CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 1962
Cassazione n. 22464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1962 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina impropria, aggravata dall'essere stata consumata nei confronti di una persona ultrassessantacinquennne. Si contestava al Razza di avere sottratto il borsello al [OSCURATO:PERSONA], classe 1942, e di avere poi investito la guardia giurata Ciampini intervenuto in soccorso del Vargiu, che aveva un'età inferiore ai sessantacinque anni. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la qualificazione giuridica assegnata alla condotta sarebbe illegittima in quanto l'investimento della guardia giurata sarebbe stato accidentale, sicché la condotta lesive avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 590 cod. pen. 2.2. Violazione di legge (art. 628 comma 3 n. 3) quinquies cod. pen.: l'aggravante relativa all'età della persona offesa non avrebbe dovuto essere riconosciuta in quanto era ultrassessantacinquenne solo la persona che aveva patito la sottrazione del borsello, ma non quella che era stata investita. 2.3. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.): la recidiva non avrebbe dovuto essere riconosciuta dato che i precedenti sono risalenti, il ricorrente svolge regolare attività lavorativa ed è affetto da invalidità totale. 2.4. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato definito in misura eccessiva e non avrebbe tenuto conto del buon comportamento processuale del Razza, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che contesta la legittimità della qualificazione giuridica è inammissibile. Alla base della doglianza, che invoca il più lieve inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 590 cod. pen., c'è la allegazione iklla "accidentalità" della lesione alla guardia giurata: accidentalità negata dalle due sentenze conformi di merito che hanno concordemente ritenuto che l'investimento fosse consapevole e funzionale a lucrare l'impunità ed il possesso del bene sottratto. Il motivo si risolve pertanto in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove - attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità -, che non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo o, altrettanto decisivi, travisamenti della prova (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Con motivazione che si sottrae ad ogni censura la Corte d'appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, riteneva che il ricorrente in concorso con l'ignoto complice avesst accettato il rischio di investire il Ciampini, il quale si era posizionato dinanzi all'autovettura dove era avvenuta la sottrazione per impedirgli la fuga. Riteneva la Corte che si era in presenza di un dolo eventuale, ovvero di un atteggiamento, soggettivo che pacificamente può sostenere il delitto di rapina.La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2. Il secondo motivo è infondato. Il collegio rileva che la rapina impropria è un reato che si connota per la presenza di due fasi distinte, che devono essere temporalmente e funzionalmente collegate, ovvero la fase della sottrazione del bene altrui e quello della violenza funzionale a garantire l'impunità o il possesso del bene. In un caso analogo a quello per cui si procede è stato infatti affermato, facendo riferimento a giurisprudenza consolidata,che è configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità, nulla rilevando che la vittima della sottrazione si diversa da quella che patisce la violenza (Sez. 5, Sentenza n. 12597 del 30/11/2016, dep. 2017, Migliaccio, Rv. 269477 - 01: fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui). Il collegio ritiene che per integrare l'aggravante della consumazione della condotta nei confronti di vittima ultrasessantacinquenne è sufficiente che la soglia di età sia superata da "una" delle possibili plurime vittime della rapina. Peraltro la natura bifasica della rapina "impropria" facilita la concretizzazione sua astratta polioffensività, dato della che la vittima della sottrazione "può" essere diversa da quella che patisce la violenza: entrambe le vittime godono dei diritti processuali riservati alla persona offesa ed entrambe concorrono a qualificare il reato sotto il profilo circostanziale, ove ne ricorrano gli estremi. Pertanto, per ritenere integrata l'aggravante della consumazione del reato nei confronti di persona vulnerabile, perché ultrassentacinquenne, è sufficiente che abbia superato la soglia di età una delle vittime (in ipotesi plurime) della condotta illecita. Nel caso in esame l'aggravante è sicuramente integrata, dato che è ultrassessantacínquenne la persona offesa della sottrazione. 3. Il terzo motivo che contesta il riconoscimento della recidiva è inammissibile. La valutazione della idoneità dei precedenti ad indicare un concreto aggravamento della colpevolezza se posti in connessione con la condotta in giudizio ed il correlato accrescimento della pericolosità sociale implica un giudizio di merito: le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione a sostegno del riconoscimento della recidiva risulti affetta da vizi logici manifesti e decisivi o si basi su prove travisate. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte d'appello effettuava una valutazione discrezionale supportata da una ineccepibile motivazione, in quanto rilevava che il Razza era gravato da ben sei precedenti penali - commessi tra il 1984 e il 2009 - tra i quali si annoverano un furto, una ricettazione, la detenzione illegale di armi, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e le lesioni personali; e che il notevole arco di tempo durante il quale l'imputato si era dedicato alla commissione di reati e la diversità degli stessi indicavàtna personalità refrattaria alle spinte educative della pena. La Corte riteneva che tra le precedenti e le odierne esperienza delittuosa sussistefge un significativo collegamento che induceva a riconoscere nel Razza un recidivo della cui accentuata capacità delinquere non era possibile dubitare essendo evidente la persistente spinta criminosa verso il delitto. Si tratta di una motivazione che non presenta alcuna illogicità data la consistenza e gravità dei precedenti, tra i quali si registra anche un delitto consumato con violenza alla persona e l'allarme - con riguardo all'accrescimento della pericolosità - correlato alla condotta in esame. 4. Anche l'ultimo motivo che censura il trattamento sanzionatorio è inammissibile. Il collegio ribadisce che-ta graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che il bilanciamento in equivalenza delle aggravanti ritenute con le attenuanti generiche non poteva essere modificato, trattandosi di concessione «fin troppo benevola» alla luce della personalità del prevenuto: si tratta di una motivazione che non presenta fratture logiche, coerente con le emergenze processuali, che esprime adeguatamente il corretto esercizio della discrezionalità nella commisurazione della sanzione. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al