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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38141/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 25/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1- 2, cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., di trentadue titoli di pagamento nonché della somma di euro 51.570 giacente su conto corrente.

Francese è indagato, unitamente alla madre, del reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato: avrebbe percepito dall'ente Arpea (Azienda regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) contributi per un valore complessivo di 51.570 per gli anni 2017- 2018-. 2019 e una prima tranche del 2020; dette somme sarebbero state ottenute tramite i c.d pac (politica agricola comune), cioè titoli di credito dematerializzati riscuotibili solo da soggetti titolati, che possono essere venduti o affittati in ragione della esistenza di rapporti giuridici "con la terra" (coà l'ordinanza impugnata); i titoli in questione sarebbero stati rilasciati a Francese nella qualità di affittuario dei terreni a lui concessi in locazione dalla madre [OSCURATO:PERSONA] con contratto di durata decennale 11.11.2009- 11.11.2019.

Dovetta nel 2017 era stata tuttavia dichiarata soccombente nella causa civile promossa dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina (Ismea), e condannata alla restituzione del fondo a seguito della pronuncia della risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio dei fondi poi locati al figlio nello stesso anno.

Secondo la ricostruzione accusatoria, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto, sarebbe conseguita la perdita della disponibilità dei terreni in capo al conduttore, odierno indagato, la perdita di legittimazione all'utilizzo dei PAC e la consapevole illegittima percezione dei contributi relativi agli anni 2017- 2018- 2019 e, nonostante la scadenza del contratto, anche per il 2020.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.

Il tema attiene alla verifica in concreto della esistenza del fumus commissi delicti; l'indagato avrebbe in buona fede dichiarato di aver proseguito l'attività agricola, utilizzando terreni condotti in locazione, pur sapendo della pendenza dalla causa riguardante sua madre.

Il Tribunale non avrebbe considerato che la sentenza con cui era stata la risoluzione del contratto non sarebbe ancora divenuta irrevocabile, nonostante la sua immediata esecutività, e che la parte vittoriosa non avrebbe mai rivendicato la restituzione dei terreni da [OSCURATO:PERSONA], continuando invece a trattare con questa.

In tale contesto si collocherebbero le richieste relative ai contributi oggetto di contestazione da parte del ricorrente che avrebbe peraltro continuato a pagare i canoni di locazione.

Si aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la locazione stipulata a non domino non sarebbe un contratto invalido ma solo inefficace.

Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe viziata quanto al periculum in mora e, quanto ai contributi del 2020, non sarebbe stata indicato l'importo dei contributi già percepiti e ciò al fine di valutare il superamento della soglia di cui all'art. 316 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.2.

Il Tribunale, al fine di ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ha valorizzato esclusivamente la sentenza con cui è stata pronunciata la risoluzione del contratto, e i conseguenti effetti restitutori derivanti, al fine di ritenere senza titolo la disponibilità dei fondi da parte del ricorrente.

Si tratta di un ragionamento viziato, perché compiuto su base parziale: ciò che non è stato accertato in punto di fatto dal Tribunale è: a) quale fosse il regolamento contrattuale che regolava la vendita con patto di riservato dominio, se cioè fosse prevista la facoltà per il compratore di concedere in locazione- o ad altro titolo- il bene; b) quale fosse in concreto il contenuto del contratto intercorso tra l'indagato e la di lui madre; c) se fosse stato stipulato davvero un contratto di locazione o se invece il tipo contrattuale regolativo del rapporto fosse un altro, ad esempio, un contratto d'affitto; d) se il titolo in concreto fosse disciplinato da leggi speciali.

Si tratta di accertamenti fattuali decisivi al fine di comprendere se la risoluzione del contratto intercorso con la madre del ricorrente fosse opponibile a questi, considerato che Francese ha continuato a corrispondere i canoni e che la qualità di locatore- cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], non richiede la titolarità reale del bene ma solo la sua disponibilità di cui, pare di comprendere, la madre dell'indagato non fosse stata affatto privata.

Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha cioè natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo (Cass. civ., Sez. 3, n. 27021 del 17/12/2016, Rv. 642343; Cass. civ., sez. 3, n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633069).

Né è stato verificato se nella specie al rapporto contrattuale, per come in concreto regolato, fosse applicabile l'art. 1606, primo comma, cod. civ., che stabilisce che, nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Al riguardo, la Cassazione civile ha spiegato che l'art. 1606, primo comma, cod. civ. - a tenore del quale, nel caso in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - presuppone unicamente la sussistenza del diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente da vicende successive idonee a comportarne retroattivamente l'estinzione, sicché essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto del locatore sulla cosa si estingua, con effetto retroattivo, per risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso della cosa locata (Cass. civ., Sez. 3, n. 2752 del 12/02/2015, Rv. 634434).

3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata; il Tribunale, alla luce degli accertamenti indicati, verificherà se sia configurabile il fumus del delitto contestato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, compente ai sensi dell'art. 324,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 25/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, commi 1- 2, cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., di trentadue titoli di pagamento nonché della somma di euro 51.570 giacente su conto corrente. Francese è indagato, unitamente alla madre, del reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato: avrebbe percepito dall'ente Arpea (Azienda regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) contributi per un valore complessivo di 51.570 per gli anni 2017- 2018-. 2019 e una prima tranche del 2020; dette somme sarebbero state ottenute tramite i c.d pac (politica agricola comune), cioè titoli di credito dematerializzati riscuotibili solo da soggetti titolati, che possono essere venduti o affittati in ragione della esistenza di rapporti giuridici "con la terra" (coà l'ordinanza impugnata); i titoli in questione sarebbero stati rilasciati a Francese nella qualità di affittuario dei terreni a lui concessi in locazione dalla madre [OSCURATO:PERSONA] con contratto di durata decennale 11.11.2009- 11.11.2019. Dovetta nel 2017 era stata tuttavia dichiarata soccombente nella causa civile promossa dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina (Ismea), e condannata alla restituzione del fondo a seguito della pronuncia della risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio dei fondi poi locati al figlio nello stesso anno. Secondo la ricostruzione accusatoria, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto, sarebbe conseguita la perdita della disponibilità dei terreni in capo al conduttore, odierno indagato, la perdita di legittimazione all'utilizzo dei PAC e la consapevole illegittima percezione dei contributi relativi agli anni 2017- 2018- 2019 e, nonostante la scadenza del contratto, anche per il 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il tema attiene alla verifica in concreto della esistenza del fumus commissi delicti; l'indagato avrebbe in buona fede dichiarato di aver proseguito l'attività agricola, utilizzando terreni condotti in locazione, pur sapendo della pendenza dalla causa riguardante sua madre. Il Tribunale non avrebbe considerato che la sentenza con cui era stata la risoluzione del contratto non sarebbe ancora divenuta irrevocabile, nonostante la sua immediata esecutività, e che la parte vittoriosa non avrebbe mai rivendicato la restituzione dei terreni da [OSCURATO:PERSONA], continuando invece a trattare con questa. In tale contesto si collocherebbero le richieste relative ai contributi oggetto di contestazione da parte del ricorrente che avrebbe peraltro continuato a pagare i canoni di locazione. Si aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la locazione stipulata a non domino non sarebbe un contratto invalido ma solo inefficace. Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe viziata quanto al periculum in mora e, quanto ai contributi del 2020, non sarebbe stata indicato l'importo dei contributi già percepiti e ciò al fine di valutare il superamento della soglia di cui all'art. 316 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.2. Il Tribunale, al fine di ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ha valorizzato esclusivamente la sentenza con cui è stata pronunciata la risoluzione del contratto, e i conseguenti effetti restitutori derivanti, al fine di ritenere senza titolo la disponibilità dei fondi da parte del ricorrente. Si tratta di un ragionamento viziato, perché compiuto su base parziale: ciò che non è stato accertato in punto di fatto dal Tribunale è: a) quale fosse il regolamento contrattuale che regolava la vendita con patto di riservato dominio, se cioè fosse prevista la facoltà per il compratore di concedere in locazione- o ad altro titolo- il bene; b) quale fosse in concreto il contenuto del contratto intercorso tra l'indagato e la di lui madre; c) se fosse stato stipulato davvero un contratto di locazione o se invece il tipo contrattuale regolativo del rapporto fosse un altro, ad esempio, un contratto d'affitto; d) se il titolo in concreto fosse disciplinato da leggi speciali. Si tratta di accertamenti fattuali decisivi al fine di comprendere se la risoluzione del contratto intercorso con la madre del ricorrente fosse opponibile a questi, considerato che Francese ha continuato a corrispondere i canoni e che la qualità di locatore- cioè da parte di [OSCURATO:PERSONA], non richiede la titolarità reale del bene ma solo la sua disponibilità di cui, pare di comprendere, la madre dell'indagato non fosse stata affatto privata. Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha cioè natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo (Cass. civ., Sez. 3, n. 27021 del 17/12/2016, Rv. 642343; Cass. civ., sez. 3, n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633069). Né è stato verificato se nella specie al rapporto contrattuale, per come in concreto regolato, fosse applicabile l'art. 1606, primo comma, cod. civ., che stabilisce che, nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio. Al riguardo, la Cassazione civile ha spiegato che l'art. 1606, primo comma, cod. civ. - a tenore del quale, nel caso in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - presuppone unicamente la sussistenza del diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente da vicende successive idonee a comportarne retroattivamente l'estinzione, sicché essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto del locatore sulla cosa si estingua, con effetto retroattivo, per risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso della cosa locata (Cass. civ., Sez. 3, n. 2752 del 12/02/2015, Rv. 634434). 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata; il Tribunale, alla luce degli accertamenti indicati, verificherà se sia configurabile il fumus del delitto contestato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, compente ai sensi dell'art. 324,
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