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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20703/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26894-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 143/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/02/2020 R.G.N. 248/2016; [OSCURATO:PERSONA] sanzioni amministrative R.G.N.26894/2020 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Taranto e per l'effetto ha rigettato l'opposizione all'atto di irrogazione sanzioni n. 0600039-2004 emesso in data 8/7/2004 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva erogato una maxi sanzione di 507.589,68 a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 3, comma 3 decreto legge n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002.

A fondamento della motivazione la Corte ha ritenuto in rito che il primo giudice avesse accertato la tempestività della contestazione di illecito amministrativo ex articolo 14 della legge n. 689/1981; atteso che dopo la visita ispettiva del giugno 2002 vi era stata una nuova attività di indagine svolta dalla DTL nel maggio-giugno 2004 consistente nella escussione dei lavoratori interessati, sicché alcuna violazione formale risultava configurabile posto che, secondo la giurisprudenza, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, sicché la legittimità della durata va valutata in relazione al caso concreto sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione dalle quali decorre soltanto il termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/81 (Cass. n. 23608/09); sul punto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello incidentale, né lo aveva proposto come motivo di opposizione all'atto di irrogazione della maxi sanzione sicché si era formato il giudicato.Nel merito della vicenda in esame, nata da opposizione ad ordinanza ingiunzione - in cui era discussa la legittimazione passiva dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], oltre al quantum della sanzione irrogata - la Corte ha affermato che la vicenda portata all'attenzione dei giudici aveva avuto inizio con una ispezione effettuata dalla DTL di Taranto in data 01/06/2002 presso il “[OSCURATO:PERSONA]” alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosititolare dell'esercizio, pur omettendo di firmare il verbale ispettivo.

Furono quindi contestate le violazioni riscontrate al [OSCURATO:PERSONA] che poi, soltanto a distanza di due anni, risultò non essere titolare del ristorante con conseguente archiviazione delle sanzioni a suo carico in data 31/01/2005.

Fu pertanto avviato in data 03/03/2004 dalla stessa DTL , nelle more dell'archiviazione del primo, un nuovo accertamento ispettivo, ascoltando nuovamente tutti i lavoratori, già sentiti in sede di accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale attività istruttoria si svolse dal 13/05/2004 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in data 08/07/2004 fu emesso l'atto di irrogazione della maxi sanzione oggetto del presente giudizio.

Nonostante il rigetto delle domande dei lavoratori Scalera e Sanarica da parte del giudice di lavoro, la Corte di appello ha ritenuto che nel presente giudizio fossero stati acquisiti elementi univoci, sufficienti ed utili ad attribuire la qualifica di datore di lavoro a [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo infatti in fase ispettiva era stato indicato da alcuni dei lavoratori come colui che provvedeva alla loro retribuzione; inoltre, dalla visura camerale prodotta in atti dall’amministrazione, [OSCURATO:PERSONA] era risultato essere il titolare dell'omonima ditta esercente attività di ristorazione con unità locale in [OSCURATO:PERSONA] contrada Spagnolo; i lavoratori Spinelli e Sanarica avevano chiarito come fosse [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la retribuzione; e tale dato emerso in maniera inconfutabile, se unito alla visura camerale agli atti, che indicava il [OSCURATO:PERSONA] come titolare della licenza di ristorazione inerente l'attività svolta presso il [OSCURATO:PERSONA] ed alla avvenuta archiviazione per difetto di legittimazione passiva delle contestazioni mosse per i medesimi fatti a [OSCURATO:PERSONA], fugava ogni dubbio sulla correttezza dell'iter motivazionale che conduceva ad identificare [OSCURATO:PERSONA] come effettivo datore di lavoro; la condotta del Simonetti peraltro, non essendo stato dimostrato alcun rapporto diverso che giustificasse da parte sua la corresponsione delle retribuzione, era logicamente incompatibile con la tesi di una sua carenza di legittimazione passiva per non essere il datore di lavoro, posto che un elemento caratterizzante la posizione del datore di lavoro è proprio il pagamento della retribuzione al lavoratore subordinato; néera stato indicat o un terzo soggetto che rivestisse tale qualità, tenuto conto che in base a quanto accertato nell'inchiesta ispettiva nell'azienda operavano soltanto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (avvocato) già escluso in via definitiva da ogni gestione ed appunto [OSCURATO:PERSONA].

A conforto di tale soluzione si poneva anche la documentazione acquisita, in particolare la titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della licenza di ristorazione di cui alla visura camerale, documento di cui il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto.

D'altra parte, secondo la Corte di appello, sarebbe stato illogico e contraddittorio affermare che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] fossero responsabili delle violazioni contestate per non essere entrambi i datori di lavoro, pur essendo il primo proprietario della struttura e il secondo anche l'unico titolare della licenza.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con nove motivi di ricorso ai quali ha resistito l' Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 142 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello. 2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Lecce affermato contrariamente al vero che la parte appellante avesse censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 414 c.p.c. per illegittima ammissione d'ufficio della prova testimoniale da cui a suo dire il ricorrente era decaduto. 3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2909 c.c. anche in violazione delle norme in materia di appello, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., posto che la controparte aveva censurato con un unico motivo di appello la sentenza del tribunale di Taranto sicché tutti gli altri punti contenuti nella sentenza risultavano passati in cosa giudicata; la Corte territoriale si era sostituita di fatto all’appellante con motivazione errata ed ingiusta e non giuridicamente corretta. 4.-Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per error precedendo per mancata applicazione degli articoli 112, 113 e 116 in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale mancato di valutare in favore del ricorrente le prove testimoniali e documentali offerte e cioè le sentenze del tribunale di Taranto indicate che escludevano in radice che [OSCURATO:PERSONA] fosse datore di lavoro di alcuni lavoratori unitamente alla mancanza delle prove testimoniali mai offerte dall'Agenzia delle Entrate che dovevano indurre la Corte territoriale ad emettere una sentenza di rigetto dell’appello. 5.- Col quinto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729, 2697 c.c. violazione delle norme in materia di presunzione e di onere probatorio in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto ricorso ad una presunzione e ad un'inversione dell'onere della prova, nonché ad una deduzione arbitraria secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto la retribuzione a non meglio precisati lavoratori senza indicare quali lavoratori avessero ricevuto da quest'ultimo la retribuzione.

La Corte si era spinta a dedurre con questa presunzione del tutto arbitraria ed illegittima che proprio il pagamento della retribuzione al lavoratore subordinato sarebbe l'elemento che escluderebbe la carenza di legittimazione passiva. 6.- Col sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello richiamato e dato un ingiusto valore alla presunta licenza di ristorazione intestata a [OSCURATO:PERSONA] di cui alla visura camerale e statuito illegittimamente che il tribunale non a vrebbe tenuto adeguatamente conto di tale documento. 7.- Col settimo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato che tutte le altre questioni restassero conseguentemente assorbite e cos ì pure il secondo motivo d'appello inesistente e le altre ragioni di opposizione (sollevate a suo tempo dal ricorrente) inerenti peraltro al quantum della sanzione irrogata che non erano state oggetto poi di appello incidentale, n é riproposte nel corso del giudizio di impugnazione. 8.- Con l'ottavo motivo si sostiene la violazione e/ o la falsa applicazione degli articoli 101 e 112 c.p.c. i n relazione all'articolo 360 numero ì3 c.p.c. in quanto la Corte d'appello aveva arbitrariamente statuito circa la formazione di un giudicato per la decorrenza del termine iniziale dall'arco temporale 90 giorni previsto per legge quale termine nel quale ragionevolmente si può elevare la contestazione. 9.- Col nono motivo si deduce violazione dell’art 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese processuali per aver condannato l’odierno ricorrente, povero pensionato del tutto estraneo alla vexata quaestio, al pagamento di “enormi spese processuali”. 10.-Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Al di là della non corretta deduzione quali errores in iudicando , anziché in procedendo, il motivo difetta di specificità ex art. 366, co. 1, n. 4 e n. 6, in assenza di trascrizione degli atti processuali, in particolare della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, così da consentirne la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. e soprattutto di apprezzare la specificità delle censure (Cass. 29.9.17, n. 22880; Cass.4.2.19, n. 3194), se correttamente articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9.11.11, n. 23299; Cass. 22.9.15, n. 18704; Cass. 15.6.16, n. 12280; Cass.8.11.21, n. 32512).11.- Il secondo motivo è inammissibile essendo privo di rilevanza ed interesse che l'appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per l'ammissione della prova d'ufficio, essendo comunque mancata qualsiasi pronuncia sul punto ed essendo la sentenza d’appello fondata su altri argomenti di prova ovvero sulla valutazione degli elementi probatori relativi alle dichiarazioni dei lavoratori, alla valutazione della visura camerale, all’accertata estraneità del fratello proprietario della struttura. 12.- Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere decisi unitariamente per connessione.

Essi sono inammissibili in quanto rivolti a criticare, aldi là delle formali denunce, la valutazione dei fatti e delle prove,che è di pertinenza del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità; risolvendosi le censure in una diversa valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, cui esclusivamente spetta quale giudice del merito(Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

Il terzo motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità, in assenza di trascrizione de lla formulazione del motivo d’appello di Agenzia delleEntrate.

Inoltre non sussiste giudicato interno rispetto alla sentenza del tribunale che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato datore di lavoro dei presunti lavoratori, considerato lo specifico motivo di gravame proposto dall’amministrazione per chiedere la rivalutazione degli elementi probatori che avevano portato alla pronuncia di primo grado e per rigettare quindi l'opposizione spi e gata dallo stesso soggetto .

Nella sentenza gravata si legge che l'Agenzia delle Entrate di Taranto aveva richiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione deducendo anzitutto l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie sorretta da motivazione insufficiente.

E’ evidente quindi che sul punto non si sia formato alcun giudicato in quanto la valutazione delle prove impugnata era logicamente preliminare e strumentale all’individuazione del legittimato passivo e conduceva a negare in radice l'accertamento effettuato in primo grado; dunque anche il passaggio in giudicato della sentenza giacché esso è destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e dalla mancanza di una censura che lo infici anche in via pregiudiziale (Cass. n. 2217 del 04/02/2016). 13.- Il settimo motivo deve accogliersi nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.

La censura relativa all’affermazione dell’inesistente secondo motivo d'appello è inammissibile per irrilevanza, così come osservato supra,in relazione al secondo motivo di ricorso. 14.-Per quanto riguarda invece le altre ragioni di opposizione sollevati in primo grado, la Corte d’appello ha invece errato ad affermarne l’assorbimento giacché [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in toto e non aveva alcun interesse a proporre appello incidentale avverso la sentenza in quanto il giudice di primo grado aveva statuito che egli non era il legittimato passivo della sanzione irrogata e ciò aveva in particolare assorbito l'eccezione sul quantum della sanzione irrogata,pure sollevata con la proposta opposizione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , la parte totalmente vittoriosa n on ha l’onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.Ed invero “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.” (sentenza n. 24124 del 28/11/2016, n. 1161 del 27/01/2003).

Tuttavia, la necessità dell’espressa riproposizione – senza appello incidentale – delle questioni assorbite non vale per la contestazione del quantum della sanzione irrogata dalla PA in quanto essa non configura un'eccezione in senso proprio.

Invero, secondo la sentenza di Cassazione n.6933 del 2016, l'onere di espressa riproposizione in appello delle eccezioni sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio, attinenti cioè a fatti modificativi, estintivi o impeditivi, e non anche le contestazioni sull'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso nel giudizio di primo grado (Cass. 20 giugno 2005, n. 13218; Cass. 22 maggio 2001, n. 6957).

Detta parte, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in fase di gravame tali contestazioni, non essendo esse eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata (Cass. 19 marzo 1999, n. 2541).

Tale principio valevole in generale, vale vieppiù per la misura delle sanzioni amministrative atteso il potere discrezionale sempre spettante al giudice ex art. 6, comma 12 d.lgs. 150/2011 (ed in precedenza ex art. 23.

L. 689/81), di intervenire in qualsiasi fase del giudizio, anche autonomamente ed’ufficio, in materia di quantum, allo scopo di commisurar e la sanzione alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, sulla base di un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (ordinanza n. 4844 del 23/02/2021, sentenza n. 11481 del 15/06/2020, sentenza n. 6778 del 02/04/2015).

Ha pertanto errato la Corte di appello a ritenere che, in difetto di appello incidentale e di espressa riproposizione della eccezione sul quantum della sanzione amministrativa, la questione non fosse stata devoluta. 15.- Sulla scorta delle premesse, i primi sei motivi devono essere rigettati, il settimo deve essere accolto; i motivi ottavo e nono restano assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi ai principi sopra espressi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigettati i primi sei, assorbiti gli al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26894-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 143/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/02/2020 R.G.N. 248/2016; [OSCURATO:PERSONA] sanzioni amministrative R.G.N.26894/2020 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Taranto e per l'effetto ha rigettato l'opposizione all'atto di irrogazione sanzioni n. 0600039-2004 emesso in data 8/7/2004 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva erogato una maxi sanzione di 507.589,68 a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 3, comma 3 decreto legge n. 12/2002 convertito nella legge n. 73/2002. A fondamento della motivazione la Corte ha ritenuto in rito che il primo giudice avesse accertato la tempestività della contestazione di illecito amministrativo ex articolo 14 della legge n. 689/1981; atteso che dopo la visita ispettiva del giugno 2002 vi era stata una nuova attività di indagine svolta dalla DTL nel maggio-giugno 2004 consistente nella escussione dei lavoratori interessati, sicché alcuna violazione formale risultava configurabile posto che, secondo la giurisprudenza, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, sicché la legittimità della durata va valutata in relazione al caso concreto sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione dalle quali decorre soltanto il termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/81 (Cass. n. 23608/09); sul punto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello incidentale, né lo aveva proposto come motivo di opposizione all'atto di irrogazione della maxi sanzione sicché si era formato il giudicato.Nel merito della vicenda in esame, nata da opposizione ad ordinanza ingiunzione - in cui era discussa la legittimazione passiva dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], oltre al quantum della sanzione irrogata - la Corte ha affermato che la vicenda portata all'attenzione dei giudici aveva avuto inizio con una ispezione effettuata dalla DTL di Taranto in data 01/06/2002 presso il “[OSCURATO:PERSONA]” alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosititolare dell'esercizio, pur omettendo di firmare il verbale ispettivo. Furono quindi contestate le violazioni riscontrate al [OSCURATO:PERSONA] che poi, soltanto a distanza di due anni, risultò non essere titolare del ristorante con conseguente archiviazione delle sanzioni a suo carico in data 31/01/2005. Fu pertanto avviato in data 03/03/2004 dalla stessa DTL , nelle more dell'archiviazione del primo, un nuovo accertamento ispettivo, ascoltando nuovamente tutti i lavoratori, già sentiti in sede di accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale attività istruttoria si svolse dal 13/05/2004 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in data 08/07/2004 fu emesso l'atto di irrogazione della maxi sanzione oggetto del presente giudizio. Nonostante il rigetto delle domande dei lavoratori Scalera e Sanarica da parte del giudice di lavoro, la Corte di appello ha ritenuto che nel presente giudizio fossero stati acquisiti elementi univoci, sufficienti ed utili ad attribuire la qualifica di datore di lavoro a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo infatti in fase ispettiva era stato indicato da alcuni dei lavoratori come colui che provvedeva alla loro retribuzione; inoltre, dalla visura camerale prodotta in atti dall’amministrazione, [OSCURATO:PERSONA] era risultato essere il titolare dell'omonima ditta esercente attività di ristorazione con unità locale in [OSCURATO:PERSONA] contrada Spagnolo; i lavoratori Spinelli e Sanarica avevano chiarito come fosse [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la retribuzione; e tale dato emerso in maniera inconfutabile, se unito alla visura camerale agli atti, che indicava il [OSCURATO:PERSONA] come titolare della licenza di ristorazione inerente l'attività svolta presso il [OSCURATO:PERSONA] ed alla avvenuta archiviazione per difetto di legittimazione passiva delle contestazioni mosse per i medesimi fatti a [OSCURATO:PERSONA], fugava ogni dubbio sulla correttezza dell'iter motivazionale che conduceva ad identificare [OSCURATO:PERSONA] come effettivo datore di lavoro; la condotta del Simonetti peraltro, non essendo stato dimostrato alcun rapporto diverso che giustificasse da parte sua la corresponsione delle retribuzione, era logicamente incompatibile con la tesi di una sua carenza di legittimazione passiva per non essere il datore di lavoro, posto che un elemento caratterizzante la posizione del datore di lavoro è proprio il pagamento della retribuzione al lavoratore subordinato; néera stato indicat o un terzo soggetto che rivestisse tale qualità, tenuto conto che in base a quanto accertato nell'inchiesta ispettiva nell'azienda operavano soltanto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (avvocato) già escluso in via definitiva da ogni gestione ed appunto [OSCURATO:PERSONA]. A conforto di tale soluzione si poneva anche la documentazione acquisita, in particolare la titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della licenza di ristorazione di cui alla visura camerale, documento di cui il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto. D'altra parte, secondo la Corte di appello, sarebbe stato illogico e contraddittorio affermare che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] fossero responsabili delle violazioni contestate per non essere entrambi i datori di lavoro, pur essendo il primo proprietario della struttura e il secondo anche l'unico titolare della licenza.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con nove motivi di ricorso ai quali ha resistito l' Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 142 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello. 2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Lecce affermato contrariamente al vero che la parte appellante avesse censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 414 c.p.c. per illegittima ammissione d'ufficio della prova testimoniale da cui a suo dire il ricorrente era decaduto. 3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2909 c.c. anche in violazione delle norme in materia di appello, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., posto che la controparte aveva censurato con un unico motivo di appello la sentenza del tribunale di Taranto sicché tutti gli altri punti contenuti nella sentenza risultavano passati in cosa giudicata; la Corte territoriale si era sostituita di fatto all’appellante con motivazione errata ed ingiusta e non giuridicamente corretta. 4.-Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per error precedendo per mancata applicazione degli articoli 112, 113 e 116 in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale mancato di valutare in favore del ricorrente le prove testimoniali e documentali offerte e cioè le sentenze del tribunale di Taranto indicate che escludevano in radice che [OSCURATO:PERSONA] fosse datore di lavoro di alcuni lavoratori unitamente alla mancanza delle prove testimoniali mai offerte dall'Agenzia delle Entrate che dovevano indurre la Corte territoriale ad emettere una sentenza di rigetto dell’appello. 5.- Col quinto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729, 2697 c.c. violazione delle norme in materia di presunzione e di onere probatorio in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto ricorso ad una presunzione e ad un'inversione dell'onere della prova, nonché ad una deduzione arbitraria secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto la retribuzione a non meglio precisati lavoratori senza indicare quali lavoratori avessero ricevuto da quest'ultimo la retribuzione. La Corte si era spinta a dedurre con questa presunzione del tutto arbitraria ed illegittima che proprio il pagamento della retribuzione al lavoratore subordinato sarebbe l'elemento che escluderebbe la carenza di legittimazione passiva. 6.- Col sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello richiamato e dato un ingiusto valore alla presunta licenza di ristorazione intestata a [OSCURATO:PERSONA] di cui alla visura camerale e statuito illegittimamente che il tribunale non a vrebbe tenuto adeguatamente conto di tale documento. 7.- Col settimo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato che tutte le altre questioni restassero conseguentemente assorbite e cos ì pure il secondo motivo d'appello inesistente e le altre ragioni di opposizione (sollevate a suo tempo dal ricorrente) inerenti peraltro al quantum della sanzione irrogata che non erano state oggetto poi di appello incidentale, n é riproposte nel corso del giudizio di impugnazione. 8.- Con l'ottavo motivo si sostiene la violazione e/ o la falsa applicazione degli articoli 101 e 112 c.p.c. i n relazione all'articolo 360 numero ì3 c.p.c. in quanto la Corte d'appello aveva arbitrariamente statuito circa la formazione di un giudicato per la decorrenza del termine iniziale dall'arco temporale 90 giorni previsto per legge quale termine nel quale ragionevolmente si può elevare la contestazione. 9.- Col nono motivo si deduce violazione dell’art 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese processuali per aver condannato l’odierno ricorrente, povero pensionato del tutto estraneo alla vexata quaestio, al pagamento di “enormi spese processuali”. 10.-Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Al di là della non corretta deduzione quali errores in iudicando , anziché in procedendo, il motivo difetta di specificità ex art. 366, co. 1, n. 4 e n. 6, in assenza di trascrizione degli atti processuali, in particolare della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, così da consentirne la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c. e soprattutto di apprezzare la specificità delle censure (Cass. 29.9.17, n. 22880; Cass.4.2.19, n. 3194), se correttamente articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. s.u. 9.11.11, n. 23299; Cass. 22.9.15, n. 18704; Cass. 15.6.16, n. 12280; Cass.8.11.21, n. 32512).11.- Il secondo motivo è inammissibile essendo privo di rilevanza ed interesse che l'appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per l'ammissione della prova d'ufficio, essendo comunque mancata qualsiasi pronuncia sul punto ed essendo la sentenza d’appello fondata su altri argomenti di prova ovvero sulla valutazione degli elementi probatori relativi alle dichiarazioni dei lavoratori, alla valutazione della visura camerale, all’accertata estraneità del fratello proprietario della struttura. 12.- Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere decisi unitariamente per connessione. Essi sono inammissibili in quanto rivolti a criticare, aldi là delle formali denunce, la valutazione dei fatti e delle prove,che è di pertinenza del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità; risolvendosi le censure in una diversa valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, cui esclusivamente spetta quale giudice del merito(Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Il terzo motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità, in assenza di trascrizione de lla formulazione del motivo d’appello di Agenzia delleEntrate. Inoltre non sussiste giudicato interno rispetto alla sentenza del tribunale che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato datore di lavoro dei presunti lavoratori, considerato lo specifico motivo di gravame proposto dall’amministrazione per chiedere la rivalutazione degli elementi probatori che avevano portato alla pronuncia di primo grado e per rigettare quindi l'opposizione spi e gata dallo stesso soggetto . Nella sentenza gravata si legge che l'Agenzia delle Entrate di Taranto aveva richiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione deducendo anzitutto l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie sorretta da motivazione insufficiente. E’ evidente quindi che sul punto non si sia formato alcun giudicato in quanto la valutazione delle prove impugnata era logicamente preliminare e strumentale all’individuazione del legittimato passivo e conduceva a negare in radice l'accertamento effettuato in primo grado; dunque anche il passaggio in giudicato della sentenza giacché esso è destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e dalla mancanza di una censura che lo infici anche in via pregiudiziale (Cass. n. 2217 del 04/02/2016). 13.- Il settimo motivo deve accogliersi nei limiti di cui alle seguenti considerazioni. La censura relativa all’affermazione dell’inesistente secondo motivo d'appello è inammissibile per irrilevanza, così come osservato supra,in relazione al secondo motivo di ricorso. 14.-Per quanto riguarda invece le altre ragioni di opposizione sollevati in primo grado, la Corte d’appello ha invece errato ad affermarne l’assorbimento giacché [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in toto e non aveva alcun interesse a proporre appello incidentale avverso la sentenza in quanto il giudice di primo grado aveva statuito che egli non era il legittimato passivo della sanzione irrogata e ciò aveva in particolare assorbito l'eccezione sul quantum della sanzione irrogata,pure sollevata con la proposta opposizione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità , la parte totalmente vittoriosa n on ha l’onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.Ed invero “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.” (sentenza n. 24124 del 28/11/2016, n. 1161 del 27/01/2003). Tuttavia, la necessità dell’espressa riproposizione – senza appello incidentale – delle questioni assorbite non vale per la contestazione del quantum della sanzione irrogata dalla PA in quanto essa non configura un'eccezione in senso proprio. Invero, secondo la sentenza di Cassazione n.6933 del 2016, l'onere di espressa riproposizione in appello delle eccezioni sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio, attinenti cioè a fatti modificativi, estintivi o impeditivi, e non anche le contestazioni sull'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso nel giudizio di primo grado (Cass. 20 giugno 2005, n. 13218; Cass. 22 maggio 2001, n. 6957). Detta parte, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in fase di gravame tali contestazioni, non essendo esse eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata (Cass. 19 marzo 1999, n. 2541). Tale principio valevole in generale, vale vieppiù per la misura delle sanzioni amministrative atteso il potere discrezionale sempre spettante al giudice ex art. 6, comma 12 d.lgs. 150/2011 (ed in precedenza ex art. 23. L. 689/81), di intervenire in qualsiasi fase del giudizio, anche autonomamente ed’ufficio, in materia di quantum, allo scopo di commisurar e la sanzione alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, sulla base di un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (ordinanza n. 4844 del 23/02/2021, sentenza n. 11481 del 15/06/2020, sentenza n. 6778 del 02/04/2015). Ha pertanto errato la Corte di appello a ritenere che, in difetto di appello incidentale e di espressa riproposizione della eccezione sul quantum della sanzione amministrativa, la questione non fosse stata devoluta. 15.- Sulla scorta delle premesse, i primi sei motivi devono essere rigettati, il settimo deve essere accolto; i motivi ottavo e nono restano assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi ai principi sopra espressi. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigettati i primi sei, assorbiti gli al
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