CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 14/0412022 del Tribunale di Latina, assolvendolo per il reato di cui al capo B), dichiarando non doversi procedere per difetto di querela in relazione al capo C) e rideterminando la pena per il reato di rapina aggravata contestata al capo A). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo B, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha pronunciato sentenza di assoluzione in relazione a tale episodio; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]