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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 dicembre 2024

Cassazione n. 35316/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15691/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4067/2020depositata il 27/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/12/2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di riconvocazione del Collegio in modalità mista, nella medesima composizione, dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per il pagamento di € 2.306.964,41, in virt̀ della garanzia personale da questi ultimi prestata per il debito della società [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal contratto di finanziamento del 23 aprile 2003 stipulato per atto pubblico e relativo alle rate scadute e rimaste insolute.

Con sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione.

2. Con sentenza n. 4067/2020 del 27.11.2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha revocato nei confronti del Tovecci il decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro 1.989.755,10, con interessi di mora.

Ha altresì condannato i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Tovecci, nei limiti di un sesto ciascuno, di quanto condannato a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Tovecci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3).

Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc.

Motivazione insufficiente ed illogica.

Pronuncia ultra petitacirca l’errato governo (e modifica) delle spese del primo grado”.

Si duole che la corte di merito abbia esaminato solo la domanda del Tovecci, non considerando che in difetto di specifica impugnazione da parte degli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, questi ultimi 3 di 5 restano vincolati al giudicato delle statuizioni di primo grado sia in ordine al debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].) sia in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado, compreso il disposto rimborso delle spese di CTU.

Lamenta che la statuizione della corte di appello determina un ‘paradosso giuridico’, se non addirittura una duplicazione di titoli, venendo nella specie in rilievo, da un lato, la sentenza di primo grado - opponibile ai co - fideiussori Martusciello - Casolaro e Frascione-Sosaro essendo nei loro confronti passata in giudicato- consente ad alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di ripetere dagli stessi le spese di tale processo (e della fase monitoria) nonché quelle della CTU; per altro verso, la sentenza di secondo grado che, all’esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo con riliquidazione (pur non richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) delle spese anche del giudizio di primo grado (compresa la fase monitoria nonostante la revoca del decreto ingiuntivo) contempla la sua condanna a pagare le stesse spese ed a rimborsare la medesima CTU.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3).

Violazione degli artt. 91, 92, 112 cpc.

Violazione dei parametri Ministeriali per la determinazione dei compensi dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] insufficiente ed illogica.

Omessa pronuncia circa l’errato governo (e modifica) delle spese del secondo grado anche in relazione al rigetto dell’appello incidentale ed all’accoglimento della domanda per l’azione di regresso”.

Lamenta che le spese legali del secondo grado sono state liquidate al di fuori dei parametri ministeriali vigenti senza alcuna valida indicazione dei criteri di determinazione.

5. Va pregiudizialmente osservato che non risultano citati i cofideiussori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato al giudizio di primo grado e risultano citati anche nel giudizio di appello, pur se rimasti contumaci.

Va pertanto ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ricorrendo nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 giugno 2024, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15691/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4067/2020depositata il 27/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/12/2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di riconvocazione del Collegio in modalità mista, nella medesima composizione, dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per il pagamento di € 2.306.964,41, in virt̀ della garanzia personale da questi ultimi prestata per il debito della società [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal contratto di finanziamento del 23 aprile 2003 stipulato per atto pubblico e relativo alle rate scadute e rimaste insolute. Con sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione. 2. Con sentenza n. 4067/2020 del 27.11.2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha revocato nei confronti del Tovecci il decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro 1.989.755,10, con interessi di mora. Ha altresì condannato i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Tovecci, nei limiti di un sesto ciascuno, di quanto condannato a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Tovecci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3). Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc. Motivazione insufficiente ed illogica. Pronuncia ultra petitacirca l’errato governo (e modifica) delle spese del primo grado”. Si duole che la corte di merito abbia esaminato solo la domanda del Tovecci, non considerando che in difetto di specifica impugnazione da parte degli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, questi ultimi 3 di 5 restano vincolati al giudicato delle statuizioni di primo grado sia in ordine al debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].) sia in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado, compreso il disposto rimborso delle spese di CTU. Lamenta che la statuizione della corte di appello determina un ‘paradosso giuridico’, se non addirittura una duplicazione di titoli, venendo nella specie in rilievo, da un lato, la sentenza di primo grado - opponibile ai co - fideiussori Martusciello - Casolaro e Frascione-Sosaro essendo nei loro confronti passata in giudicato- consente ad alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di ripetere dagli stessi le spese di tale processo (e della fase monitoria) nonché quelle della CTU; per altro verso, la sentenza di secondo grado che, all’esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo con riliquidazione (pur non richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) delle spese anche del giudizio di primo grado (compresa la fase monitoria nonostante la revoca del decreto ingiuntivo) contempla la sua condanna a pagare le stesse spese ed a rimborsare la medesima CTU. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3). Violazione degli artt. 91, 92, 112 cpc. Violazione dei parametri Ministeriali per la determinazione dei compensi dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] insufficiente ed illogica. Omessa pronuncia circa l’errato governo (e modifica) delle spese del secondo grado anche in relazione al rigetto dell’appello incidentale ed all’accoglimento della domanda per l’azione di regresso”. Lamenta che le spese legali del secondo grado sono state liquidate al di fuori dei parametri ministeriali vigenti senza alcuna valida indicazione dei criteri di determinazione. 5. Va pregiudizialmente osservato che non risultano citati i cofideiussori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno partecipato al giudizio di primo grado e risultano citati anche nel giudizio di appello, pur se rimasti contumaci. Va pertanto ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ricorrendo nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 giugno 2024, d
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