CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 30868/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30868/2020 Numero sezionale 3872/2022 Numero di raccolta generale 17463/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 - controricorrente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1159/08/20 depositata in data 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole a seguito di indagini finanziarie per IRPEF, IRAP e IVA riferiti all’anno 2007; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa la sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato; Considerato che: - in via preliminare si deve dichiarare inammissibile il ricorso promosso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale soggetto carente di legittimazione sostanziale e processuale. Invero, con l'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 01/01/2001, essa è succeduta a titolo particolare, al Ministero, nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per cui le spetta, in via esclusiva, la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass. sez. un. n. 3116 e n. 3118 del 2006); da ciò discende l'inammissibilità del ricorso contro il MEF, soggetto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30868/2020 Numero sezionale 3872/2022 Numero di raccolta generale 17463/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 ormai privo di legittimazione passiva e processuale, il quale nemmeno ha il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito (Cfr. Cass., V, n. 7378/2020); non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato Ministero; - venendo ora all’esame dei motivi, il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto in conto come alcuni prelevamenti dai conti bancari dovessero riferirsi alle retribuzioni dei dipendenti che specie nel settore edile vengono pagati per contanti; - il motivo è inammissibile in quanto censura di merito: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (in termini si vedano Cass.Sez. 6 - 5, Ord. n. 29404 del 07/12/2017;Sez. 6/5, Ord. n. 9097 del 07/ 04/2017; Sez. 1, Ord. n. 6519 del 06/03/2019); - il secondo motivo (rubricato sub. N. 1, a pag. 8 del ricorso) deduce la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30868/2020 Numero sezionale 3872/2022 Numero di raccolta generale 17463/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso sentenza connotata a difetto di motivazione; - il motivo è inammissibile, poiché lo stesso costituisce censura motivazionale; la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012 e quindi trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); - tal disposizione, applicabile per l’appunto alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulata con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura in esame avente per oggetto il difetto di motivazione non è consentita va dichiarata inammissibile; - inoltre, per giurisprudenza costante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ritiene la Corte che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30868/2020 Numero sezionale 3872/2022 Numero di raccolta generale 17463/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - pertanto, il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile anche il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; liquida a favore di quest’ultima le spese del giudizio in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma