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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27354/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOato av vTpar , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )N` [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 15/12/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 640, 646 cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità nonché mancanza di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOato av vTpar , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )N` [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 15/12/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 640, 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità nonché mancanza di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 27354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris