CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 9 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 24 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., non avendo il giudice spiegato quali fossero gli elementi dai quali desumere una maggiore pericolosità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione sintetica ma logica e congrua, sicché non sindacabile in sede di legittimità, incentrata inoltre sull'inosservanza da parte dell'imputato - sottoposto a misura non custodiale - delle prescrizioni impartite e sul suo status di latitante a seguito dell'aggravamento della misura medesima (pagina 3 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso