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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1977

Cassazione n. 35883/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1977 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo in capo all'imputato, in considerazione del suo stato di ubriachezza.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

La Corte di appello, infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha spiegato puntualmente le ragioni per le quali non poteva dubitarsi circa la concreta sussistenza della volontà dell'imputato diretta a impedire la libertà di azione del pubblico ufficiale.

L'atteggiamento intimidatorio, l'uso di minacce di morte, l'aggressione fisica con calci e pugni, gli sputi in direzione dei presenti vengono correttamente ritenuti idonei a provare la condotta deliberatamente aggressiva di Battaglia.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1977 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo in capo all'imputato, in considerazione del suo stato di ubriachezza. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. La Corte di appello, infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata, ha spiegato puntualmente le ragioni per le quali non poteva dubitarsi circa la concreta sussistenza della volontà dell'imputato diretta a impedire la libertà di azione del pubblico ufficiale. L'atteggiamento intimidatorio, l'uso di minacce di morte, l'aggressione fisica con calci e pugni, gli sputi in direzione dei presenti vengono correttamente ritenuti idonei a provare la condotta deliberatamente aggressiva di Battaglia. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 35883/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris