Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2201/2026
ECLI:EU:C:2026:786
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
24 settembre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Nozione di “domanda di annullamento del matrimonio” – Articolo 63 – Trattato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e uno Stato membro – Matrimonio celebrato conformemente al diritto canonico – Autorità giurisdizionale civile di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio – Autorità giurisdizionale civile di un altro Stato membro investita di una domanda volta al riconoscimento degli effetti civili di una sentenza di un giudice ecclesiastico che dichiara la nullità di tale matrimonio »
Nella causa C‑190/25 [Zelabrich] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), con decisione del 4 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2025, nel procedimento
LS
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
– per GT, da A. Groeneveld, Rechtsanwältin;
– per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], M. Acedo-[OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da F. Subrani, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da B. Ernst e S. Noë, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU 2004, L 367, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LS, cittadina russa e GT, cittadino tedesco e italiano, in merito a un procedimento di divorzio avviato da quest’ultimo contro [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
[OSCURATO:PERSONA] lateranense, concluso l’11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana, è stato modificato da un accordo tra queste due parti, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (in prosieguo, nella versione così modificata, il «[OSCURATO:PERSONA] lateranense»).
4
L’articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] lateranense, intitolato «Libertà pastorale», prevede al paragrafo 1:
«La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà (…) della giurisdizione in materia ecclesiastica».
5
L’articolo 8 del [OSCURATO:PERSONA] lateranense, intitolato «Matrimonio», dispone come segue:
«1. «Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
(…)
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia».
(…)».
Diritto dell
’
Unione
6
Il considerando 8 del regolamento n. 2201/2003 così recitava:
«Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali».
7
Ai termini dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione»:
«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
(…)
3. Il presente regolamento non si applica:
(…)
e) alle obbligazioni alimentari;
(…)».
8
L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
– la residenza abituale dei coniugi, o
– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
– la residenza abituale del convenuto, o
– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso (…) dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;
b) della cittadinanza dei due coniugi o, nel caso (…) dell’Irlanda, del “domicile” comune.
9
L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», al paragrafo 1 così disponeva:
«Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
10
Il capo III del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», conteneva diverse sezioni, tra cui la sezione 1, intitolata «Riconoscimento». Tale sezione comprendeva una serie di disposizioni relative, in particolare, al riconoscimento, negli altri Stati membri, di una decisione emessa in uno Stato membro in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, nonché ai motivi di non riconoscimento di una decisione del genere.
11
L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Trattati con la [OSCURATO:PERSONA]», così recitava:
«1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale ([OSCURATO:PERSONA]) concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e [la Repubblica portoghese], nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la [OSCURATO:PERSONA]:
a) “[OSCURATO:PERSONA] lateranense” dell’11 febbraio 1929 tra [la Repubblica italiana] e la [OSCURATO:PERSONA], modificato dall’accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b) accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [il Regno di [OSCURATO:PERSONA]] su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.
c) accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [la Repubblica di Malta], del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.
4. [OSCURATO:PERSONA], l’Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la [OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 3.
(…)».
12
Il regolamento n. 2201/2003 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1), applicabile a decorrere dal 1º agosto 2022. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all’origine della controversia nel procedimento principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 2201/2003.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13
GT, cittadino tedesco e italiano, e LS, cittadina russa, entrambi con residenza abituale in Germania, hanno celebrato, il 16 giugno 2017, il loro matrimonio in una chiesa a Napoli (Italia) (in prosieguo: il «matrimonio concordatario»). Il matrimonio è stato trascritto lo stesso giorno nei registri dello stato civile di tale città.
14
Il 25 gennaio 2022 GT ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) una domanda di divorzio. Nell’ambito di tale procedimento, tale giudice è parimenti chiamato a pronunciarsi d’ufficio sulla perequazione dei diritti pensionistici e, a seguito di una domanda di LS, sulla concessione di eventuali alimenti dopo lo scioglimento del matrimonio.
15
Il 22 luglio 2022 GT ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (Italia) una domanda diretta a far dichiarare la nullità del matrimonio concordatario. Con decisione del 28 febbraio 2024, tale tribunale ha accolto la domanda. Il 27 maggio 2024 la sentenza definitiva è stata dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] (Italia).
16
Investita, il 31 luglio 2024, di una domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza definitiva ed esecutiva che dichiara la nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la Corte d’appello di Napoli (Italia) non si è ancora pronunciata su tale domanda.
17
Con ordinanza del 20 novembre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha sospeso il procedimento relativo alla domanda di divorzio, incluse le questioni accessorie relative alle conseguenze economiche. Tale giudice ha ritenuto che il procedimento di divorzio sarebbe divenuto privo di oggetto se la Corte d’appello di Napoli avesse accolto la domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario.
18
Il 4 dicembre 2024 LS ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), giudice del rinvio, sostenendo che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, l’obbligo di sospendere il procedimento non incombe all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda), bensì al giudice italiano investito della domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario.
19
Il giudice del rinvio si chiede se il procedimento pendente dinanzi alla Corte d’appello di Napoli diretto al riconoscimento degli effetti civili di tale sentenza ecclesiastica sia parte di una «domanda di annullamento del matrimonio», che può dar luogo a una situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. In caso affermativo, esso intende sapere quali siano le conseguenze derivanti dall’esistenza di una simile litispendenza.
20
Secondo tale giudice, un procedimento di questo tipo è parte di una «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi di tale disposizione, ragion per cui l’autorità giurisdizionale italiana, adita successivamente sarebbe tenuta, in linea di principio, a sospendere il procedimento, conformemente a detta disposizione.
21
Esso osserva tuttavia che un obbligo del genere potrebbe sollevare difficoltà dato che, in una simile ipotesi, il giudice tedesco sarebbe eventualmente indotto a valutare, in via incidentale, il riconoscimento, da parte della Repubblica italiana, della nullità del matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico, sebbene non esistano al riguardo accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania idonei a disciplinare il riconoscimento di una sentenza ecclesiastica.
22
Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se, tenuto conto anche degli effetti patrimoniali che possono derivare dall’annullamento di un matrimonio che differiscono da quelli connessi a un procedimento di divorzio, per cui esisterebbe il rischio di decisioni contraddittorie, i giudici tedeschi possano comunque decidere di sospendere il procedimento, pur disponendo, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, di una competenza internazionale prioritaria.
23
Date tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il procedimento di delibazione italiano [di una sentenza ecclesiastica] dinanzi a [un’autorità giurisdizionale italiana] ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, [del [OSCURATO:PERSONA] lateranense] sia un procedimento inteso ad ottenere l’annullamento del matrimonio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento [n. 2201/2003].
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un’autorità giurisdizionale [di un altro Stato membro], preventivamente investita di una causa di divorzio, sia autorizzata a sospendere il proprio procedimento in forza di disposizioni nazionali, in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento [n. 2201/2003], a favore dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, chiamata a statuire su un procedimento di delibazione [di una sentenza ecclesiastica]».
Sulla prima questione
24
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi di tale disposizione, un procedimento avviato dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai fini del riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale sentenza sia stata emessa da un tribunale ecclesiastico in virtù di un trattato internazionale, di cui all’articolo 63 di tale regolamento, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro.
25
In via preliminare, occorre, in primo luogo, precisare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce del considerando 8 di quest’ultimo, le questioni connesse agli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, in particolare, alle obbligazioni alimentari sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
26
Tali questioni possono rientrare, invece, nell’ambito di applicazione di altri strumenti del diritto dell’Unione, vale a dire il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1) o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).
27
È vero che il giudice del rinvio, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, menziona le differenze che possono esistere tra gli effetti patrimoniali connessi a un divorzio e quelli derivanti dall’annullamento del matrimonio. Tuttavia, tali considerazioni sono sollevate solo ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e non possono giustificare, in assenza di ulteriori precisazioni fornite al riguardo da tale giudice, un’interpretazione degli strumenti del diritto dell’Unione diversi da tale regolamento.
28
In secondo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 63 del regolamento n. 2201/2003, l’applicazione di tale regolamento nei rapporti tra gli Stati membri non pregiudica i trattati conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e taluni Stati membri, vale a dire il Regno di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese, dall’altro, tra i quali figura il [OSCURATO:PERSONA] lateranense.
29
[OSCURATO:PERSONA] lateranense disciplina i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale concordato, tale Stato membro riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica, in particolare, la libertà di esercitare la propria giurisdizione in materia ecclesiastica.
30
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto trattato, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
31
L’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo trattato prevede che, su domanda delle parti o di una di esse, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, producano i loro effetti civili in Italia con sentenza della corte d’appello competente, a condizione, in primo luogo, che il giudice ecclesiastico fosse competente a pronunciarsi sull’annullamento, in secondo luogo, che i diritti delle parti a comparire e a difendersi nel corso del procedimento dinanzi al tribunale ecclesiastico siano stati rispettati conformemente ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e, in terzo luogo, che siano soddisfatte le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
32
Fatte salve queste premesse, al fine di procedere all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, occorre, conformemente a una giurisprudenza costante, tener conto non soltanto dalla formulazione di tale disposizione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi che persegue l’atto di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑643/24, EU:C:2025:923, punto 37 e giurisprudenza citata).
33
Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, occorre osservare che tale disposizione si riferisce alle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio proposte tra le stesse parti dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse.
34
Come dichiarato dalla Corte, secondo la formulazione di detta disposizione, se è vero che tali domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere un oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 35 e giurisprudenza citata). Ne consegue che l’esistenza di una situazione di litispendenza presuppone che i procedimenti pendenti avviati dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi abbiano ad oggetto lo scioglimento o l’allentamento del vincolo matrimoniale.
35
Ebbene, un procedimento avviato dinanzi ad autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai fini del riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio, emessa da un tribunale ecclesiastico in forza di un trattato internazionale concluso con la [OSCURATO:PERSONA] e di cui all’articolo 63 del regolamento n. 2201/2003, come quello pendente, nel caso di specie, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, non ha, in quanto tale, ad oggetto lo scioglimento o l’allentamento del vincolo matrimoniale.
36
Infatti, da un lato, come sottolineato dai governi italiano e spagnolo in udienza, al momento dell’avvio di un procedimento di tale tipo, lo scioglimento del vincolo matrimoniale è già avvenuto, essendo stato tale vincolo dichiarato nullo dalla sentenza definitiva ed esecutiva emessa dal giudice ecclesiastico. Il procedimento dinanzi al giudice dello Stato membro interessato, nella fattispecie la Repubblica italiana, mira unicamente a far riconoscere, nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, effetti civili alla sentenza ecclesiastica.
37
Dall’altro lato, la portata del controllo esercitato dal giudice statale nell’ambito di detto procedimento è limitata agli aspetti espressamente menzionati all’articolo 8, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] lateranense, vale a dire la competenza del tribunale ecclesiastico, i diritti delle parti di comparire e di difendersi nel corso del procedimento dinanzi a tale tribunale nonché le condizioni alle quali la legislazione italiana subordina il riconoscimento delle sentenze straniere. Come precisato dal governo italiano, il giudice statale non può procedere ad un esame nel merito della sentenza ecclesiastica.
38
Di conseguenza, un procedimento avviato dinanzi a un giudice statale per il riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio, emessa da un tribunale ecclesiastico in forza del [OSCURATO:PERSONA] lateranense, non rientra nella nozione di «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.
39
Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione stessa.
40
Al riguardo, occorre osservare che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 rientra nel capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», il quale elenca, all’articolo 3, i criteri che consentono di stabilire la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a statuire sulle questioni relative al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio.
41
Occorre altresì ricordare che il sistema di ripartizione delle competenze istituito dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 47 e giurisprudenza citata).
42
È in tale contesto che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 disciplina il trattamento delle situazioni in cui due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono investite di domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio proposte tra le stesse parti e prevede, a tal fine, l’obbligo dell’autorità giurisdizionale successivamente adita di sospendere d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita, conformemente ai criteri previsti, al riguardo, dall’articolo 3 di tale regolamento.
43
Ebbene, la competenza di un’autorità giurisdizionale italiana investita di una domanda intesa al riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio, emessa da un tribunale ecclesiastico in forza del [OSCURATO:PERSONA] lateranense, non è determinata sulla base dei criteri previsti all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, bensì sulla base delle norme specifiche stabilite da tale concordato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana. Date tali circostanze, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, il procedimento in cui si inserisce una siffatta domanda non può dar luogo a una situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce del suo articolo 3.
44
L’interpretazione che risulta dal tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, avvalorata dal contesto in cui si inserisce tale disposizione, non è messa in discussione dalle finalità perseguite da tale regolamento.
45
A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 2201/2003 mira a facilitare, tra l’altro, sulla base del principio della fiducia reciproca quale pietra angolare della creazione di un autentico spazio giudiziario a livello dell’Unione, il riconoscimento delle decisioni rese negli Stati membri in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, C‑646/20, EU:C:2022:879, punto 44 e giurisprudenza citata).
46
Nel contesto particolare dei trattati conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e taluni Stati membri, l’articolo 63 del regolamento n. 2201/2003 si inserisce nell’obiettivo generale perseguito da tale regolamento, consistente nel facilitare il riconoscimento e l’esecuzione semplificata delle decisioni relative all’invalidità del matrimonio pronunciate in forza di tali trattati. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, tale articolo è volto ad estendere il regime di riconoscimento previsto da detto regolamento alle decisioni relative all’annullamento del matrimonio pronunciate in applicazione dei concordati conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e taluni Stati membri, al fine di garantire la piena efficacia di tali trattati. Detto articolo non ha, invece, lo scopo di assoggettare tali decisioni all’insieme delle norme armonizzate stabilite dal regolamento n. 2201/2003, e in particolare a quelle relative alla competenza giurisdizionale, tra le quali figura l’articolo 19.
47
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi di tale disposizione, un procedimento avviato dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai fini del riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale sentenza sia stata emessa da un giudice ecclesiastico in forza di un trattato internazionale, di cui all’articolo 63 di tale regolamento, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro.
Sulla seconda questione
48
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
49
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004,
deve essere interpretato nel senso che:
non rientra nella nozione di «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi di tale disposizione, un procedimento avviato dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai fini del riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale sentenza sia stata emessa da un giudice ecclesiastico in forza di un trattato internazionale, di cui all’articolo 63 del regolamento n. 2201/2003, come modificato, concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.