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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46936/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, nonché l'esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso lo [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel ricorso si rappresenta che, sulla base della ricostruzione del fatto ritenuta dalla Corte di appello, emergeva l'assoluta estraneità dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla detenzione di un involucro contenente stupefacente, occultato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un vincolo e da quest'ultimo recuperato nel momento in cui i Carabinieri intervenivano per procedere all'arresto.

Si afferma, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] poteva al più ritenersi presente in loco in quanto aveva intenzione di consumare uno "spinello" unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ma era sicuramente estraneo rispetto alla detenzione dell'ulteriore quantitativo di stupefacente sequestrato.

2.1. Con le conclusioni scritte, il difensore chiedeva anche l'esclusione della recidiva, pur dando atto che tale questione non era stata dedotta con il ricorso introduttivo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, in punto di ricostruzione in fatto, già esaminate dai giudici di merito e concordemente risolte nel senso di ritenere provato il concorso nella detenzione di stupefacente.

In particolare, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito le fasi che hanno preceduto l'arresto in flagranza di reato, sottolineando come i Carabinieri notavano una prima volta lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in prossimità del luogo ove, successivamente, veniva rinvenuto lo stupefacente.

I Carabinieri fingevano di allontanarsi, mentre uno di essi rimaneva appostato in osservazione, fin quando lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ritornavano sul luogo e, quest'ultimo, entrava nel vicolo per prelevare la droga, al che i due venivano arrestati.

La Corte di appello, con motivazione sicuramente priva di profili di illogicità o contraddittorietà, ha escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo alla detenzione, evidenziando come questi è stato sempre presente in loco in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] e, nel momento in cui quest'ultimo procedeva a prelevare la droga, lo [OSCURATO:PERSONA] restava all'esterno del vicolo fungendo da "palo".

In conclusione, i giudici di merito - con conforme valutazione - hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un contributo concorsuale, agevolando la condotta di [OSCURATO:PERSONA], il che impedisce di ricondurre il fatto nell'ambito della connivenza non punibile.

Né è contestabile che l'aver svolto la funzione di controllo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si recava a prelevare lo stupefacente, costituiva una condotta inidonea ad integrare il concorso.

Invero, il cosiddetto "palo" concorre nel reato nella misura in cui, con la sua presenza e sorveglianza, rafforza ed agevola la condotta del correo.

3. Rispetto alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, la difesa ipotizza che lo stupefacente potesse essere destinato al consumo personale, in tal modo introducendo una mera spiegazione alternativa, esaminata dai giudici di merito e motivatamente esclusa.

4. L'ulteriore doglianza, concernente il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, trattandosi di motivo nuovo che andava tempestivamente dedotto con il ricorso introduttivo.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, nonché l'esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso lo [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ricorso si rappresenta che, sulla base della ricostruzione del fatto ritenuta dalla Corte di appello, emergeva l'assoluta estraneità dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla detenzione di un involucro contenente stupefacente, occultato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un vincolo e da quest'ultimo recuperato nel momento in cui i Carabinieri intervenivano per procedere all'arresto. Si afferma, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] poteva al più ritenersi presente in loco in quanto aveva intenzione di consumare uno "spinello" unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ma era sicuramente estraneo rispetto alla detenzione dell'ulteriore quantitativo di stupefacente sequestrato. 2.1. Con le conclusioni scritte, il difensore chiedeva anche l'esclusione della recidiva, pur dando atto che tale questione non era stata dedotta con il ricorso introduttivo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, in punto di ricostruzione in fatto, già esaminate dai giudici di merito e concordemente risolte nel senso di ritenere provato il concorso nella detenzione di stupefacente. In particolare, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito le fasi che hanno preceduto l'arresto in flagranza di reato, sottolineando come i Carabinieri notavano una prima volta lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in prossimità del luogo ove, successivamente, veniva rinvenuto lo stupefacente. I Carabinieri fingevano di allontanarsi, mentre uno di essi rimaneva appostato in osservazione, fin quando lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ritornavano sul luogo e, quest'ultimo, entrava nel vicolo per prelevare la droga, al che i due venivano arrestati. La Corte di appello, con motivazione sicuramente priva di profili di illogicità o contraddittorietà, ha escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo alla detenzione, evidenziando come questi è stato sempre presente in loco in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] e, nel momento in cui quest'ultimo procedeva a prelevare la droga, lo [OSCURATO:PERSONA] restava all'esterno del vicolo fungendo da "palo". In conclusione, i giudici di merito - con conforme valutazione - hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un contributo concorsuale, agevolando la condotta di [OSCURATO:PERSONA], il che impedisce di ricondurre il fatto nell'ambito della connivenza non punibile. Né è contestabile che l'aver svolto la funzione di controllo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si recava a prelevare lo stupefacente, costituiva una condotta inidonea ad integrare il concorso. Invero, il cosiddetto "palo" concorre nel reato nella misura in cui, con la sua presenza e sorveglianza, rafforza ed agevola la condotta del correo. 3. Rispetto alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, la difesa ipotizza che lo stupefacente potesse essere destinato al consumo personale, in tal modo introducendo una mera spiegazione alternativa, esaminata dai giudici di merito e motivatamente esclusa. 4. L'ulteriore doglianza, concernente il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, trattandosi di motivo nuovo che andava tempestivamente dedotto con il ricorso introduttivo. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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