorio. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla I. n. 50 del 2014, e del diritto comunitario, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica, che prevede l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, abbia definitivamente risolto ogni questione interpretativa della disposizione impositiva. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione delle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, perché la sentenza impugnata non ha considerato che le stesse non trovano applicazione per i telefoni cellulari poiché le direttive reti si pongono in rapporto di specialità con la Direttiva 99/05/CE. Con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata non ha considerato che le disposizioni in materia di telefoni cellulari di cui al d.las. n. 269 del 2001, che attua la Direttiva 1999/5/CE non formano oggetto del Codice delle [OSCURATO:PERSONA], per cui anche per questo motivo la disciplina del d.lgs. n. 269 del 2001 si pone in rapporto di specialità•e non di complementarità con il d.lgs. n. 259 del 2003. Con il quinto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. nn), d.lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 259 del 2003, (art. 1, lett. b), d.lgs. n. 269 del 2001), perché la sentenza impugnata confonde tra apparecchiature e servizi, ritenendo indistintamente applicabile all'apparato la disciplina che il legislatore intende destinata esclusivamente alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché ai servizi radioelettrici. Con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 15, disp. att. legge in generale, in riferimento al d.m. n. 33 del 1990, art. 3, che contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata risulta abrogato. Con il settimo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 318, d.p.r. n. 156 del 1973 e dell'art. 160, d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata non ha considerato che la disposizione richiamata è stata abrogata e la fattispecie per cui è causa è stata disciplinata ex novo da una normativa comunitaria e interna più aderente alla nuova realtà tecnica. Con l'ottavo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la tassazione viene imposta sulla base fittizia di un provvedimento amministrativo che non esiste. Con il nono motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la norma di interpretazione autentica (art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla I. n. 50 del 2014),si appalesa del tutto irragionevole in quanto introduce un collegamento tra un apparato (telefono cellulare) e un servizio (stazione radioelettrica), attribuendo all'art. 160 una funzione nuova e generalizzata, del tutto estranea a quella tipica, ossia la autorizzazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Con il decimo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di capacità contributiva, poiché la tassa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, viene posta a carico dei soli utenti dei servizi di telefonia mobile che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento, mentre la tassa non viene applicata nei confronti di tutti gli altri utenti di cellulari sol perché hanno sottoscritto forme contrattuali diverse dall'abbonamento. Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto. 8. Tale atto non risulta notificato - e neppure sottoscritto per accettazione - alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Lin. n. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013). 11. Le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia intervenuta solo in prossimità dell'udienza. 12. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscetl:ibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eve
Sentenza Cassazione n. 22289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris