CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come supportate altresì da memoria difensiva, oltre ad essere manifestamente infondate, lamentando un'apparenza motivazionale circa l'attuale pericolosità di Ungaro insussistente, e a risolversi in vizi di motivazione laddove la ricorribilità è solo per violazione di legge, sono riproduttive di profili di censura - peraltro in violazione del principio di autosufficienza, laddove si afferma essere avvenuta l'esecuzione di misura nel 2017 anziché nel 2019 ovvero essere avvenuti i contatti con i pregiudicati in epoca risalente - già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento la Corte, nel confermare il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, appellato dalla difesa, osserva che: - Ungaro risulta soggetto che con condotta abitudinaria ed esistenziale si sostiene, anche in parte con il ricavato di attività provenienti da delitti, come emergente dai procedimenti penali e giudiziari indicati nella proposta e confermati dal casellario giudiziale, costituiti da condanne irrevocabili per delitti in materia di stupefacenti e per associazione finalizzata a detti delitti, commessi dal 2006 al 2015, e per detenzione di banconote contraffatte del 20:17; - nel 2019 nei suoi confronti è stata eseguita misura cautelare per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - la sua condotta appare irregolare fino al 2020 risultando anche contatti con pregiudicati; - solo nel periodo successivo al 2019 sono documentati redditi e in misura non sufficiente (11.000 euro circa); - la dedotta assenza di elementi concreti recenti da cui desumere la pericolosità sociale appare superata dalle plurime prove di comportamenti antigiuridici suindicati e recenti, che unitariamente alle precedenti violazioni, impongono di ritenere corretta l'applicazione della misura di prevenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.114.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggi