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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 05458/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del Questore di Milano emesso il 27 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 28 giugno 2022, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi con cui si denuncia: - la violazione di legge per avere il G.i.p. convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; - il vizio di motivazione in merito alle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione della misura; - il vizio di motivazione in merito all'attribuibilità delle singole condotte al ricorrente e alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento; - il vizio di motivazione in merito alla valutazione di pericolosità dell'interessato; - l'omissione di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche l'obbligo di presentazione alla p.g.; - il difetto di motivazione in ordine alla durata del provvedimento.

3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.

4. Invero, per costante giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, in quanto l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez.

F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275).

Ancora di recente, si è ribadito che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, con l'importante precisazione, tuttavia, secondo cui ove l'interessato abbia comunque esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, la mera inosservanza di detto predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785).

5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che: a) il decreto del Questore di Milano emesso il 27 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'interessato il 28 giugno 2022, ore 10.15; b) il ricorrente non ha depositato, in sede di convalida, memorie difensive; e) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 29 giugno 2022, ore

13.30. Ne deriva che il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore.

6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Milano emesso in data 27 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano emesso in data 27/06/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del Questore di Milano emesso il 27 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 28 giugno 2022, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi con cui si denuncia: - la violazione di legge per avere il G.i.p. convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; - il vizio di motivazione in merito alle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione della misura; - il vizio di motivazione in merito all'attribuibilità delle singole condotte al ricorrente e alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento; - il vizio di motivazione in merito alla valutazione di pericolosità dell'interessato; - l'omissione di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche l'obbligo di presentazione alla p.g.; - il difetto di motivazione in ordine alla durata del provvedimento. 3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori. 4. Invero, per costante giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto, in quanto l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275). Ancora di recente, si è ribadito che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, con l'importante precisazione, tuttavia, secondo cui ove l'interessato abbia comunque esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, la mera inosservanza di detto predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785). 5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che: a) il decreto del Questore di Milano emesso il 27 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'interessato il 28 giugno 2022, ore 10.15; b) il ricorrente non ha depositato, in sede di convalida, memorie difensive; e) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 29 giugno 2022, ore 13.30. Ne deriva che il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore. 6. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Milano emesso in data 27 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano emesso in data 27/06/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente disp
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